PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO - ALBERGHIERE. INAIL 2023. La Regola Tecnica Codice di prevenzione incendi.

PREVENZIONE INCENDI ATTIVITÀ RICETTIVE

PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO – ALBERGHIERE. INAIL 2023. La Regola Tecnica Verticale V.5 del Codice di prevenzione incendi.

Pubblicazione realizzata da Inail Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

La progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza).

Per la progettazione di un’attività ricettiva, con oltre 25 posti letto, è  possibile seguire due strade, alternative fra loro:

applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 9 aprile 1994 e s.m.i. (vedi d.m. 6 ottobre 2003);

applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 9 agosto 2016 e s.m.i.6: V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”.

Si segnala che, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.

In riferimento alle attività ricettive sottosoglia, ovvero con meno di 25 posti letto, la nuova RTV V.5, riguardando le attività ricettive con oltre 25 posti letto, non è applicabile sebbene, al par. V.5.5, siano riportate le misure da adottare per opere da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25.

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A valle di quanto illustrato finora, appare evidente quanto la scelta, ove consentita, di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:

  • costi di progettazione;
    costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
    possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
    vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
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