Ministero del lavoro fondi paritetici interprofessionali rimborso. DECRETO 14 marzo 2023. modalita’ di rimborso, per le annualita’ 2022 2023

fondi paritetici interprofessionali rimborso

indicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo. Fondi paritetici interprofessionali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, il Decreto 14 marzo 2023 con la definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali.


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 14 marzo 2023

Definizione dei criteri e delle modalita’ di rimborso, per le annualita’ 2022 e 2023, delle risorse di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l’art. 1,
comma 242, che stabilisce che: «Al fine di favorire percorsi di
incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti
di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati
al mantenimento del livello occupazionale nell’impresa, per gli anni
2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai
sensi dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
finanziano percorsi di incremento delle professionalita’ di
lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21,
comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all’art. 1, comma 722,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ annualmente rimborsato con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo dei
programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al
presente comma»;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)» e successive modificazioni e, in particolare,
l’art. 118;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita’ 2015)» e, in particolare, l’art. 1, comma 722;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive
modificazioni e, in particolare, l’art. 11, l’art. 21, comma 1,
lettere a), b) e c), e l’art. 30;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e,
in particolare, l’art. 3, comma 3, lettera c), l’art. 4, comma 1,
l’art. 9, comma 1, lettera n) e l’art. 17;
Vista la circolare ANPAL 10 aprile 2018, n. 1 recante «Linee guida
sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi
paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui
all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e, in particolare,
il paragrafo 3.2 – in cui si prevede che ai Fondi paritetici
interprofessionali «in nessun caso e’ […] consentito utilizzare
negli avvisi risorse non ancora assegnate»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalita’ di attuazione delle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (art.
25-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 148/2015)» e, in
particolare, l’art. 4, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi
dell’art. 4, commi 58 e 68, legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro
dell’universita’ e della ricerca, il Ministro per la pubblica
amministrazione e i Ministro dell’economia e delle finanze, sentito
il Ministro dello sviluppo economico, 5 gennaio 2021 (Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – n. 13 del 18 gennaio 2021), recante
«Disposizioni per l’adozione delle linee guida per
l’interoperativita’ degli enti pubblici titolari del sistema
nazionale di certificazione delle competenze»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14
dicembre 2021, con il quale e’ adottato il Piano nazionale nuove
competenze, che definisce il quadro di coordinamento strategico per
gli interventi di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione
volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle
transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da
COVID-19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», come modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante
«Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31
dicembre 2021 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 310 del 31
dicembre 2021 – Supplemento ordinario – n. 50) concernente la
«Ripartizione in capitoli delle unita’ di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
per il triennio 2022-2024» e, in particolare, la tabella 4,
riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che attribuisce al Centro di responsabilita’
della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, al
capitolo di bilancio 1233, il rimborso ai Fondi paritetici
interprofessionali del versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di cui all’art. 1, comma 722, della legge n. 190/2014
relativamente alle annualita’ finanziarie 2022 e 2023;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 10 febbraio 2022, n. 25, registrato dall’Ufficio centrale di
bilancio al n. 84, in data 21 febbraio 2022, relativo
all’assegnazione ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale
generale, in linea con la citata tabella 4, delle risorse finanziarie
ricomprese negli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2022;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE);
Ritenuto, in ossequio al dettato normativo, di individuare le
modalita’ di attuazione e monitoraggio dei programmi formativi di cui
all’art. 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di
erogazione dei relativi contributi, nonche’ individuare i criteri di
ripartizione delle risorse tra i Fondi medesimi per le annualita’
2022 e 2023 e provvedere contestualmente alla determinazione del
riparto relativo all’annualita’ 2022;
Considerato, ai fini della individuazione dei criteri di
ripartizione delle risorse, che i lavoratori dirigenti sono esclusi
dai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e tenuto conto che il valore
del gettito annuale assegnato da INPS rappresenta un indicatore
oggettivo e certo, rappresentativo della operativita’ dei singoli
Fondi paritetici interprofessionali;
Visti i dati di gettito assegnato da INPS ai Fondi paritetici
interprofessionali relativi alle annualita’ 2020 e 2021 acquisiti con
nota prot. mlps n. 44/5771 del 13 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Con il presente decreto si definiscono criteri e modalita’ di
rimborso, per le annualita’ 2022 e 2023, delle risorse di cui
all’art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in favore
dei Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’art.
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito Fondi), che
finanziano percorsi di incremento delle professionalita’ di
lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21,
comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
2. I percorsi di cui al comma 1 possono concorrere anche alla
realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalita’
di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
straordinarie».

