PIANO CASA CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009 (Bollettino Ufficiale n.80 del 29 dicembre 2009)
“MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA “,
tale legge è così composta:
Art. 1 – Obiettivi della legge
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Casi di esclusione
Art. 4 – Interventi straordinari di ampliamento
Art. 5 – Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
Art. 6 – Prima casa
Art. 7 – Riqualificazione aree urbane degradate
Art. 8 – Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
Art. 9 – Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
Art. 10 – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
Art. 11 – Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese
Art. 12 – Norma finale e transitoria
Art. 13 – Dichiarazione di urgenza
”
Gli aumenti di cubatura entro la soglia del 20% sono consentiti sugli edifici esistenti a destinazione residenziale di tipologia uni o bifamiliare, ma anche sulle piccole palazzine fino a mille metri cubi composti al massimo da due piani fuori terra.
Ammessa la sostituzione edilizia con aumento fino 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. I lavori devono essere eseguiti con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico – ambientali e in conformità alle Norme tecniche per le costruzioni, che regolano l'attività edilizia in zona sismica.
i casi di esclusione sono specificati all'articolo 3 di tale legge:
Art. 3
Casi di esclusione
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:
a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;
b) collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;
c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;
e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
f) collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
g) collocati all'interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana).
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 non si applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi (PIP).
”
I contenuti del fascicolo del fabbricato sono demandati ad un successivo regolamento, intanto si compone della valutazione della sicurezza come specificato all'articolo 9 di tale legge:
Art. 9
Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio,che ne dà comunicazione al comune.
2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d'uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.
3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.