Sicurezza stradale, via libera della Camera

Dopo il sì di Montecitorio, ora il testo passa al Senato. Tra le misure, divieto assoluto di bere alcolici per i giovani dai 18 ai 21 anni, per chi ha la patente da meno di 3 anni e per i conducenti professionisti. Fino a quindici anni di carcere per chi uccide guidando sotto l'effetto di alcol e stupefacenti

Approvate all'unanimità  da parte della commissione Trasporti della Camera, con due astenuti, le nuove norme sulla sicurezza stradale. Ora il testo passa al Senato, che potrebbe approvare la riforma in via definitiva prima della pausa estiva, in modo da rendere la normativa vincolante in tempo per l'esodo di agosto.

Tra le misure, arresto per almeno 6 mesi di chi guida sotto l'effetto di stupefacenti e revoca della patente nel caso in cui provochi un incidente; fino a 15 anni di carcere per chi uccide guidando sotto effetto di alcol e droghe; divieto assoluto di bere alcolici per i giovani dai 18 ai 21 anni, per chiunque abbia ottenuto la patente da meno di 3 anni, per chiunque guidi mezzi pesanti (oltre le 3,5 tonnellate) e per conducenti professionali; limite a 150 nei tratti autostradali con tre corsie serviti dal sistema Tutor.

E ancora, narcotest alla presenza di personale sanitario; buona parte dei proventi delle multe sarà  indirizzata al miglioramento della segnaletica, al rinnovo del manto stradale e all'intensificazione dei controlli; torna la targa personale; il foglio rosa, che consente la guida a chi si prepara all'esame di guida, potrà  essere concesso solo a chi ha già  superato l'esame teorico.Secondo le nuove disposizioni, inoltre, se un medico si accorge che un suo paziente e' affetto da una patologia che ne compromette la capacita' di guida, deve darne comunicazione scritta al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Viene poi introdotta in via sperimentale la “scatola nera” sui veicoli per cui e' necessaria la patente di guida C, D o E e del “casco elettronico” per chi viaggia su due ruote.

Il relatore Silvano Moffa (Pdl), presidente della commissione Lavoro: la normativa “è un atto di fiducia nei confronti dei giovani, che saranno chiamati ad un maggiore senso di responsabilità , e un omaggio alle famiglie che chiedevano norme rigorose, ma certe ed efficaci”.

Secondo quanto riportato dall'INAIL al 31 ottobre 2008, nel 2007 tutti gli infortuni mortali in ambito lavorativo occorsi sulla strada, sia quelli legati all'attività  lavorativa sia quelli in itinere, hanno provocato 629 decessi, pari al 52,1% del totale dei decessi sul lavoro e pari al 10% circa di tutti i morti per incidenti stradali rilevati dall'ISTAT.

Lavoro System Pro 3.5

lspro.jpg Lavoro System è il software per la gestione completa della sicurezza nei luoghi di lavoro aggiornato al D Lgs n 81 del 09.04.08 consente di classificare ed identificare i livelli di rischio e migliorare nel tempo le prestazioni in materia di sicurezza. Implementato attraverso le più recenti tecnologie informatiche (.Net e Database relazionale Microsoft SQL Server Express) risulta semplice ed immediato nell'utilizzo, personalizzabile ed affidabile.

Attraverso Lavoro System, ideato e realizzato per i consulenti della sicurezza ed ottimale per aziende, imprese, fabbriche ed industrie, si può effettuare una valutazione completa dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.


