Modifiche del D lgs 106 all'articolo 96 del d lgs 81
con le modifiche introdotte dal D.lgs. 106/09 all'articolo 96 del dlgs 81/08 viene specificato che l'obbligo dell'elaborazione del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature.
Infatti, l'articolo 96 così come corretto ed integrato dal dlgs 106 recita:
Art. 96.
(Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
[color=#ff0000]1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26[/color].
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.
In realtà già in regime di 494, il Ministero del Lavoro, con circolare 28 febbraio 2007, n. 4, era intervenuto stabilendo che le imprese che non partecipano direttamente all'esecuzione dei lavori nei cantieri edili, ovvero le aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature a piè d'opera, sono escluse dall'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza (POS). La circolare scaturiva da una serie di richieste di chiarimento poste da ATECAP (Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato) e ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) per fare luce sulla corretta interpretazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro da parte degli enti deputati alla vigilanza nei cantieri (ASL, Ispettorati del Lavoro).
Ora, con l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 96, viene esplicitamente chiarito che nei casi di mera fornitura ( quindi, forniture di materiali ed attrezzature nelle quali non vi sia anche la posa in opera) non è necessario il POS, pur trovando comunque applicazione gli obblighi previsti dall'articolo 26 e, quindi, gli obblighi di informazione e di coordinamento reciproci.