Proteggere la salute dei lavoratori

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Fatti salienti

  • In molti paesi, più della metà  dei lavoratori sono impiegati nel settore informale, senza alcuna protezione sociale per la ricerca sanitaria e mancanza di applicazione di regolamentazione di standard di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Servizi di medicina del lavoro per consigliare i datori di lavoro sul miglioramento delle condizioni di lavoro e il monitoraggio della salute dei lavoratori coprire per lo più grandi aziende del settore formale e più del 85% dei lavoratori delle piccole imprese, settore informale, l'agricoltura ei migranti in tutto il mondo non hanno alcuna copertura sanitaria sul lavoro
  • Alcuni rischi professionali, come ad esempio lesioni, rumore, agenti cancerogeni, particelle sospese e rischi ergonomici rappresentano una parte sostanziale del peso delle malattie croniche: il 37% di tutti i casi di mal di schiena, il 16% di perdita dell'udito, il 13% di cronica ostruttiva malattie polmonari, l'11% di asma, l'8% delle lesioni, il 9% di cancro al polmone, 2% di leucemia e l'8% di depressione.
  • Ogni anno 12,2 milioni di persone, per lo più nei paesi in via di sviluppo, muoiono per malattie non trasmissibili, mentre ancora in età  lavorativa attiva.
  • Problemi di salute legati al lavoro si traducono in una perdita economica del 4-6% del PIL per la maggior parte dei paesi.” I servizi sanitari di base per prevenire sul lavoro e malattie professionali costano in media tra US $ 18 e US $ 60 (potere d'acquisto) per lavoratore.
  • Circa il 70% dei lavoratori non hanno alcuna assicurazione per rimediarvi in ​​caso di malattie e infortuni sul lavoro.
  • La ricerca ha dimostrato che le iniziative di salute sul luogo di lavoro può contribuire a ridurre l'assenteismo per malattia congedo del 27% e di assistenza sanitaria i costi per le imprese del 26%.

Panoramica

Centri di cura primaria potrebbero fornire alcuni interventi essenziali per la tutela della salute dei lavoratori, come la consulenza per il miglioramento delle condizioni di lavoro, la rilevazione delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, anche se nella maggior parte dei paesi l'attenzione è ancora in trattamento medico piuttosto che di prevenzione.

Che cosa determina la salute dei lavoratori

Economicamente le persone attive spendono in media circa un terzo del loro tempo sul posto di lavoro.”  Occupazione e condizioni di lavoro hanno potenti effetti sul patrimonio netto della salute.” 

Buone condizioni di lavoro in grado di fornire una protezione sociale e lo stato, le opportunità  di sviluppo personale, e la protezione dai rischi fisici e psicosociali.” Essi possono anche migliorare le relazioni sociali e l'autostima dei dipendenti e portare a effetti positivi sulla salute.

La salute dei lavoratori è un prerequisito essenziale per il reddito delle famiglie, la produttività  e lo sviluppo economico.

Pertanto, il ripristino e il mantenimento di capacità  di lavoro è una funzione importante dei servizi sanitari.

Rischi per la salute sul luogo di lavoro, come il calore, il rumore, la polvere, sostanze chimiche pericolose, le macchine non sicure e di stress psicologico, causano malattie professionali e possono aggravare altri problemi di salute.” Condizioni di occupazione, di lavoro e la posizione nella gerarchia posto di lavoro riguardano anche la salute.” Le persone che lavorano sotto stress o con condizioni di lavoro precarie sono propensi a fumare più, meno esercizio fisico e avere una dieta non sana.

Oltre alle cure di salute generale, tutti i lavoratori – e in particolare quelli in occupazioni ad alto rischio – servizi sanitari necessità  di valutare e ridurre l'esposizione a rischi occupazionali, nonché la sorveglianza medica per la diagnosi precoce delle malattie e delle lesioni professionali e sul lavoro.