Tra le principali funzionalità  del software, si evidenziano:

Il software permette di identificare i luoghi di lavoro, i pericoli e le potenziali fonti di rischio, considerando adeguatezza ed affidabilità  delle misure di tutela già  in atto e aiuta a definire le misure di prevenzione e protezione atte a cautelare i lavoratori e a programmare le azioni e gli interventi di miglioramento. Tra le principali funzionalità  del software, si evidenziano:

  • Possibilità  di gestire per ogni azienda più unità  produttive/stabilimenti ; per ogni singolo stabilimento sarà  possibile inserire i reparti e le postazioni di lavoro
  • Utilizzo di archivi di base completi di: Categorie ISTAT-Ateco 2007, Attività  Prototipo, Punti di Pericolo, Macchine, Attrezzature, Sostanze, Impianti, DPI, Segnaletica, Protocollo Sanitario, Fonti di Rumore, Fonti di Vibrazione, ecc. ulteriormente ampliabili dall'utente
  • Gestione del programma di miglioramento aziendale tramite check-list dei gruppi di verifica inseriti
  • Inserimento limitato dei dipendenti max. 50 (per la versione illimitata vedi SICURNET )
  • Redazione e stampa del DUVRI ai sensi dell'Art. 26, Comma 3 D Lgs 81/08 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) per la gestione dei lavori di appalto/subappalto, forniture e servizi tramite modulo (vendibile anche separatamente)
  • Redazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (Art. 26, Comma 3 D Lgs 81/08)
  • Gestione Anagrafica dipendenti con la redazione del Verbale di Consegna DPI e redazione dello storico
  • Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
  • Gestione formazione/informazione dei dipendenti
  • Stampa delle nomine ed autocertificazione dei rischi
  • Calcolo del Lex,8h livello di esposizione quotidiano e settimanale per la valutazione rischi da esposizione al rumore, con campionamenti dei rilievi fonometrici e relativo calcolo delle incertezze (D Lgs 81/08 TITOLO VIII Capo II)
  • Valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) ed al corpo intero (WBV) (D Lgs. 81/08 TITOLO VIII Capo III)
  • Calcolo Indice di Sollevamento Semplice per la movimentazione manuale dei carichi secondo il Metodo NIOSH
  • Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gestazione, post-partum o in periodo di allattamento, in adempimento all'art. 11 del D. Lgs. 151/2001
  • (Modulo Opzionale) Gestione delle visite mediche con scadenziario e storico delle visite
  • (Modulo Opzionale) Gestione del Registro degli Infortuni
  • (Modulo Opzionale) Redazione del Registro antincendio
  • Integrazione con Rischio Stress LC per la valutazione dei rischi da stress da lavoro-correlato
  • Funzionamento in rete LAN con condivisione degli archivi di base e dei lavori o anche tramite modulo di immissione dati via Web
  • Editor interno InfoWord, per le stampe dei documenti in formato doc, docx , rtf , pdf , html (non necessita la presenza di Microsoft Office o altri editor di testo)

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Sicurezza e tutela della salute sui cantieri


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Chi lavora sui cantieri è esposto a numerosi pericoli.
Secondo la statistica sugli infortuni ogni anno una persona su quattro subisce un infortunio professionale e la categoria dei lavoratori temporanei è una delle più colpite.

Questi infortuni non sono un fatto puramente casuale.

Per fortuna, però, è possibile contrastare questa tendenza con il contributo attivo di ogni singolo lavoratore.

Per garantire la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro, è importante eseguire le proprie mansioni con estrema attenzione e concentrazione e rispettare alcune importanti regole di base.
Nel presente opuscolo forniremo suggerimenti importanti destinati ai lavoratori temporanei sui cantieri.

Inoltre, daremo informazioni utili sull'assicurazione contro gli infortuni. Per i lavoratori stranieri alleghiamo la traduzione di alcuni concetti e informazioni importanti in italiano, tedesco, francese, spagnolo, por toghese, serbo e croato. Suva.ch

Scarica PDF

Progetto per la Sicurezza sui cantieri di lavoro


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Progetto sicurezza cantieri. E' stato pubblicato il lavoro dell'ing. Nicola Canal che su un progetto della Regione del Veneto ha realizzato un manuale tascabile sulla sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Il manuale realizzato a fumentti per una più semplice lettura, descrive varie situazioni e normative vigenti e i comportamenti corretti per chi opera nei cantieri.

Progetto della Regione del Veneto e dell'ing. Nicola Canal per la realizzazione di un documento multilingua e a fumetti dedicato alla sicurezza dei lavoratori in cantiere.

