DPI: pubblicazione dei riferimenti di nuove norme armonizzate. Norme armonizzate aggiornate per i dispositivi di protezione individuale

DPI nuove norme armonizzate

DPI: pubblicazione dei riferimenti di nuove norme armonizzate. Norme armonizzate aggiornate per i dispositivi di protezione individuale (DPI) a seguito della revisione del CEN e del Cenelec.

DPI NORME ARMONIZZATE – Con la Decisione di esecuzione del 04/10/2024, n. 2599 (GUUE 08/10/2024), la Commissione europea, modificando la  Decisione 02/05/2023, n. 941, ha pubblicato nuovi riferimenti di norme armonizzate a sostegno del Regolam. 09/03/2016, n. 425, sui dispositivi di protezione individuale (DPI), oggetto di revisione da parte del CEN e del Cenelec.

In proposito si ricorda che, conformemente all’art. 14 del Regolamento 09/03/2016, n. 425, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

In particolare, la Decisione 2599/2024 ha inserito nell’allegato I della Decisione 941/2023 le norme aggiornate riferite ai seguenti dispositivi di protezione (che sostituiscono i corrispondenti riferimenti precedenti):
– Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile;
– Attrezzatura per alpinismo – Cordino – Requisiti di sicurezza e metodi di prova;
– Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi di accesso con fune – Dispositivi di regolazione della fune;
– Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di facciali non ermetici – Requisiti, prove, marcatura;
– Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere – Requisiti, prove, marcatura;
– Indumenti di protezione – Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi;
– Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza;
– Dispositivi di protezione individuale – Calzature di protezione;
– Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro.
È stata inoltre aggiunta la norma armonizzata riferita a Lavori sotto tensione – Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione.

Infine, la Decisione ha modificato nell’allegato II la data del ritiro delle seguenti norme (portandola al 11/11/2025):

– EN 166:2001 Protezione personale degli occhi – Specifiche;
– EN 169:2002 Protezione personale degli occhi – Filtri per la saldatura e tecniche connesse – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate;
– EN 170:2002 Protezione personale degli occhi – Filtri ultravioletti – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate;
– EN 172:1994 Protezione personale degli occhi – Filtri solari per uso industriale;
– EN 1731:2006 Protezione personale degli occhi – Protettori degli occhi e del viso a rete.

DPI nuove norme armonizzate

Dec. Comm. UE 04/10/2024, n. 2599

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...