Il rompicapo del – comunque – nella determinazione dell’obbligo nei cantieri temporanei o mobili

IL ROMPICAPO DEL “COMUNQUE” NELLA DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DELLA NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

” A cura di Gerardo Porreca.

E' bella la lingua italiana però a volte una parola alla quale viene dato comunemente nel lessico italiano un doppio significato quando è inserita nel contesto di un periodo può portare a due diverse letture dello stesso periodo.

E' il caso dell'art. 90 comma 11 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, così come modificato dalla legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), relativo agli obblighi da parte del committente di designare nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Secondo tale comma, così come è possibile leggere nella sua versione originaria “In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire” tenendo presente che il citato comma 3 è quello con il quale è stato disposto che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”. Nel leggere tale articolo perciò non sorge alcun dubbio in quanto la condizione fissata dal legislatore, in presenza della quale esiste l'obbligo da parte del committente di designare il coordinatore in fase di progettazione, è quella che per realizzare l'opera per cui è cantiere sia necessario il permesso di costruire.

L'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato però, come è noto, oggetto di una segnalazione fatta alla commissione europea che ha portato lo stato membro italiano dinnanzi alla Corte di Giustizia europea con l'accusa di non aver rispettato gli indirizzi comunitari forniti nella corrispondente direttiva 92/57/CEE sulla sicurezza nei cantieri nell'ambito della quale in merito all'obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza non erano state poste altre condizioni se non la presenza anche non contemporanea di più imprese.

Successivamente la Corte di Giustizia europea nella sua nota sentenza del 25/7/2008 condannava la repubblica italiana a rivedere tali condizioni per cui il legislatore ha dovuto, con l'art. 39 della legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), modificare il citato comma 11 che ha provveduto a riscrivere in questi termini “la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”. Così facendo il legislatore, da un lato ha provveduto ad ottemperare alle disposizioni della Corte di Giustizia europea imponendo comunque in cantiere, nel caso di più imprese, la presenza di un coordinatore per la sicurezza, fosse pure solo nella fase di esecuzione, e dall'altro lato ha fissato altre condizioni in presenza delle quali scatta l'obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione.

La lettura dell'art. 90 comma 11, così come sopra modificato dalla legge Comunitaria 2008, ha portato però subito a delle incertezze di interpretazione per come è stato scritto proprio per la presenza nel testo del termine “comunque” che è divenuto un rompicapo. Il termine “comunque”, infatti, così come emerge dalla consultazione di un qualsiasi dizionario della lingua italiana, nel lessico comune costituisce nello stesso momento sia un avverbio con il significato di “in ogni caso, in ogni modo” che una congiunzione con il significato di “ma, però, tuttavia” ed ecco quindi che se nella lettura del comma attribuiamo allo stesso l'uno o l'altro significato il periodo assume un contenuto diverso. Più precisamente se al termine “comunque” viene dato il significato di “in ogni caso” discenderebbe dalla disposizione di legge che il committente non avrebbe l'obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che l'esonero sussisterebbe comunque (in ogni caso) per lavori privati di importo inferiore ai 100.000 euro, quindi indipendentemente dall'obbligo o meno del permesso di costruire. Leggendolo nell'altro senso discenderebbe invece che l'esonero sussisterebbe nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e che fossero però nello stesso momento anche di entità  inferiore ai 100.000 euro. La differenza si riscontra per quella fascia di lavori per l'esecuzione dei quali siano impiegate più imprese e per i quali pur essendo necessario il permesso di costruire non si superi l'importo di 100.000 euro. Per questi rimarrebbe il dubbio se fosse obbligatoria o meno la nomina del coordinatore in fase di progettazione.

Certo l'argomento richiederebbe una interpretazione autentica del legislatore o”  almeno dei chiarimenti da parte del competente Ministero del Lavoro e della Salute al qual andrebbe rivolto un quesito sull'argomento ma in attesa cerchiamo di fare in un approfondimento il punto della situazione.