Le malattie croniche respiratorie, disturbi muscoloscheletrici, perdita dell'udito causata dal rumore e problemi della pelle sono le malattie professionali più comuni. Eppure, solo un terzo dei paesi hanno programmi in atto per affrontare questi problemi.

Malattie collegati al lavoro non trasmissibili (MNT), così come le malattie cardiovascolari e depressione causate da stress occupazionale risultato in aumento dei tassi di malattia di lunga durata e assenza dal lavoro.” Professionale malattie non trasmissibili includono tumori professionali, bronchite cronica e asma causati dall'inquinamento dell'aria nei luoghi di lavoro e la radiazione.

Nonostante queste malattie, nella maggior parte dei paesi in via di medici e infermieri non sono adeguatamente formati per affrontare i problemi di salute legati al lavoro e molti paesi non offrono formazione post diploma in medicina del lavoro.

La copertura sanitaria dei lavoratori

Problemi di salute legati al lavoro si traducono in una perdita economica del 4-6% del PIL per la maggior parte dei paesi.” Circa il 70% dei lavoratori non hanno alcuna assicurazione per rimediarvi in ​​caso di malattie e infortuni sul lavoro.

Copertura sanitaria universale combina l'accesso ai servizi necessari per raggiungere una buona salute (promozione della salute, prevenzione, cura e riabilitazione, comprese quelle che Affrontare i determinanti sanitari) con la protezione finanziaria che impedisce cattiva salute che conduce alla povertà .

Ci sono interventi efficaci per prevenire le malattie professionali.” Per esempio l'incapsulamento delle fonti di inquinamento, ventilazione, controllo del rumore, la sostituzione di sostanze chimiche pericolose, il miglioramento dei mobili e l'organizzazione del lavoro.

Il compito dei servizi di medicina del lavoro specializzato è quello di valutare questi rischi e sviluppare raccomandazioni per la prevenzione delle malattie professionali e correlate al lavoro.” I lavoratori a rischio hanno bisogno di regolari controlli medici per rilevare qualsiasi problema di salute in una fase precoce, quando il trattamento e la modifica del luogo di lavoro può aiutare a evitare danni permanenti.

Attualmente, i servizi di medicina del lavoro specializzati sono disponibili solo per il 15% dei lavoratori in tutto il mondo, soprattutto nelle grandi aziende che offrono l'assicurazione sanitaria e benefici infortuni sul lavoro.” Con il perdurare della crisi del lavoro globale, sempre più persone cercano lavoro nel settore informale, senza alcuna copertura assicurativa e nessun servizio di medicina del lavoro.” Molti di questi lavoratori spesso lavorano anche in condizioni pericolose e subiscono sul lavoro malattie, lesioni e disabilità .” In molte comunità , quando il capofamiglia si ammala tutta la famiglia soffre in quanto non vi è alcuna protezione sociale.

Centri di assistenza primaria in grado di fornire alcuni servizi professionali di base per i lavoratori del settore informale e nelle piccole enterpises nella comunità .” Il più delle volte svolgono visite sul posto di lavoro con le raccomandazioni per il miglioramento, e conducono preliminare e periodica esami medici, la diagnosi e la segnalazione delle malattie professionali e correlate al lavoro.” Centri di cura primaria potrebbero anche formare e lavorare con i volontari sanitari e rappresentanti della sicurezza sul posto di lavoro ad attuare misure semplici per la prevenzione delle malattie professionali e di fornire consulenza sui metodi di lavoro più sicure.” I costi di questi servizi varia tra US $ 18 e US $ 60 (parità  di potere d'acquisto) per lavoratore.” I loro benefici dovrebbero includere:

  • miglioramenti sul posto di lavoro anche dopo la prima visita;
  • rilevare e gestire i problemi di salute legati al lavoro in una fase iniziale;” e
  • educare e coinvolgere le comunità  che lavorano nella tutela della loro salute.

La ricerca ha dimostrato che le iniziative di salute sul luogo di lavoro può contribuire a ridurre l'assenteismo per malattia congedo del 27% e di assistenza sanitaria i costi per le imprese del 26%.

