Reati e illeciti amministrativi nel T.U. Sicurezza

Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha apportato una profonda rivisitazione all'impianto sanzionatorio originario del ''Testo Unico'' in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le nuove disposizioni, in vigore dallo scorso 20 agosto, rimodulano completamente l'originario apparato sanzionatorio penale e amministrativo del ''Testo Unico'', pur sempre secondo i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 123/2007, garantendo una effettiva rimodulazione degli obblighi dei singoli attori del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dei compiti svolti.

Caratteristiche essenziali del nuovo quadro sanzionatorio

Viene mantenuto il solo arresto per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attivita` imprenditoriale nonche”´ per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili. La pena dell'arresto e` mantenuta, generalmente, ai medesimi livelli del testo originario, mentre l'ammenda e` stata ricalcolata in ragione dell'incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai, verificato su base Istat, relativo al periodo tra gennaio 1995 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994) e gennaio 2008 (pari al 36,3%). Peraltro l'aumento della pena pecuniaria sulla scorta di detta indicizzazione statistica e` stato piu` prossimo al 50% che al 36% per ragioni di ''congruita`'' palesate anche nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto. L'ammontare del massimo dell'ammenda, in particolare, e` stato generalmente aumentato ai fini di una corretta applicazione del meccanismo della prescrizione obbligatoria estesa, come detto, anche ai reati puniti con la sola pena dell'ammenda.

Il decreto correttivo (art. 306, comma 4-bis, D.Lgs. n. 81/2008, introdotto dall'art. 147 del D.Lgs. n. 106/ 2009), inoltre, introduce un sistema di rimodulazione delle sanzioni e pene pecuniarie per effetto del quale l'ammontare delle ammende e delle sanzioni amministrative, a garanzia della loro concreta afflittivita`, viene incrementato, in via automatica e senza necessita` della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo con-to dell'aumento degli indici Istat, ogni quinquennio. Il quadro sanzionatorio che deriva dall'intervento correttivo appare senza dubbio coerente col sistema normativo comunitario e, pur dentro i ristretti limiti di una legge delega, va apprezzata la risistemazione di una proporzionalita` della pena e della reazione punitiva nel suo complesso, in ragione di una propensione legislativa verso il pie-no e tempestivo ripristino della legalita`, piuttosto che per un mero atteggiamento repressivo.

L'innesco di una modulazione delle tipologie di illecito, penale e amministrativo, su un riordinato apparato normativo, peraltro, appare idoneo a fornire le risposte mancate nel primo anno di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008. In questo senso sembrano avere particolare pregio, ad esempio, le norme che introducono una interpretazione delle pene per la violazione degli allegati secondo criteri di omogeneita` (negli artt. 68, 87, 159, 165, 178)…..

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