Supporto per la Formazione e il Lavoro. indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o iniziative politica attiva lavoro

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) – indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro, ai fini dell’erogazione del beneficio economico.

Premessa

Per l’accesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal decreto-legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, è previsto un percorso di attivazione lavorativa: il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato ad un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico erogato a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, pari ad un importo mensile di 350 euro, riconosciuto per la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità, decorre dall’effettiva partecipazione ad una delle attività sotto riportate e per la durata di tale partecipazione:

1. orientamento specialistico;
2. accompagnamento al lavoro;
3. attivazione del tirocinio;
4. incontro tra domanda e offerta;
5. avviamento a formazione;
6. sostegno alla mobilità territoriale;
7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
8. supporto all’autoimpiego.
9. servizio civile universale.

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l’impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell’interessato.

L’articolo 3, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.108/2023 di attuazione della misura del SFL prevede, infatti, che “Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL”

Il pagamento dell’indennità SFL

Come sopra richiamato, il riconoscimento dell’indennità SFL è condizionata all’effettiva partecipazione ad un’iniziativa di politica attiva (corso formativo o altro) ed è riconosciuta per la durata del programma.

Nella circolare INPS n. 77/ 2023 con la quale sono state fornite le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro, sono state riportate le modalità di registrazione nel SIISL delle iniziative di politica attiva in cui è inserito il soggetto. In fase di registrazione, infatti, devono essere indicati gli elementi necessari per l’erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista.

La stessa circolare prevede che “diversamente (nel caso in cui la fine dell’attività o del corso non sia già nota), al termine del corso o dell’attività, il servizio competente, dovrà inserire tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l’informazione della sua conclusione”.

Il funzionamento del SIISL

Ai fini del riconoscimento dell’indennità SFL, il SIISL effettua, la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione “Beneficiari ADI ed SFL”.

In particolare la lettura avviene:
entro 2 ore dall’invio del PAD al Ministero;
ad ogni notifica di modifica ricevuta da ANPAL;
il primo giorno del mese sulla competenza del mese precedente (ai fini delle disposizioni di pagamento il giorno 15 del mese);
il giorno 17 del mese sulla competenza del mese corrente (ai fini delle disposizioni di pagamento il giorno 27 del mese).

Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un’attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato:
-Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa
-Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento
-Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente
-Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti); si possono verificare due possibili situazioni:

I.Stato attività è Terminata, Sospesa o Confermata (e.g., data fine è quella di incontro tra CPI e Cittadino oppure altra data Posteriore);

II.Stato attività è Iniziata e Data inizio Attività è nel mese Antecedente oppure Coincidente a quello di competenza

-Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL
-Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza

Per i corsi di formazione, i tirocini, il servizio civile, caratterizzate dalla continuità nella partecipazione del destinatario, la data d’inizio e la data di fine del corso lette da SIISL nella Scheda Anagrafica e Professionale del beneficiario o comunicata a SIISL dall’Ente di formazione che la eroga, consentono il riconoscimento della mensilità intercorrenti, nel rispetto delle modalità di cui all’art.12, c.8 del DL 48/2023, senza la necessità di inserimento della conferma mensile, e il sistema registra e comunica solamente gli eventi negativi che interrompono la misura.

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al riguardo, i criteri di pagamento sopra indicati, verranno applicati dal mese di marzo 2024, al fine di consentire l’adeguamento di tutti i sistemi regionali e delle modalità operative dei diversi attori coinvolti e ferme restando le previsioni di cui all’articolo 12 comma 8 del decreto-legge n. 48/2023 circa la verifica trimestrale della condizione.

Dalla mensilità di marzo 2024, pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, l’erogazione dell’indennità economica verrà interrotta.

In fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024 verranno disposti in presenza di almeno un’attività che rispetta le seguenti condizioni:
-Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa
-Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento
-Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente
-Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese    Antecedente quello di competenza
-Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL
-Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza

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Ricordiamo che l’indennità di 350 euro al mese per massimo 12 mesi, è riconosciuta solo per l’effettiva partecipazione del beneficiario ad un’iniziativa di politica attiva.

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