CHI risposta

Risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità  WHA60.26, “Salute dei lavoratori: Global Plan of Action“, ha esortato gli Stati membri “ad adoperarsi per la piena copertura di tutti i lavoratori, in particolare quelli nel settore informale, l'agricoltura, le piccole imprese ei lavoratori migranti con interventi essenziali e servizi di base professionali sanitari per la prevenzione primaria delle malattie e delle lesioni professionali e sul lavoro “.

La strategia per migliorare la copertura sanitaria dei lavoratori, compresi coloro che lavorano nelle piccole imprese e il settore informale è quello di lavorare con i paesi nelle seguenti direzioni strategiche.

  1. Aumentare le competenze di fornitori generali cure primarie professionisti, infermieri, tecnici ambientali e di salute pubblica della comunità  dei lavoratori a fornire servizi di base di medicina del lavoro come la consulenza sul miglioramento delle condizioni di lavoro, il monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori e di rilevazione delle malattie professionali più comuni tra i lavoratori delle piccole imprese, le zone rurali, le aziende agricole, il settore informale e tra i migranti.
  2. Ampliare la copertura e migliorare la qualità  dei servizi di medicina del lavoro specializzato nelle grandi e medie imprese e le zone industriali, con particolare attenzione alla valutazione e riduzione dei rischi professionali;” la sorveglianza e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, organizzazione del lavoro, macchinari e attrezzature;” diagnosi precoce e riabilitazione delle malattie professionali;promozione della salute;” e la fornitura di primo soccorso sul luogo di lavoro.
  3. Stabilire connessioni tra i servizi di medicina del lavoro e centri di cure primarie per facilitare la cura dei lavoratori affetti da malattie croniche e il loro ritorno al lavoro dopo una lunga assenza dovuta a malattia.
  4. Lo sviluppo della salute in iniziative, strumenti e metodi per potenziare le imprese e le altre impostazioni di lavoro per prendersi più cura della salute, senza indebitamente affidamento su servizi sanitari professionali.
  5. Compresa la salute sul lavoro con la formazione in servizio di tutti gli operatori sanitari di prima linea e di alcuni medici specialisti che si occupano di cancro della pelle, malattie respiratorie e neurologiche e disturbi muscolo-scheletrici.
  6. Lo sviluppo di tabelle di marcia per promuovere l'accesso dei lavoratori di interventi e servizi essenziali, come definiti a livello nazionale, per la prevenzione e il controllo delle malattie professionali e correlate al lavoro.” Questi includono la copertura di monitoraggio e fissare obiettivi realistici in linea con la disponibilità  di risorse umane e finanziarie per le tradizioni sanitarie e locali.

fonte : scheda n.389 pubblicata dall'Oms dal titolo Protecting worker's health

Registro infortuni, spazi confinati, semplificazioni

Registro infortuni Registro infortuni, domande frequenti
SPISAL Dipartimento di Prevenzione – Via Salvo D'Acquisto n. 7 – 37122 Verona
Indicazioni operative spazi confinati Indicazioni operative spazi confinati
Regione Emilia Romagna
Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroportiantincendio negli aeroporti Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti, Rinvio
GU Serie Generale n.219 del 20-9-2014
Bando Efficienza energetica Bando Efficienza energetica
100 mln di euro per le imprese
Semplificazioni d lgs 81 Semplificazioni d lgs 81
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Antincendio e Gestione emergenze Antincendio e Gestione emergenze
antincendio focus
semplificare le procedure edilizie semplificare le procedure edilizie
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
sicurezza del lavoro storia della sicurezza del lavoro
le prime forme di tutela assicurativa per gli infortuni in agricoltura

Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti, Rinvio

Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 recante: “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici”. (14A07208) (GU Serie Generale n.219 del 20-9-2014)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
” 
Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroportiVista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del”  Corpo”  nazionale dei vigili”  del”  fuoco”  le”  competenze”  inerenti”  all'elaborazione”  e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli”  aeroporti”  non compresi nella tabella A allegata alla legge;
Visto l'art. 4″  della”  legge”  2″  dicembre”  1991,”  n.”  384,”  recante “Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n.”  930,”  recante”  norme”  sui servizi antincendi negli aeroporti”;
Visto il decreto legislativo”  13″  ottobre”  2005,”  n.”  217,”  recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.”  252″”  e,”  in particolare, l'art. 51, lettera e);
Visto”  il”  decreto”  legislativo”  8″  marzo”  2006,”  n.”  139,”  recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni”  ed”  ai”  compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art.”  11″  della legge”  29″  luglio”  2003,”  n.”  229″”  e,”  in”  particolare,”  l'art.”  26, concernente”  il”  soccorso”  aeroportuale”  e”  portuale,”  e”  l'art.”  27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e”  l'art. 35, che abroga l'art.”  1″  della”  legge”  23″  dicembre”  1980,”  n.”  930, concernente la suddivisione in classi degli”  aeroporti”  ai”  fini”  del servizio antincendio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6″  agosto”  2014″  recante “Disposizioni”  sul”  servizio”  di”  salvataggio”  e”  antincendio” ”  negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo”  intervento di”  soccorso”  e”  lotta”  antincendio”  negli”  aeroporti”  di” ”  aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici” pubblicato”  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.”  192″  del”  20″  agosto 2014, con decorrenza 19 settembre 2014;
Tenuto conto che per l'effettiva attuazione”  del”  sopra”  richiamato decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014″  il”  Corpo”  nazionale dei Vigili del fuoco deve predisporre i provvedimenti”  attuativi”  ivi previsti;
Considerato che e' in corso di definizione un complesso processo di riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con l'obiettivo”  di ottimizzare il livello di funzionalita' del dispositivo”  di”  soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile;
Ritenuto,”  pertanto,” ”  al” ”  fine” ”  di” ”  salvaguardare” ”  l'efficacia dell'attivita' dell'Amministrazione, di assegnare al predetto decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 un termine di attuazione”  che consenta, nei necessari tempi tecnici, l'ordinato espletamento”  delle procedure per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi;
” 
Decreta
” 
Art. 1
” 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 e' differita al 19 marzo 2015.

Roma, 17 settembre 2014
Il Ministro: Alfano

POS, PSC semplificazione, Bandi, Qualificazioni Professionali

Fondo interprofessionale per la formazione continua 36 milioni per interventi formativi dedicati ai lavoratori
Fondo interprofessionale per la formazione continua
Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili Modelli semplificati pos psc, precisazioni
Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili
Regione Friuli Venezia Giulia Contributi a favore del rafforzamento ed il rilancio della competitività 
Regione Friuli Venezia Giulia
Bando Fancooper 2014 Bando regione umbria società  cooperative
Bando Fancooper 2014
Regione Campania Qualificazioni Professionali
Regione Campania
Decreto interministeriale 9 settembre 2014 Modelli semplificati pos psc pss fascicolo dell'opera
Decreto interministeriale 9 settembre 2014
DECRETO 10 giugno 2014 Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia
DECRETO 10 giugno 2014
Attestazioni di rinnovo periodico di conformità  antincendio Circolare VVF D.P.R.151/11
Attestazioni di rinnovo periodico di conformità  antincendio
Cattedre, banchi, lavagne e illuminazione: come si riconoscono gli arredi a norma Norme per la sicurezza delle aule scolastiche
Cattedre, banchi, lavagne e illuminazione: come si riconoscono gli arredi a norma
Mobbing e Lavoro Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 settembre 2014, n. 18965 – Mobbing
Mobbing e Lavoro

Aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali e’ obbligatoria la denuncia

DECRETO 10 giugno 2014


Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco”  delle”  malattie”  per”  le quali e' obbligatoria”  la”  denuncia,”  ai”  sensi”  e”  per”  gli”  effetti dell'articolo”  139″  del”  Testo”  Unico”  approvato”  con” ”  decreto” ”  del Presidente della Repubblica 30 giugno”  1965,”  n.”  1124″  e”  successive modificazioni e integrazioni.

