DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5: modifiche al Dlgs 151/01

Modifiche al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Entra in vigore il 20 febbraio 2010 il decreto di attuazione del principio delle pari opportunità  e della parità  di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n”° 29 del 5 febbraio 2009 il Decreto legislativo attuativo della Direttiva CE/54/2006. Il Decreto rafforza il principio antidiscriminatorio di genere ampliandolo ed estendendolo a tutti i livelli nei diversi ambiti in particolare in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe. Sanzioni più pesanti per i datori di lavoro che discriminano, con ammende fino a 50 mila euro e anche arresto fino a sei mesi. Estensione di tutti i diritti relativi alla maternità  ed alla paternità  anche in caso di adozioni nazionali ed internazionali. Introduzione del divieto di discriminazione anche nelle forme pensionistiche complementari e collettive.”  È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità  di trattamento ed uguaglianza di opportunità  fra lavoratori e lavoratrici. La consigliera o il consigliere nazionale di parità , inoltre,”  svolge inchieste indipendenti in materia di”  discriminazioni”  sul”  lavoro.

Il decreto apporta delle modifiche al Dlgs 151/01:

Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
“«Art. 3 (Divieto di discriminazione). – 1. E' vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti.”»;
b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
“«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.”».

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