PIANO CASA CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009 (Bollettino Ufficiale n.80 del 29 dicembre 2009)

MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA “,

tale legge è così composta:

Art. 1 – Obiettivi della legge

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Casi di esclusione

Art. 4 – Interventi straordinari di ampliamento

Art. 5 – Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

Art. 6 – Prima casa

Art. 7 – Riqualificazione aree urbane degradate

Art. 8 – Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

Art. 9 – Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

Art. 10 – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

Art. 11 – Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese

Art. 12 – Norma finale e transitoria

Art. 13 – Dichiarazione di urgenza

” 

Gli aumenti di cubatura entro la soglia del 20% sono consentiti sugli edifici esistenti a destinazione residenziale di tipologia uni o bifamiliare, ma anche sulle piccole palazzine fino a mille metri cubi composti al massimo da due piani fuori terra.

Ammessa la sostituzione edilizia con aumento fino 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all'interno della stessa unità  immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. I lavori devono essere eseguiti con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico – ambientali e in conformità  alle Norme tecniche per le costruzioni, che regolano l'attività  edilizia in zona sismica.

i casi di esclusione sono specificati all'articolo 3 di tale legge:

Art. 3

Casi di esclusione

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività  di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

a) realizzati in assenza o in difformità  al titolo abitativo;

b) collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità  assoluta;

d) collocati nelle aree di inedificabilità  assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;

e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;

f) collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosità  idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità  geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;

g) collocati all'interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana).

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 non si applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi (PIP).

” 

I contenuti del fascicolo del fabbricato sono demandati ad un successivo regolamento, intanto si compone della valutazione della sicurezza come specificato all'articolo 9 di tale legge:

Art. 9

Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio,che ne dà  comunicazione al comune.

2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d'uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità  per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.

RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il decreto di attuazione sul rendimento energetico in edilizia, già  approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2009. Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione invernale ed estiva, ed alla preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti. Per le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti si adottano le norme tecniche nazionali predisposte da organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo (motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto) recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le università  o gli istituti del CNR, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo UNI e CEN.” ” (fonte governo.it )

Min.Lavoro istruzioni per l’invio telematico delle autocertificazioni per il rilascio del DURC

La Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha pubblicato la circolare n. 10 del 1 aprile 2009, con la quale vengono fornite istruzioni operative per l'invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).

 

La circolare n. 10/09 
  Il modulo di autocertificazione

Software Cantieri

CANTIERI SYSTEM

VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI CANTIERI EDILI
Già aggiornato al D.Lgs 81/2008 (Decreto attuativo del Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro)

CANTIERI SYSTEM nasce come strumento software per la valutazione dei rischi nei cantieri edili. Concepito ai sensi del nuovo Testo Unico si pone come valido strumento per la redazione dei Piani di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’Allegato XV del D. Lgs. 81/08.

Imprese
Edili, Consulenti Sicurezza, Progettisti e Direttori dei lavori,
possono trovare in CANTIERI SYSTEM un supporto informatico per la
redazione della documentazione prevista dalla normativa vigente,
assicurandosi un adeguamento alle nuove disposizioni previste dal Teso
Unico nello svolgimento della propria attività;

Funzionalità principali:

  • Anagrafica Imprese, Committenti, Tecnici (comune per tutti i lavori);

Redazione del POS:

  • Gestione Schede : Associazione automatica delle Fasi Lavorative con Attrezzature, Sostanze e Opere Provvisionali ;
  • Archivio Schede: Le schede di sicurezza in dotazione al modulo POS sono
    raggruppate e consultabili per settori (Cantieri Stradali, Fabbricati
    per Civile Abitazione, Opere Idrauliche …)
  • Archivio descrizioni per la definizione dell’Organizzazione del cantiere;
  • Valutazione dell’esposizione al rumore: per fase lavorativa;

Redazione del PSC e/o PSS:

  • Archivi di base: Rischi, DPI (con collegamento automatico dei rischi ai relativi dispositivi correlati)
  • Archivio Schede: Le schede di sicurezza in dotazione al modulo PSC e
    PSS sono raggruppate e consultabili per categorie (Allestimento
    Cantiere, Opere Provvisionali, Protezione Scavi, Viabilità, Macchine,
    Impianti ….)
  • Inserimento di più imprese che lavorano in uno stesso cantiere;
  • Definizione di più zone di Cantiere;
  • Diagramma
    di Gantt: Redazione del diagramma di Gantt inserendo le Fasi lavorative
    del cantiere e la relativa tempistica di realizzazione, la scelta delle
    fasi lavorative corrisponde alla scelta di una scheda di sicurezza che
    andrà a costituire il documento finale. Il diagramma di Gantt è sia
    temporale che spaziale.
  • Studio delle
    Interferenze: Nello stesso diagramma viene generato lo studio delle
    interferenze, per fasi lavorative di una stessa impresa, più imprese,
    per una stessa zona di cantiere o per più zone;
  • Valutazione dei rischi aggiuntivi: Le interferenze generate dal Gantt
    vengono analizzate e associate a rischi aggiuntivi da poter caricare
    dagli archivi di base con i relativi DPI correlati;
  • Schede
    aggiuntive: il modulo PSC e PSS è dotato di un archivio di schede
    necessarie alla definizione del documento per uno specifico cantiere
    (Apprestamenti, Attrezzature, Infrastrutture, Mezzi di Protezione
    Collettiva);
  • Solo per il PSC il calcolo
    automatico dei Costi della sicurezza: i DPI, gli apprestamenti e le
    attrezzature previsti vengono in automatico trasferiti alla sezione dei
    Costi della Sicurezza speciale, dove inserendo le quantità ed i prezzi
    unitari è possibile effettuare la stima dei costi della sicurezza.

Stampe :

Le
stampe vengono generate direttamente in formato MS-WORD: POS, PSC, PSS,
con la possibilità di personalizzarle e modificarle. In dotazione al
software anche l’archivio della modulistica per la generazione dei
documenti da emettere e/o tenere in cantiere ai sensi del nuovo Testo
Unico. (Notifica preliminare,Nomina del Medico Competente, Verbale di
formazione e informazione,ecc…)

Scarica Demo

Cosa cambia rispetto alla 494?

Per le attività svolte nei cantieri, cosa cambia rispetto alla 494?

Con il Testo Unico vengono abrogati il D.Lgs. 494/96 ed il 493/96, che vengono sostituiti dai Titoli IV e V.

* Il contesto definitorio (art.89 Testo Unico) di base del decreto legislativo 494/96 è rimasto immutato salvo che per il responsabile dei lavori e per il coordinatore per l’esecuzione dei lavoratori. Pur permanendo il regime di nomina facoltativa da parte del committente, il responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera medesima.
* Inoltre, il legislatore ha esteso la “clausola di incompatibilità” CSE/Impresa: il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Nell’art. 89 viene data, altresì, una definizione della “impresa affidataria” individuata quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
* Per quanto riguarda la idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 comma del Testo Unico, è tenuto:
§ a verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità specificate nell’allegato XVII;
§ a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai dipendenti, oltre agli estremi delle denunce dei lavoratori fatte a Inps, Inail e casse edili (per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire occorre il DURC e l’autocertificazione rispetto al contratto collettivo);
§ a trasmettere all’amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione esteso anche ai lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero ai lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.
* Il Testo Unico introduce poi nell’art. 90 un’altra novità che riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: Nel nuovo Testo Unico (art. 90 comma 3), infatti, l’obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l’impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi della sua entità e rischiosità, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire.

* Una ulteriore novità introdotta con l’art. 90 del nuovo Testo Unico riguarda la sospensione del titolo abilitativo, già prevista nell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs. n. 494/1996 nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, e che ora opererà anche in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell’opera o anche in assenza della notifica preliminare quando previsti.
* Importante è ancora la novità introdotta con l’art. 93 per quanto riguarda la responsabilità del committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori; infatti, rispetto al sistema previgente, la responsabilità del committente nel rapporto con il responsabile dei lavori ha natura mista: di esonero limitatamente all’incarico conferito (necessariamente con delega di funzioni); di non esonero quanto al profilo di “culpa in vigilando” in ordine alla verifica di alcuni adempimenti delegati.
* Dalla lettura dell’art. 96 si evince che gli obblighi per le imprese aumentano di numero e vengono assoggettati alla sanzione penale. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento giuridico dell’obbligo di valutazione dei rischi e di suo aggiornamento, nonché di quello relativo all’informazione ai propri subappaltatori e lavoratori autonomi.
* Con il Testo Unico vengono, inoltre, introdotti con l’art. 97 nuovi obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
* In merito ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori con l’art. 98 del Testo Unico i titoli di studio e professionali dei coordinatori sono stati attualizzati rispetto all’art.10 del dlgs. 494/96, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati normati all’allegato XIV del Testo Unico.
* Per quanto riguarda i piani di sicurezza e di coordinamento nell’art. 100 del Testo Unico sono state riportate le disposizioni già contenute nell’art. 12 del D. Lgs. n. 494/1996, salvo che per i contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza, definiti all’allegato XV del Testo Unico.
* Circa
l’obbligo di trasmissione dei piani di sicurezza (art. 101) , il sistema è rimasto invariato, salvo che per la parte sul flusso tra imprese esecutrici e impresa affidataria: viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.
* Infine, con l’ art. 157 del Testo Unico le
sanzioni a carico degli inadempienti risultano incrementate rispetto a quelle già stabilite nel D. Lgs. n. 494/1996.

