Periodo transitorio Nuove Norme Tecniche di Costruzione
Più restrittiva invece la disciplina per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, e per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle NTC: a queste opere continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
La proroga al 30 giugno 2009 non si applica, inoltre, alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dellOPCM 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
Inoltre, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata OPCM n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 .