Dalla consultazione delle varie linee guida e degli indirizzi forniti in materia da istituzioni, associazioni, organizzazioni quali le Regioni l'Ispesl, l'Inail, le ASL gli ordini professionali, i collegi, le confederazioni di settore, ecc. si è potuto riscontrare che a seguito della lettura della sopra citata disposizione sono state date entrambe le interpretazioni. Lo scrivente stesso, in occasione della risposta a due quesiti pervenuti al proprio sito ha avuto modo, quindi contraddicendosi come spesso accade quando si cerca di interpretare delle norme che non sono molto chiare, di sostenere or l'una or l'altra tesi perché si è fatto guidare ora da ragionamenti logici ora da considerazioni derivate dall'esame della evoluzione che la norma ha avuto nel tempo.

La logica in effetti ha portato inizialmente a dedurre che il legislatore, con l'intenzione di esonerare i committenti di cantieri “minori da obblighi, anche economicamente onerosi, abbia voluto, così come del resto aveva già  fatto con il D. Lgs. n. 494/1996 ponendo il limite di 200 u/g, stabilire con il D. Lgs. n. 81/2008 una soglia individuata questa volta nell'importo di 100.000 euro al di sotto della quale il committente stesso in qualunque caso non fosse costretto a designare un coordinatore in fase di progettazione: Non avrebbe avuto senso del resto imporre, non fosse altro che per uniformità ,”  l'obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione per dei lavori,se minori, solo per il fatto che l'opera che si stesse realizzando in cantiere fosse soggetto al permesso di costruire. In sostanza nel sostenere tale tesi si era dato peso più alla entità  del cantiere che alla necessità  della presenza di un titolo autorizzativo, condizione del resto questàultima che per la verità  lo scrivente non ha mai condivisa appieno per la mancanza di una determinazione netta del confine fra permesso di costruire e denuncia di inizio attività  (D.I.A.) che può variare da zona a zona in Italia oltre che per la introduzione della cosiddetta Super D.I.A. con la quale si possono realizzare opere anche complesse dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

Le considerazioni d'altro canto fatte sulla evoluzione delle disposizioni di legge e sulle motivazioni in base alle quali si è pervenuti con la legge comunitaria 2008 alla modifica del comma 11 nonché le perplessità  sorte e già  espresse precedentemente per quelle situazioni che possono venirsi a creare in presenza di una Super D.I.A. hanno portato, invece, ad una conclusione che si ritiene oggi in definitiva la più conforme a quella che sembra essere stata la volontà  del legislatore e cioè che se, in sostanza, si lavora in presenza dell'obbligo del permesso di costruire il committente è sempre tenuto, nel caso di più imprese, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l'entità  dell'opera, mentre se invece per l'opera che si sta realizzando non è richiesto il permesso di costruire, come ad esempio per un'opera per la quale è sufficiente la denuncia di inizio dell'attività  (vedi manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni edilizie, ecc.), allora bisogna fare riferimento all'importo dei lavori nel senso che se lo stesso è maggiore o uguale a 100.000 euro sussiste l'obbligo della nomina del coordinatore in fase di progettazione mentre se esso è inferiore a tale soglia il committente è esonerato dal designarlo fermo restando che in qualunque caso il committente è tenuto comunque, sempre in presenza di più imprese, a designare un coordinatore in fase di esecuzione il quale dovrà  svolgere le funzioni del coordinatore in fase di progettazione non nominato e dovrà  quindi provvedere alla elaborazione del PSC che in sostanza, come si può ben comprendere, è una documentazione che, alla luce delle attuali disposizioni, nel caso che nel cantiere operino più imprese esecutrici deve essere sempre elaborato.

La precisazione, infine, fatta nel D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, secondo la quale le imprese da computare per determinare l'esistenza dell'obbligo della designazione dei coordinatori debbano essere imprese esecutrici, che sono state definite nello stesso decreto correttivo, porta a sviluppare altre riflessioni ed a formulare altre osservazioni e considerazioni che saranno comunque oggetto di un ulteriore approfondimento sull'argomento specifico.” 

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