Professionisti , obbligo dell’assicurazione per la responsabilità  civile

Obbligo dell'assicurazione per la responsabilità  civile

A partire dal 15 agosto 2013, e non più dal 15 agosto 2014, scatterà  l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività .

L'obbligo di assicurazione all'art. 5 del decreto recita che “il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività ' professionale, comprese le attività ' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.

Le garanzie e relative coperture che possono essere inserite in una polizza professionale sono, in sintesi, riportate nel seguente elenco:

– danni patrimoniali

– responsabilità  civile contrattuale

– colpa lieve e colpa grave

– dolo dei dipendenti/collaboratori

– violazione della privacy

– sanzioni inflitte al Committente per errore del professionista

– perdita documenti

– retroattività  della copertura assicurativa (inseribile nella polizza)

– costi e spese legali

– gestione dello studio

La definizione del massimale, la copertura dei rischi e le franchigie dovranno essere valutate dal tecnico in relazione alle tipologie di incarico più ricorrenti (vale il principio di proporzionalità  dei requisiti della polizza con il tipo di lavori svolti).

Considerando che la polizza RC professionale è ormai un format standardizzato un riferimento corretto per la sua definizione può essere la tipologia di lavori abitualmente svolti dal professionista che la stipula e il fatturato annuale per poter individuare quella appropriata e con un costo proporzionato alla entità  di lavoro effettivamente svolto.

Accordo Regione Emilia Romagna Sanità 

L'accordo, che è stato stipulato lo scorso 23 luglio presso l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, ha come obiettivo la promozione della cultura della sicurezza in sanità  con lo scopo di salvaguardare la salute di coloro che operano in questo settore, i quali sono sempre più esposti a fattori di rischio.

Le sigle sindacali regionali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL hanno festeggiato ieri un'importante vittoria: presso l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna è stato infatti siglato un accordo unitario in materia di sicurezza del lavoro nelle aziende del Sistema sanitario regionale.

Dopo lo sciopero di lunedì scorso, che aveva puntato il dito sui turni massacranti del personale sanitario nelle strutture della Regione è stato sottoscritto un atto di indirizzo sulle modalità ' di svolgimento delle funzioni attribuite ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con il quale ci si prefigge di promuovere una nuova e diversa cultura della sicurezza in sanità , per rappresentare e tutelare al meglio la salute delle lavoratrici (la maggioranza) e dei lavoratori (ben 61.877 in Emilia-Romagna), gran parte dei quali sottoposti a carichi di lavoro sempre più pesanti ed esposti a fattori di rischio in aumento .

L'obiettivo condiviso è quello di promuovere una nuova cultura della sicurezza in sanità , per tutelare al meglio la salute delle lavoratrici (la maggioranza) e dei lavoratori (ben 61.877 in Emilia-Romagna), gran parte dei quali sottoposti a carichi di lavoro sempre più pesanti ed esposti a fattori di rischio in aumento. “Sono convinto che l'intesa raggiunta – commenta soddisfatto Maurizio Frigeri, della segreteria Fp ER – consentirà  di superare le numerose criticità  incontrate in questi anni, causa delle molteplici controversie sorte nelle aziende, soprattutto rispetto alla funzione e al ruolo degli Rls”.

Newsletter 22 Luglio 2013

News – Categoria 'Generale'

Obbligo di aggiornamento della competenza professionale
Consiglio Nazionale Ingegneri
22 luglio 2013
” 
Tirocini, si cambia regione Emilia-Romagna
indennità  mensile di almeno 450 euro
18 luglio 2013


News – Categoria 'Sicurezza'

Nota 27 giugno 2013, n. 11649 Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
21 luglio 2013
” 
Circolare n.30 del 16 luglio 2013 Segnaletica di sicurezza
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV UNI EN ISO 7010:2012
20 luglio 2013
” 
La figura del formatore
D.ssa Cinzia Frascheri,
19 luglio 2013
” 
decreto del fare , eccesso di deregolazione
semplificazione burocratica e deregolamentazione
19 luglio 2013
” 
Camera di Commercio di Frosinone bando A.I.D.A. per l'anno 2013
Gli interventi previsti dal presente Bando possono riguardare
16 luglio 2013


News – Categoria 'Bandi e Concorsi'

Camera di Commercio di Padova contributi alle imprese agricole per la sicurezza
stanziamento totale di € 100.000
19 luglio 2013
” 
Camera di Commercio di Potenza – Bando Sepri 2013
attività  formative, finalizzate all'ottenimento di certificazioni volontarie
17 luglio 2013

Obbligo di aggiornamento della competenza professionale

Adottato”  dal Consiglio Nazionale”  Ingegneri nella”  seduta”  del”  21/06/2013, a”  seguito”  del”  parere favorevole,” ” ” ”  con” ” ”  modifiche,” ”  espresso” ” ” ”  dal” ” ”  Ministro” ” ”  della” ” ”  Giustizia” ”  con” ” ”  nota” ” ” ”  prot. 21/06/2013.0018393.u

Obbligo di aggiornamento della competenza professionale
In attuazione”  delle”  disposizioni”  di cui all'art.7 del decreto”  del Presidente”  della Repubblica”  7 agosto 2012 n.137, il presente”  regolamento disciplina”  la formazione continua”  dei professionisti iscritti all'Albo” ”  degli” ”  Ingegneri”  ai”  fini” ”  dell'assolvimento”  dell'obbligo di”  aggiornamento”  della competenza professionale.