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia

(GU n.212 del 12-9-2014)

Aggiornamento dell'elenco  delle  malattie  per  le quali e' obbligatoria  la  denunciaIL MINISTRO DEL LAVORO ” E DELLE POLITICHE SOCIALI

”  Visto”  l'art,”  139″  del”  testo” ”  unico” ”  delle” ”  disposizioni” ”  per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni”  sul”  lavoro”  e”  le malattie professionali, approvato con decreto”  del”  Presidente”  della Repubblica 30 giugno 1965″  n.”  1124,”  e”  successive”  modificazioni”  e integrazioni.

”  Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139, oltre che delle tabelle di cui agli artt. 3″  e”  211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.

”  Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati, con decreto del Ministro”  del lavoro e della”  previdenza”  sociale”  su”  proposta”  della”  Commissione scientifica sopra richiamata.

”  Visto”  il”  decreto”  ministeriale”  19″  febbraio”  2010″  e”  successive integrazioni e”  modificazioni”  di”  ricostituzione”  della”  Commissione scientifica.

”  Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009, concernente “«Elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia, ai”  sensi”  e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato”  con”  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124″».

”  Viste”  la”  delibera”  e”  l'allegata”  relazione” ”  della” ”  Commissione scientifica, assunte in data 28 aprile 2014, concernenti la”  proposta di aggiornamento”  e”  revisione”  dell'elenco”  delle”  malattie”  di”  cui all'art. 139 del testo unico, approvato con il”  decreto”  ministeriale 11 dicembre 2009.

”  Considerato che la Commissione”  Scientifica,”  come”  indicato”  nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica,”  ha”  ritenuto”  di dover procedere”  all'aggiornamento”  dell'elenco”  con”  riferimento”  ai codici ICD10 e alle malattie relative ad alcuni agenti.

Decreta:

Art. 1

”  E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di”  cui”  forma parte integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie”  di”  cui al decreto”  ministeriale”  dell'11″  dicembre”  2009″  per”  le”  quali”  e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica”  30 giugno 1965 n. 1124.

Art. 2

”  L'aggiornamento dell'elenco riguarda esclusivamente,”  in”  tutte”  le tre liste, il gruppo 6 “«tumori professionali”» e il gruppo 2 “«malattie da”  agenti”  fisici”»”  con”  riferimento”  alle”  sole”  patologie”  muscolo scheletriche.

”  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte”  dei”  Conti”  per”  il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”  della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicita' legale.

Roma, 10 giugno 2014

Il Ministro: Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute”  e”  Min. lavoro, foglio n. 3004

Aggiornamento dell'elenco  delle  malattie  per  le quali e' obbligatoria  la  denunciaAllegato decreto 10 giugno 2014


Circolare VVF D.P.R.151/11

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco – LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco – LORO SEDI

Attestazioni di rinnovo periodico di conformità  antincendioOGGETTO: D.P.R.151/11. Attività  n.2 e n.6 dell'Allegato I.

Attestazioni di rinnovo periodico di conformità  antincendio. Chiarimenti.

Giungono a questa Direzione, da parte della Società  SNAM, richieste di chiarimento in merito alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità  antincendio da presentare ai sensi del D.P.R.151/11 e del D.M.7 agosto 2012 per le attività  indicate in oggetto e di seguito riportate:

n.2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità  superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.

n.6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.

Al riguardo, e con particolare riferimento al D.M. 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità  non superiore a 0,8”, si chiarisce quanto segue.

1. Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone

Per “luoghi di concentrazione di persone” – di cui al punto 2.5.3 dell'Allegato A al D.M. 17 aprile 2008, per i quali è prescritta una distanza non inferiore a 100 m dalle condotte di la specie, visto l'elenco seppure non esaustivo delle attività  riportate – si ritiene che debbano intendersi quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività  produttive che non presentino tale condizione.

Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza di cui sopra farà  riferimento all'affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo in argomento.

2. Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati

Con riferimento al punto 2.5.1 dello stesso Allegato A, si ritiene di poter escludere dalla applicazione delle distanze di sicurezza ivi indicate quei manufatti monopiano caratterizzati dall'assenza di una o più pareti verticali o parti di esse, prive di serramenti, da aperture poste anche in corrispondenza della copertura e dalla presenza di persone solo occasionale e di breve durata.

3. Modifiche di attività  esistenti

Con particolare riguardo per le attività  n.6, che ai sensi della precedente disciplina erano soggette ai controlli di prevenzione incendi una tantum, si evidenzia che eventuali modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, caso per caso, ai sensi dell'art.4, commi 6, 7 e 8, del D.M. 7 agosto 2012, anche con riferimento a quanto previsto dal citato D.M.17 aprile 2008 qualora per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte; non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)

Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 settembre 2014, n. 18965 – Mobbing

Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 settembre 2014, n. 18965 - MobbingREPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FEDERICO ROSELLI – Presidente –
Dott. GIOVANNI AMOROSO – Consigliere –
Dott. VITTORIO NOBILE – Rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO BALESTRIERI – Consigliere –
Dott. PAOLA GHINOY – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 15150-2008 proposto da:
Omissis S.P.A., (già  … S.P.A.), in persona del legale rappresentante prò tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO … presso lo studio degli avvocati … che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato … giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Omissis domiciliata in ROMA, VIA … , presso lo studio dell'avvocato … che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3812/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2007 R.G.N. 5847/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l'Avvocato … per delega …;
udito l'Avvocato …;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per 1'improcedibilità , inammissibilità , in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli del 21-3-2001 Omissis, quadro presso il Banco … già  preposta prima all'ufficio VIII e poi all'ufficio X, assumeva: che il 15-10-1999 era stata assegnata all'ufficio VII senza specifiche mansioni; che il 14-1-2000 le era stata affidata la preposizione dell'ufficio I Segreteria del Servizio senza ricevere le consegne dal precedente titolare né gli strumenti normativi necessari; che dagli inizi dei 1999 la Direzione aveva adottato nei suoi confronti soprusi e angherie; che dal 18-9-2000, trasferita all'ufficio VI, aveva trascorso la sua giornata quasi del tutto inattiva perché non le era stato affidato alcun incarico; che tali comportamenti erano stati particolarmente gravi in quanto iniziati in un periodo per lei difficile per gravissimi motivi familiari (essendo stato il coniuge colpito da una grave malattia che lo aveva portato alla morte nel dicembre 1999). Tanto premesso la ricorrente chiese il risarcimento dei danni subiti per effetto delle continue vessazioni (mobbing) di cui era stata destinataria, da quantificarsi anche in via equitativa; chiese, poi, che accertata la sua dequalificazione, le fossero assegnate mansioni adeguate alla sua professionalità , con condanna della società  al risarcimento danni, da quantificarsi anche in via equitativa.
La Omissis s.p.a. contestava quanto sostenuto dalla Omissis e concludeva per il rigetto della domanda.
Il giudice adito, con sentenza depositata il 7-10-2003, dichiarava la nullità  della domanda riguardante il mobbing ed accoglieva la richiesta risarcitoria per danni alla professionalità  per esservi stata dequalificazione nel periodo 18-9-2000/21-3-200; quantificava equitativamente il risarcimento nella misura della metà  delle retribuzioni ricevute per le giornate di effettiva attività  con riferimento al predetto periodo, oltre accessori.