* Manuale per la sicurezza dei lavoratori in cantiere (PDF 3 MB)” ” 

Siglato l’accordo per la sicurezza nelle imprese edili artigiane venete

L'accordo, che è immediatamente operativo, prevede la costituzione di due strumenti essenziali per la sicurezza nei cantieri: si tratta del comitato paritetico regionale e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (r.l.s.t.).

Il comitato paritetico regionale promuoverà  azioni di prevenzione, di sicurezza nei cantieri e buone pratiche per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori.

Quanto ai rappresentanti territoriali, che inizieranno ad essere operativi con il gennaio 2010, opereranno in tutto il territorio regionale per i dipendenti della imprese artigiane, anche sopra i 15 addetti, e delle pmi.

Scarica qui il comunicato stampa

Sorveglianza sanitaria: schema per la raccolta delle informazioni d lgs 81 art 40

L'art. 40 d Lgs”  81 /08″  prevede che entro”  il”  primo”  trimestre”  dell'anno”  successivo”  all'anno di riferimento, il medico competente trasmetta, esclusivamente per via telematica, ai servizi”  competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in allegato 3B. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a loro volta sono tenute a trasmettere all'ISPESL le informazioni aggregate dalle Aziende sanitarie locali.

Il Coordinamento Tecnico delle Regioni ha predisposto uno schema (un foglio di calcolo informatizzato) per la raccolta delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il documento informatizzato definisce quali dati devono essere comunicati dal medico competente ai Servizi competenti ai sensi dell'art. 40 del d lgs 81. Lo schema, compilato in ogni sua parte, va trasmesso per e-mail al servizio SPISAL competente per territorio.

Scarica foglio di calcolo

L imprenditore è responsabile anche in presenza dell’addetto alla sicurezza

Sentenza della Cassazione: nei cantieri edili l'incaricato deve essere una persona tecnicamente preparata e la sua nomina deve risultare da precisi documenti aziendali. Senza questi requisiti minimi, il titolare è sempre chiamato a rispondere in caso di incidenti di un suo operaio

Non basta la nomina di un addetto alla sicurezza sui cantieri per cancellare tutte le responsabilità  del datore di lavoro in caso di infortunio. Con la sentenza decalogo n. 27819/2009 in materia di obblighi degli imprenditori, la Cassazione ha confermato la condanna della Corte d'Appello di Milano nei confronti del titolare di una società  di opere stradali accusato di omicidio colposo per la morte di un operaio. I giudici della quarta sezione penale hanno sottolineato, infatti, che la presenza in cantiere del responsabile della sicurezza non è di per sé motivo sufficiente per esonerare il titolare dell'azienda dalle colpe di un eventuale incidente.

In particolare, se è vero che l'imprenditore può delegare ad altri i suoi doveri di “osservanza e sorveglianza” delle norme anti-infortuni, tuttavia questo incarico non può essere affidato a chiunque. Deve invece trattarsi di una “persona tecnicamente capace dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento”. In sostanza: se l'incaricato non possiede dei “requisiti minimi”, la sua attività  è come se non ci fosse e le responsabilità  restano interamente a carico del proprietario della ditta. La delega, inoltre, deve risultare da un documento chiaro e formalmente accettato dal destinatario. Nel caso specifico che ha motivato il giudizio, il cantiere stradale non era segnalato in modo da “garantire l'incolumità  dei lavoratori”: un omissione che, secondo i giudici, fu la causa del travolgimento di un operaio da parte di un camion.

La Suprema Corte ha sottolineato, ancora, una serie di disposizioni che riguardano i compiti del datore di lavoro. Essendo questi titolare di una posizione di garanzia, deve istruire il personale circa i rischi inerenti all'attività  svolta, adottando nel contempo le opportune misure precauzionali. Le disposizioni, poi, devono essere sempre da lui controllate e osservate per evitare trascuratezze e, tanto meno, disapplicazioni. Il “capo” ha l'obbligo, infine, di controllare in maniera continua ed effettiva che la strumentazione professionale venga utilizzata correttamente e che i processi di lavoro si svolgano senza problemi.