Registro Opposizioni, CCNL, AGENTI CHIMICI, Fondi paritetici

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 17 del 27 Aprile 2023

Registro Opposizioni, CCNL, AGENTI CHIMICI, Fondi paritetici

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Lista di controllo Cantieri

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Registro Pubblico delle Opposizioni

Come bloccare chiamate indesiderate, Registro Pubblico delle Opposizioni. Blocco delle chiamate di telemarketing. Numeri di cellulare. SPAM. Se anche tu come me sei stanco di ricevere tonnellate di chiamate dai …LEGGI TUTTO


Garante privacy Dark Pattern ingannevoli

L’Autorità ha multato un società digitale che sfruttava i dark pattern. Ecco perché il Garante vieta l’uso delle modalità ingannevoli del marketing. I Dark Pattern, o “modelli di progettazione ingannevoli“, …LEGGI TUTTO


CCNL comparativamente più rappresentativo

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fondi paritetici interprofessionali rimborso

indicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo. Fondi paritetici interprofessionali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 …LEGGI TUTTO


BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA OCCUPAZIONALE

La BPCO BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA OCCUPAZIONALE è caratterizzata dalla progressiva ed irreversibile limitazione del flusso d’aria nei polmoni che si può manifestare come Bronchite Cronica, Enfisema ed Asma, ed è …LEGGI TUTTO


AGENTI CHIMICI PERICOLOSI – ISTRUZIONI LAVORATORI

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Bandi, Bonus, INL, Sicurezza

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 16 del 18 Aprile 2023 Bandi, Bonus, INL, Sicurezza. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti a inviare una mail …LEGGI TUTTO


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Newsletter 17 del 27 Aprile 2023

Registro Opposizioni, CCNL, AGENTI CHIMICI, Fondi paritetici

CCNL comparativamente più rappresentativo

Indicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo. Appalti pubblici e applicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo.

Alternativamente, in caso di applicazione di un diverso contratto, vanno applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11 e delle verifiche di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta emergano circostanze diverse, ad esempio relative all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi.


Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 687 del 19 aprile 2023

È pervenuta a questo Ufficio una istanza inoltrata dall’ANISA – Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – con la quale la stessa chiede allo scrivente Ispettorato “di voler specificare che i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell’attività stessa, sono esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio” e, soprattutto per ciò che concerne l’ambito portuale, il CCNL “Guardie ai Fuochi””.

Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 3438 del 18 aprile 2023, si rappresenta quanto segue, anche al fine di uniformare l’attività del personale ispettivo negli ambiti settoriali in questione.

Si ricorda anzitutto quanto previsto dall’art. 11 del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”) secondo il quale:

– “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente” (comma 1);
– “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente” (comma 3);
– “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto” (comma 5).

In base alla normativa sopra richiamata appare dunque imprescindibile che le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni applichino il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e – aspetto ugualmente determinante – quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Alternativamente la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo art. 11 e delle verifiche di cui al successivo art. 110.

Ne consegue che, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi.

Ciò vale, evidentemente, anche per il settore relativo ai servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, rispetto al quale anche il vigente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al “CCNL delle Guardie ai fuochi” e con riferimento al “CCNL per il settore sorveglianza antincendio”.

INL nota 687-2023

CCNL superbonus 110% e altri Bonus

Applicazione dei CCNL sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali per Superbonus 110% e altri Bonus


Lavori edili (di cui all’allegato X del d.lgs. 81/08eseguiti in applicazione dei CCNL del settore, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: è quanto stabilito dalla Circolare 19/E del 27 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, alla cui elaborazione ha contribuito il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che regola, tra gli altri, anche questo requisito per godere del Superbonus 110% e degli altri Bonus.

Infatti, il paragrafo 8 della suddetta Circolare chiarisce che per ottenere il godimento delle detrazioni fiscali di cui agli artt. 119 (rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”), 119 ter (rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche”), 120 (rubricato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”) del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, nonché dell’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 (relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici), art. 1, comma 12 della legge n. 205/2017 (relativo alle ristrutturazioni per “sistemazione a verde” di aree private) e dell’art. 1, comma 219 della legge n. 160/2019 (relativo al cosiddetto “bonus facciate” al 60%), il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è appunto tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.