Con ricorso dell'8-7-2004 la Omissis impugnava parzialmente la decisione di primo grado, con riferimento soltanto all'accertamento della dequalificazione, in quanto i testi escussi avevano reso dichiarazioni non interpretate correttamente dal primo giudice. Evidenziava, poi, che questàultimo si era spinto ultra petita in quanto aveva disposto il risarcimento del danno con riferimento alla perdita di professionalità , mentre la Omissis aveva chiesto il risarcimento per danni subiti sul piano biologico. Precisava comunque che non era stato provato alcun danno, considerato in re ipso dal giudice, e concludeva, pertanto, per la parziale riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda riguardante la asserita dequalificazione e condanna dell'appellata alla restituzione della somma di euro 4.760,11 corrisposta in dipendenza della esecuzione della sentenza di primo grado.
Omissis si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale, chiedendo che la quantificazione del risarcimento fosse estesa anche ai giorni di assenza dal lavoro nel periodo riconosciuto dal primo giudice e che fosse accolta anche la domanda di risarcimento da mobbing essendo stato dedotto ogni elemento utile ai fini della sua individuazione.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza depositata il 31-7-2007, rigettava entrambi gli appelli.
In sintesi la Corte territoriale, in base alle risultanze della prova testimoniale, riteneva accertato il demansionamento con il trasferimento all'ufficio VI Vigilanza, allorquando la Omissis si trovò gerarchicamente sottoposta al quadro … svolgendo attività  del tutto secondarie e marginali. Nel contempo la Corte confermava la determinazione equitativa del risarcimento del danno, evidenziando che il primo giudice non era incorso in alcuna ultrapetizione, avendo la attrice fin dall'inizio chiesto il risarcimento dei danni per essere stata “adibita a mansioni dequalificate rispetto al grado rivestito e ed alla professionalità  raggiunta”.
La Corte di merito riteneva, poi, corretta la quantificazione operata dal primo giudice sulla base delle giornate lavorative effettive e, seppure considerava valida la domanda di risarcimento per mobbing, la rigettava nel merito, non essendo stati neppure allegati reiterati e specifici comportamenti datoriali vessatori e aggressivi a suo danno, come tali “mobbizzanti”.
Per la cassazione di tale sentenza la Omissis s.p.a. ha proposto ricorso con cinque motivi.
La Omissis ha resistito con controricorso.
La Omissis s.p.a ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2103 cc. e degli artt. 1362 e ss. sull'interpretazione del ccnl dì categoria 11-7-1999 e dell'accordo 7-5-1997, la ricorrente si duole che la Corte territoriale “si è lasciata suggestionare dalla considerazione che la Omissis”  dal 18-9-2000 era stata assegnata all'ufficio Vigilanza, dove non aveva conservato la posizione di preposta” e deduce che le mansioni di preposizione non sono le uniche attribuite ai quadri e neppure quelle maggiormente qualificanti” e che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare la equivalenza o meno delle nuove mansioni rispetto a quelle precedenti.
Il motivo in parte è inammissibile e in parte è infondato.
In primo luogo non viene indicata specificamente la collocazione tra gli atti processuali del ccnl e dell'accordo aziendale richiamati (v. Cass. S.U. 3-11-2011 n. 22726), dei quali vengono, peraltro, riportati soltanto alcuni stralci dei tutto inidonei ai fini dell'osservanza del principio di autosufficienza, in relazione al vizio di interpretazione dei detti atti denunciato.
La censura si incentra, poi, nella denuncia di insufficiente e contraddittoria motivazione al riguardo e circa il necessario accertamento della equivalenza o meno delle nuove mansioni rispetto alle precedenti.
Tale censura è infondata in quanto la Corte di merito, dopo aver attentamente analizzato le risultanze della prova testimoniale ha accertato che la Omissis, allorquando venne spostata all'ufficio VI “ha perso la preposizione che aveva avuto in precedenza” ed “è stata addetta a tenere un registro statistico delle rapine, mansione che, oltre ad essere di minima rilevanza, la teneva occupata solo per poco tempo”. Successivamente la Omissis “all'inizio del 2001 fu spostata all'ufficio budget ed addetta a digitare dati al computer, per poi giungere all'ufficio Segreteria ove si occupò dello smistamento della Posta.