Art. 2
Contenuti dei percorsi di incremento delle competenze

1. Nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1, i Fondi finanziano
percorsi di incremento delle professionalita’ rivolti a lavoratori
destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di
rapporto di lavoro e finalizzati a favorirne il mantenimento del
livello occupazionale nell’impresa.
2. I percorsi di cui al comma 1 sono organizzati dai Fondi secondo
le modalita’ di programmazione del conto collettivo e le regole di
gestione previste dalle disposizioni vigenti e devono rispondere ai
medesimi requisiti di cui all’art. 3, commi 3 e 4 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n.
142.

Art. 3

Criteri di riparto e modalita’ di erogazione delle risorse

1. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’art. 1, per
le annualita’ 2022 e 2023, e’ destinato l’importo di euro
120.000.000,00 di cui al versamento disposto ai sensi dell’art. 1,
comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sul
capitolo 1233 «Rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali del
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di cui all’art. 1,
comma 722, della legge n. 190/2014», iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Missione 26 «Politiche per il lavoro», programma 26.10 «Politiche
attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione»,
azione 2 «Promozione e realizzazione di interventi a favore
dell’inserimento lavorativo e della formazione professionale dei
lavoratori svolta dall’ANPAL», Centro di responsabilita’
amministrativa 16 – Direzione generale politiche attive del lavoro.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate annualmente tra i
Fondi, con esclusione dei Fondi relativi ai dirigenti e senza tener
conto di eventuali sezioni speciali dei dirigenti costituite ad hoc
dagli altri Fondi, in proporzione alla media degli ultimi due anni di
gettito assegnato da INPS a ciascun Fondo e nello specifico:
le risorse relative all’annualita’ 2022 sono assegnate sulla base
della media del gettito assegnato da INPS ai Fondi negli anni 2020 e
2021;
le risorse relative all’annualita’ 2023 sono assegnate sulla base
della media del gettito assegnato da INPS ai Fondi negli anni 2021 e
2022.
3. Le risorse relative all’annualita’ 2022 assegnate a ciascun
Fondo sono riportate nella tabella 1 «Assegnazione delle risorse –
annualita’ 2022» sulla base dei dati indicati nella tabella 2 «Dati
gettito INPS 2020-2021» di cui all’allegato 1, parte integrante e
costitutiva del presente decreto e verranno erogate secondo le
modalita’ specificate nei commi 5 e 6 del presente articolo.
4. Le risorse relative all’annualita’ 2023 saranno assegnate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base
dei criteri di cui al presente articolo.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai Fondi secondo la
seguente modalita’:
a) un acconto pari al 60% del contributo e’ erogato sulla base
dell’adozione da parte dei Fondi paritetici interprofessionali degli
atti di programmazione dei percorsi di incremento delle competenze
per l’ammontare degli importi ripartiti;
b) il saldo nel limite del restante 40% del contributo e’ erogato
sulla base degli esiti documentali degli avvenuti controlli e della
rendicontazione finale delle attivita’ da parte dei Fondi.
6. Ai fini dell’erogazione dell’acconto, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede all’erogazione delle somme assegnate
su domanda dei Fondi compilata sulla base del modello di cui
all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente atto.
Alla richiesta dovra’ essere allegata copia di uno o piu’ avvisi
pubblici riferiti alle risorse da trasferire e relativi a percorsi
coerenti con i contenuti di cui all’art 2. I Fondi provvedono alla
richiesta dell’acconto entro e non oltre nove mesi dalla data di
assegnazione delle risorse.
7. Ai fini dell’erogazione del saldo, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvede all’erogazione delle somme su
domanda dei Fondi corredata da un report di sintesi degli interventi
rendicontati, in relazione agli avvisi adottati, nonche’ degli esiti
degli avvenuti controlli sulle operazioni svolte, sulla base del
modello di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del
presente atto. Al report dovra’ essere allegata anche una relazione
sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a
finanziamento. I Fondi provvedono alla richiesta del saldo entro e
non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione delle risorse.
8. La mancata trasmissione della documentazione di cui ai commi 6 e
7 entro i termini stabiliti autorizza il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali alla eventuale riassegnazione delle somme non
utilizzate da parte dei Fondi.

Art. 4 Monitoraggio

1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto, ferme restando le
funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 9 e 17 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ANPAL monitora la
programmazione e attuazione dei percorsi di incremento delle
professionalita’ di cui all’art. 1 e ne riferisce annualmente gli
esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto e’ trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche’ nel sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it. Il decreto entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero
dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, reg. n. 920
Allegato 1
Tabella 1 “Assegnazione delle risorse – Annualita’ 2022”
Tabella 2 “Dati gettito INPS 2020-2021”
Allegato 2
MODULO RICHIESTA ACCONTO
Allegato 3
MODULO RICHIESTA SALDO
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...