Il Regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a} del DPR 7/08/2012 n.137;

Professionista: così come definito all'art. 1, comma 1, lett. b} del DPR 7/08/2012 n.137;

Competenza professionale : capacità  comprovata di applicare conoscenze, abilità  e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della professione di Ingegnere;

Aggiornamento della competenza professionale : insieme delle attività  necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

Formazione professionale continua : processo con cui, per mezzo di attività  formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Ingegnere;

Apprendimento formale : apprendimento delle conoscenze ed abilità  scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università  e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;

Apprendimento non formale : apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità  di formazione professionale;

Apprendimento informale : apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;

Certificazione delle competenze: procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell'Ordine territoriale, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall'iscritto.

CNIScarica circolare n. 255 2013

Tirocini, si cambia regione Emilia-Romagna

Tirocini, si cambia: maggiore qualificazione del percorso formativo, obbligo di corrispondere al tirocinante una indennità  mensile di almeno 450 euro, contrasto ai possibili utilizzi elusivi di questo strumento.

L'Assemblea legislativa ha approvato questa mattina il progetto di legge della Giunta regionale in materia di tirocini. Il provvedimento, che attua le linee guida nazionali, prevede tre differenti tipologie di tirocinio, ciascuna delle quali con proprie”  finalità  e destinatari.

“Con questa legge le persone e i giovani in particolare avranno a disposizione uno strumento qualificato per gestire la transizione dalla scuola e dalla formazione al lavoro – spiega l'assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Patrizio Bianchi – In Emilia-Romagna abbiamo puntato con forza sulla qualificazione del percorso formativo, sulla certificazione delle competenze acquisite durante il periodo di tirocinio e sulle azioni di contrasto nei confronti degli abusi. La nuova normativa si inserisce perfettamente nelle politiche regionali, finalizzate ad accompagnare le persone nelle transizioni tra un percorso formativo e il lavoro o tra un lavoro e un altro, a favorire l'acquisizione di competenze anche attraverso esperienze dirette nelle imprese e a ridurre i tempi di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro”.

La legge, che entrerà  in vigore a partire dal 16 di settembre, modifica la legge regionale 17 del 2005 nella parte in cui norma i tirocini, pur confermandone l'impianto complessivo e attua le Linee guida adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nell'Accordo siglato il 24 gennaio scorso. A breve saranno a disposizione le norme attuative della Giunta regionale, su questo sito e su Lavoro per Te.

In Emilia-Romagna diventano dunque tre le tipologie di tirocinio previste.

La prima, con finalità  orientativa e formativa, è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità  dei giovani nel percorso di transizione tra la formazione (scuola/università /formazione professionale) e lavoro, attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono le persone che hanno conseguito un titolo studio negli ultimi dodici mesi.

La seconda tipologia riguarda i tirocini di inserimento o di reinserimento al lavoro,”  rivolti principalmente a disoccupati, persone in mobilità  e inoccupati, ma attivabile anche in favore di lavoratori in cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione degli ammortizzatori sociali.

La terza tipologia riguarda i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento e reinserimento in favore di persone con disabilità  (ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999) persone svantaggiate (legge n. 381/91) nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale (art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). ” 

La nuova legge stabilisce la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe, che è di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento e dodici mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati. Nel caso di soggetti con disabilità  la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi, e sono inoltre previste condizioni di maggior favore per la durata e la ripetibilità  del periodo per soggetti con disabilità , svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.

La qualificazione del tirocinio viene promossa introducendo un progetto formativo individuale che attraverso un percorso personalizzato deve garantire gli”  obiettivi formativi del sistema regionale delle qualifiche, certificando gli esiti del percorso, inserendo un modulo formativo sulla salute e la sicurezza sul lavoro e affidando la promozione del tirocinio a soggetti qualificati che, attraverso un tutor, garantiscono la coerenza del percorso agli obiettivi formativi.

Viene rafforzata la vigilanza sui tirocini, innanzitutto attraverso una più stretta connessione con il Ministero del lavoro e con gli uffici periferici del Ministero del lavoro. In caso di violazioni degli obblighi del soggetto promotore e/o ospitante sono previste l'immediata interruzione del tirocinio e il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi. E ancora, in caso di mancato od intempestivo invio della convenzione e del progetto formativo da parte del soggetto promotore la legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie.