Tanto rilevato la Corte territoriale ha affermato che “le mansioni affidate alla appellata dal settembre 2000, dunque, non sono più state quelle di preposto con altri dipendenti a lei sottoposti ma, oltre ad essere di poca rilevanza, escludevano anche la posizione di preposto che, sebbene non siano le uniche affidate ai quadri, sono certo quelle maggiormente qualificanti, rappresentative e gratificanti; anzi, ella fu sottoposta gerarchicamente ad un altro quadro e lasciata sostanzialmente inattiva, visto che le attività  affidatele la tenevano occupata poco tempo nell'ambito della giornata lavorativa”.
Tale accertamento di fatto risulta congruamente motivato e resiste alla censura della società  ricorrente, che, peraltro, in effetti, neppure indica specificamente quali siano state le mansioni qualificanti (anche se non di preposizione), svolte dalla lavoratrice, che sarebbero state trascurate dalla Corte di merito.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata considerazione del fatto che la Omissis aveva rifiutato di ricevere il foglio contenente il carico di lavoro che le era stato affidato, così manifestando “un sostanziale rifiuto di eseguire le mansioni maggiormente qualificanti che le erano state assegnate”, e che nel periodo in questione la lavoratrice era rimasta spesso assente per malattia e cause varie.
Anche tale motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
In primo luogo la ricorrente afferma di aver censurato sul punto con l'atto di appello la pronuncia di primo grado, ma non riporta specificamente il contenuto di tale atto nella parte de qua, in ossequio al principio di autosufficienza.
La ricorrente, poi, neppure indica alcuna risultanza istruttoria dalla quale sarebbe emersa la circostanza di fatto invocata, per cui deve ritenersi che la stessa in definitiva sia rimasta una mera asserzione.
Infine della circostanza che “il demansionamento si è perpetrato per meno di sei mesi durante i quali la presenza al lavoro della appellata non è stata certo costante” la Corte di merito ha già  tenuto ampiamente conto.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta ultrapetizione deducendo che i giudici di merito hanno riconosciuto un risarcimento del danno alla professionalità , pur avendo il ricorso introduttivo ad oggetto soltanto il danno alla salute.
Tale motivo è infondato giacché, come ha rilevato la Corte d'Appello, la Omissis con il ricorso introduttivo aveva chiesto il risarcimento dei danni per essere stata “adibita a mansioni dequalificate rispetto al grado rivestito ed alla professionalità  raggiunta”, di guisa che non vi è stata alcuna ultrapetizione. Del resto si tratta chiaramente di una componente del danno (complessivo) lamentato con la domanda.
Infine con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe “taciuto del tutto sui parametri in base ai quali ha operato la liquidazione equitativa”.
Anche tale motivo è infondato.
Come è stato chiarito da questa Corte “qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà , deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità  del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità  solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati” (v. fra le altre Cass. 4-4-2013 n. 8213).
Nel caso in esame la Corte d'Appello, nel respingere l'appello incidentale della Omissis e nel confermare la pronuncia di primo grado, circa la quantificazione del risarcimento del danno nel 50%, delle retribuzioni giornaliere spettanti per ogni giorno di effettivo servizio, ha affermato che, “considerato anche che il demansionamento si è perpetrato per meno di sei mesi” (vedi sopra), “appare rispondente ad equità  ritenere che il suo bagaglio professionale sia stato compromesso solo durante le poche giornate in cui ella si è dedicata alle nuove mansioni che, peraltro, non richiedevano alcun impegno e non la occupavano per tutte le ore di lavoro”.
Tale motivazione risulta senz'altro conforme al principio sopra richiamato (essendo evidenziati il criterio e i fatti rilevanti) e resiste alla censura della ricorrente.
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della Omissis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla Omissis le spese liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 4.000,00 per”  compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Roma 26 giugno 2014

Depositato il 9 settembre 2014