Installazione impianti negli edifici: pubblicato il nuovo Regolamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”

Con il decreto, che è composto da 15 articoli e da 2 allegati, e con quanto previsto all’articolo 3, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, dal 27 marzo prossimo, data di entrata in vigore del Regolamento contenuto nel decreto in argomento, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 (CapoV contenente le Norme per la sicurezza degli impianti) del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.

Il provvedimento si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso (art. 1).
Gli impianti sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici;
c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
d) impianti idrici e sanitari;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili;
g) impianti di protezione antincendio.

Oltre all’art 1 che si riferisce all’ambito di applicazione, il decreto contiene:

-articolo 1 – Ambito di applicazione
-articolo 2 – Definizioni relative agli impianti
-articolo 3 – Imprese abilitate
-articolo 4 – Requisiti tecnico-professionali
-articolo 5 – Progettazione degli impianti
-articolo 6 – Realizzazione ed installazione degli impianti
-articolo 7 – Dichiarazione di conformità
-articolo 8 – Obblighi del committente o del proprietario
-articolo 9 – Certificato di agibilità
-articolo 10 – Manutenzione degli impianti
-articolo 11 – Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
-articolo 12 – Contenuto del cartello informativo
-articolo 13 – Documentazione
-articolo 14 – Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
-articolo 15 – Sanzioni
-allegato I – Schema di dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte
-allegato II – Schema di dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA

Nella riunione dello scorso 27 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/32/CE in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. La bozza, sulla quale saranno ora acquisiti i prescritti pareri (Commissioni parlamentari, Consiglio di Stato e Conferenza Stato-Regioni), reca anche importanti disposizioni in materia di edilizia, di seguito brevemente sintetizzate.
Il provvedimento si propone di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, ed a questo scopo stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, definendo obiettivi , meccanismi ed incentivi necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia.
Bonus volumetrici per pareti e solai
Tra le misure di maggiore interesse per il settore dell'edilizia e delle costruzioni si segnala in particolare il comma 1 dell'art. 11, il quale prevede che negli edifici di nuova costruzione lo spessore superiore ai 30 centimetri delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, nonché il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e dei rapporti di copertura, non conteggiando la parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.
Edilizia pubblica
Le pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo di utilizzare gli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi; dovranno redigere le diagnosi energetiche degli edifici pubblici, in caso di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie riguardanti almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio. Saranno, infine obbligare a redigere la certificazione energetica degli edifici, in caso di metratura utile superiore ai 1000 metri quadrati, e ad esporre al pubblico l’attestato di certificazione, ai sensi del Dlgs 192/2005.
Risparmio energetico in nuovi edifici o complessi immobiliari
Il comma 4 dell'art. 11, in riferimento agli incentivi di cui al comma 351 della L. 296/2006 (finanziaria 2007 – Cfr BLT n. 1/2007), dispone che la data ultima di inizio lavori è prorogata al 31.12.2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi. Si ricorda che il citato comma 351 dispone l'erogazione di un contributo pari al 55% delle spese extra, ivi comprese quelle per la progettazione, sostenute per il conseguimento, nell'ambito di lavori per la realizzazione di nuovi edifici o complessi di edifici di volumetria totale superiore a 10.000 mc (iniziati entro il 31.12.2007, salvo approvazione del nuovo decreto) e conclusi entro i tre anni successivi, di un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per mq di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D. Leg.vo 192/2005, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.
Impianti solari termici e fotovoltaici senza DIA
Il comma 3 dell'art. 11 prevede che gli interventi di installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività. In pratica l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, nel rispetto delle condizioni sopra illustrate, ricade nel regime dell'attività edilizia libera. In pratica in questi casi, qualora i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
Dunque in pratica viene liberalizzata la possibilità di aumentare lo spessore di murature portanti (fino ad un massimo di 30+25cm) e solai (fino ad un massimo di 30+15cm) senza incidere nel calcolo di volumi e superfici, rendendo in questo modo più semplice l'applicazione di nuove tecnologie per il risparmio energetico.
Deroga normative su distanze ed altezze massime
Il comma 2 del medesimo art. 11 prevede inoltre, in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori nelle murature e nei solai, la possibilità di derogare alle normative nazionali, regionali o locali in materia di distanze minime tra gli edifici e dalle strade, fino ad un massimo di 20cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e di 25cm per il maggiore spessore degli elementi di copertura.