La legge esclude la possibilità  di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché di impiegare il tirocinante in attività  non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

L'azienda può ospitare un tirocinante se non ha effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative. Viene inoltre quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente, escludendo da tali limiti i tirocini promossi in favore di soggetti svantaggiati e con disabilità .

La legge norma inoltre l'obbligo di erogazione al tirocinante di una indennità  pari a 450 euro mensili, come previsto dalla legge 92/2012. L'indennità  di tirocinio non verrà  corrisposta in caso di beneficiari di tirocinio che già  percepiscono qualche forma di sostegno al reddito, ad eccezione del rimborso per le spese sostenute. Come per la durata, anche per l'indennità , al fine di favorirne l'inclusione e la cittadinanza attiva, è rinviata alla Giunta regionale la possibilità  di definire deroghe per i tirocini rivolti a persone con disabilità  o svantaggio

Il tirocinio in Emilia-Romagna

I tirocini, regolati dalla L. 196/97, (cosiddetto pacchetto Treu) e dal Decreto Interministeriale n. 142/98, hanno conosciuto sin dalla prima attuazione una larga diffusione in Emilia-Romagna, soprattutto in favore dei giovani in uscita dai percorsi scolastici, formativi e universitari.

Secondo quanto emerge dal Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna, risultano attivati nel 2012 10.448 tirocini, di cui 5.430 (52%) rivolti a donne e 5.018 (48%) a uomini.

Nell'ultimo triennio si assiste tuttavia ad una forte riduzione nel numero di tirocini attivati, sia per effetto della crisi economica sia per effetto delle incertezze normative che hanno provocato un rallentamento nella promozione dello strumento.

In particolare dai quasi 15mila tirocini complessivi del 2010, si è passati ai 14mila nel 2011 fino ai 10.448 del 2012, con una diminuzione più consistente per le femmine, – 2.474, che per i maschi, -1.905.

Dal 2011 al 2013 oltre il 90% dei tirocinanti ha attivato una sola esperienza di tirocinio, senza differenze di genere.

I tirocinanti sono per oltre l'80% giovani di età  compresa tra i 18 ai 34 anni, di cui inoltre circa la metà  non supera i 24 anni, con alti livelli di scolarizzazione (oltre il 60% è in possesso di titolo di laurea o di alta specializzazione).

Modello Inail per la lettura dei dati

Le basi metodologiche per l'analisi dell'andamento infortunistico 2012, illustrato nella relazione del presidente De Felice, al centro di un progetto che punta a definire adeguati criteri di rappresentazione del fenomeno, fornendo un sostegno affidabile alla definizione e alla verifica delle politiche di prevenzione

Individuare un “nucleo di dati” elementari da rendere pubblico, secondo i principi dell'open data, per rappresentare in modo adeguato i fenomeni degli infortuni e delle malattie professionali e fornire così un ulteriore sostegno alla definizione e alla verifica delle politiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Questo l'obiettivo al centro del progetto di ricerca che ha fornito le basi metodologiche per l'analisi dell'andamento infortunistico nel 2012, esposta nella relazione annuale del presidente dell'Inail, Massimo De Felice.

download_10.pngLinee guida e criteri generali per la riorganizzazione

Riconoscimento delle malattie professionali circolare n. 5056 del 7 giugno

L'Inail si impegna a riesaminare le domande per il riconoscimento delle malattie professionali precedentemente respinte. E' questo in estrema sintesi il contenuto della circolare n. 5056 del 7 giugno scorso diramata dalla direzione generale dell'Istituto assicuratore, fortemente sollecitata dall'Inca, che aveva denunciato un comportamento costantemente negativo da parte di Inail relativamente ai riconoscimenti di malattie professionali.

In particolare, il patronato della CGIL aveva lamentato che in molte sedi Inail venivano respinte le domande di accertamento di malattia professionale per “carenza di documentazione”. Un atteggiamento che, nella maggior parte dei casi, si è tradotto nella mancata denuncia del datore di lavoro o nella mancata acquisizione dei questionari che l'Istituto ha inviato ai lavoratori per avere dati e informazioni relativi all'esposizione al rischio lavorativo.

Accogliendo le obiezioni mosse dall'Inca, l'Inail ha provveduto a ribadire che sia la documentazione relativa alla valutazione del rischio sia la compilazione dei relativi questionari devono essere richieste unicamente ai datori di lavoro, in quanto riportano informazioni che rientrano nel patrimonio di conoscenze delle aziende.

La circolare dell'Inail chiarisce anche che la mancata acquisizione delle informazioni contenute nei questionari non può costituire motivo di rigetto della domanda, dal momento che l'istruttoria deve essere comunque completata, anche attraverso visite ispettive. Nel sottolineare questi punti, l'Istituto assicuratore invita le strutture ad attenersi a queste istruzioni e, soprattutto, a procedere al riesame dei casi chiusi negativamente per la mancata compilazione dei questionari.

fonte CGIL