Obblighi di sicurezza tra Somministratore e Utilizzatore

Quale è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro?

La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all'articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina, appunto, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore.

Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell'art.20 del D. Lgs. n. 276/2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività  produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività  lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità  della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell'utilizzatore.

La norma viene altresì richiamata dall'articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore.

(Disponibile nella sezione FAQ del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nella sezione Sicurezza Lavoro))

Formazione e Organismi paritetici

Che cosa si intende con l'espressione “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” ai sensi dell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008?

Con riferimento al quesito proposto, appare opportuno sottolineare che nell'art. 37, comma 12, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il legislatore utilizza la formula “collaborazione” lasciando verosimilmente intendere che il datore di lavoro possa avvalersi dell'apporto di organismi specializzati in azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Questi ultimi sono rappresentati, nella fattispecie, dagli organismi paritetici che devono essere presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività  del datore di lavoro e che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee); organismi che assolvono una funzione di orientamento e promozione in ordine alla formazione ed il cui parere non risulta essere vincolante in relazione allo svolgimento della formazione stessa che rimane, pertanto, valida anche in sua assenza.

Si precisa, infatti, che nell'ambito del D. Lgs. n. 81/2008 non è comminata alcuna sanzione per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza realizzata senza avvalersi della collaborazione degli organismi paritetici. In tal senso le proposte di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvate dal Governo nella seduta del 27 marzo 2009, nell'ambito della quale è stata avanzata la proposta di sostituire l'espressione “deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici” con quella “può avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici”.

Tanto premesso, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 12 dell'art. 37, nella sua formulazione, imponga unicamente un obbligo di collaborazione che, ragionevolmente, può intendersi ottemperato previa necessaria informazione all'organismo paritetico, che sia in possesso dei requisiti sopra citati.

fonte lavoro.gov.it

Linee Guida Sicurezza Lavoro Regione Molise

Pubblicate sul Bollettino Ufficiale del 13 aprile 2010 le “Linee Guida per il programma di interventi della Regione Molise 2009-2010 nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori“, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 15 marzo 2010 n. 151.

Deliberazione della giunta regionale

L'obiettivo – dichiara l'Assessore Fusco – è sollecitare in modo diretto il senso di responsabilità  dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori, affinché continui l'impegno nella prevenzione e rimanga alta la guardia rispetto ai rischi sui luoghi di lavoro. L'assunzione di responsabilità  passa, soprattutto, attraverso la promozione e la realizzazione di attività  formative che coinvolgano il più alto numero possibile di soggetti “.

linee guide sicurezza lavoro Scarica Linee Guida

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Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione

ASCOLTATA DALLA XVI COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA DEL SENATO SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO LA CIIP (CONSULTA INTERASSOCIATIVA ITALIANA PER LA PREVENZIONE). PRESENTATE ALCUNE PROPOSTE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE NONCHE' UNA INIZIATIVA “MI IMPEGNO PER LA PREVENZIONE”.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul lavoro promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro dell'ONU, il 28 aprile u.s. la CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione), il cui presidente è Rino Pavanello dell'Associazione Ambiente e Lavoro e vicepresidente Giancarlo Bianchi dell'AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, è stata audita dalla XVI Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “«morti bianche”», ove ha presentato in anteprima una serie di dati e di proposte per la diffusione della “cultura della Prevenzione” nonché l'iniziativa “Mi Impegno per la Prevenzione” alla cui elaborazione AIAS ha dato un fortissimo contributo. Il documento presentato dalla CIIP è stato firmato dai Senatori Paolo Nerozzi e Giorgio Roilo della Commissione parlamentare.

Newsletter Sicurezza e Prevenzione Aprile 2010

Newsletter “Sicurezza e Prevenzione
Gli argomenti del settimo numero in uscita oggi” 

E' uscita la newsletter di aprile “Sicurezza e Prevenzione” realizzata da questo Ministero in collaborazione con la redazione del Sole 24 Ore.

Un numero speciale che si apre con la celebrazione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro dell'Ilo (Organizzazione Internazionale del Lavoro).

Dedicata agli infortuni lavorativi stradali, la newsletter fa un approfondimento sugli incidenti nel tragitto casa-lavoro, sugli incidenti” sul lavoro e sul ruolo del Casellario Centrale Infortuni, che presenta ad aprile il Rapporto Statistico sugli infortuni stradali accaduti in ambito professionale ed extraprofessionale.

In chiusura un contributo del Ministero dell'Interno sulle strategie a contrasto degli infortuni stradali e su un progetto di educazione stradale realizzato dalla Polizia Stradale e dall'Università  La Sapienza di Roma.” 

Tra gli incidenti stradali sono annoverati numerosi casi di infortuni lavorativi.

Il caso del lavoratore coinvolto in un incidente stradale durante il tragitto casa-lavoro-casa e il caso del lavoratore coinvolto in un incidente stradale verificatosi nell'esercizio di una attività  lavorativa, sono riconosciuti come infortuni lavorativi.

Gli infortuni sul lavoro sono coperti da un'assicurazione obbligatoria che, secondo l'articolo 2 del Dpr 1124 del 30/06/1965, “comprende tutti i casi di infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità  permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità  temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro da più di tre giorni” (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro del 30 aprile del 2008 n. 81 richiederà  all'Inail di raccogliere ….

Vai alla newsletter (formato .pdf” 1,88 Mb)

Testo Unico Sicurezza: Le prossime scadenze dopo il milleproroghe

Le prossime scadenze stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08 e s.m.i.) in seguito al mille proroghe:

Articolo

Disposizione

Termine

3, commi 2 e 3

P.A.

15 maggio 2010

3, comma 3

attività  lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca e trasporto ferroviario

15 maggio 2011

3, comma 3-bis

cooperative sociali, organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco

31 dicembre 2010

18, comma 1, lettera r

Comunicazioni infortuni INAIL e IPSEMA

6 mesi dopo regolamento

28, comma 1-bis

Valutazione Stress lavoro-correlato

1 agosto 2010

29, commi 5 e 6

datori di lavoro fino a 10 dipendenti e fino a 50 dipendenti

30 giugno 2012

189
(il richiamo allo stesso è fatto dall'articolo 306 comma 3)

Valori limite rumore per navigazione aerea e marittima

15 febbraio 2011

201
(il richiamo allo stesso è fatto dall'articolo 306 comma 3)

Valori limite vibrazioni

In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007

6 luglio 2010

Valori limite vibrazioni

Per il settore agricolo e forestale

6 luglio 2014

Titolo VIII CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
(il richiamo allo stesso è fatto dall'articolo 306 comma 3)

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

30 aprile 2012

Titolo VIII CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
(il richiamo allo stesso è fatto dall'articolo 306 comma 3)” 

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

26 aprile 2010