Periodo transitorio Nuove Norme Tecniche di Costruzione

È partito il nuovo periodo transitorio disciplinato dall’articolo 20 della Legge 31/2008 che consente, fino al 30 giugno 2009, l’applicazione facoltativa delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008, delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il DM 14 settembre 2005, e dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

Più restrittiva invece la disciplina per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, e per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle NTC: a queste opere continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

La proroga al 30 giugno 2009 non si applica, inoltre, alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

Inoltre, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata OPCM n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 .

In G.U. il Milleproroghe

E` stata pubblicata (GU n. 51 del 29-02-2008 – S.O. n. 47) la Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 che ha convertito, con una serie di modifiche (tra cui programmi integrati per la realizzazione di alloggi per le forze armate, accesso al Fondo per i fallimenti immobiliari, nuovo blocco degli sfratti) il testo originario del DL 248/2007 recante proroga dei termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

In particolare:

  • e` stato aggiunto l`art. 18-bis: grazie al quale viene riaperto il termine (chiuso il 31 dicembre 2007) per presentare le istanze di indennizzo al Fondo fallimenti immobiliari. Per effetto della proroga ci sara` quindi tempo fino al 30 giugno 2008. La norma, inoltre, interviene a correggere l`art 12 co. 2 del D. Lgs. 122/05 chiarendo cosi`  che per l`accesso al Fondo vittime dei fallimenti immobiliari  devono risultare procedure implicanti una situazione di crisi (oltre che non concluse in data antecedente il 31 dicembre 2003) non instaurate successivamente all`effettiva entrata in vigore della disciplina sulla garanzia fideiussoria.
  • e` stato soppresso l`art. 23: con il quale era stato previsto che le modifiche apportate all`art. 21 bis del decreto legge 159/07 – recante il finanziamento delle proposte di programmi innovativi in ambito urbano “Contratti di quartiere II“ – successive alla data di entrata in vigore della sua legge di conversione (legge 29 novembre 2007 n. 222) trovassero applicazione solo dal 1 gennaio 2009.

Di fatto la norma avrebbe bloccato, per oltre un anno, l`operativita` delle modifiche apportate con la Legge Finanziaria (Legge 244/2007 art. 2 comma 444),   rischiando cosi` di determinare forti ritardi nell`attuazione dei programmi integrati previsti dall`art. 18 della legge 203/91, per la costruzione di alloggi in locazione per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalita`.
Pertanto con la soppressione dell`articolo 23 del decreto legge “milleproroghe“, mantiene immediata operativita` l`art. 21 bis cosi` come modificato dalla Legge Finanziaria. In tal modo sono fatte salve tutte quelle proposte di programmi integrati per gli alloggi dei dipendenti statali (art. 18 legge 203/1991) che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano conseguito la ratifica dell`accordo di programma  anche senza aver sottoscritto la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture.

  • e` stato inserito l`art 22-ter: che sospende fino al 15 ottobre 2008 l`esecuzione dei provvedimenti di sfratto per finita locazione nei confronti di particolari categorie disagiate alle medesime condizioni di applicazione gia` previste  dalla Legge 9/2007.

Firmato il decreto sul Durc

Il ministro del lavoro ha firmato il decreto sul Durc

Si tratta di un provvedimento molto atteso dal settore dell’edilizia in quanto indica i criteri per l’individuazione delle Casse edili che possono rilasciare il documento unico di regolarità contributiva. È necessario che siano costituite da una o più associazioni di datori di lavoro o sindacati, stipulanti il contratto collettivo nazionale, e che siano comparativamente, e da entrambe le parti, più rappresentative sul piano nazionale. Soddisfatti sia l’Ance che i sindacati. Il decreto estende anche il Durc a tutti i settori produttivi e indica i casi che determinano la sospensione del rilascio Ministero del Lavoro – Decreto di attuazione del comma 1175 e seguenti dell`unico articolo della legge 296/06 (Finanziaria 2007) – In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Finanziaria, le novità per le costruzioni

Fondo di garanzia per le opere pubbliche Fgop

Nasce un Fondo di garanzia per le opere pubbliche (Fgop) gestito dalla Cassa depositi e prestiti. Servirà per le opere in concessione e affidate a contraente generale. Questa è una delle principali novità scaturite dall’esame in commisione Bilancio del Senato del Ddl Finanziaria.
Nato con l’obiettivo di ridurre i contributi pubblici a fondo perduto per le opere , il Fondo voluto dal Governo presterà «garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario».
Queste le altre novità: il fondo per l’adeguamento antisismico delle scuole potrà essere utilizzato oltre che per l’adeguamento anche per la costruzione di nuove scuole.

Per l’edilizia sanitaria sono stati vincolati 600 milioni a interventi «per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali». Sempre dal fondo per l’edilizia sanitaria una quota di 200 milioni è stata destinata a ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico delle «Unità di risveglio dai comi».
Resta lo stop agli arbitrati ma viene rafforzato l’accordo bonario con una norma punitiva nei confronti del Responsabile del procedimento che non attiva il procedimento, il quale rischia di dover rispondere di danno erariale.

Istituzione della unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri

Deliberazione n. 1744
Legge regionale n. 3/07, art. 73, comma 2, lett. g) e art. 53, comma 3.

Istituzione della Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri.
Gazzetta Ufficiale della Regione Campania del 29 ottobre 2007, n. 56
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Campania del 29 ottobre 2007, n. 56 la Delibera n. 1744 della Giunta Regionale recante “Istituzione della Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri”.
L’Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri a norma dell’art. 53, comma 3, della L..R. n. 3/07 verrà costituita presso l’Osservatorio regionale sugli appalti e concessioni, con l’attribuzione dei compiti e l’esercizio delle funzioni di cui al medesimo articolo, ed in particolare:

– il controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge n. 248/06;

– la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva

– altre funzioni che potranno essere definite nel regolamento regionale di attuazione.
La composizione dell’Unità operativa sarà la seguente:

  • i C.P.T. provinciali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro;
  • i rappresentanti dell’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, dell’Assessorato regionale al Lavoro;
  • e Formazione Professionale e dell’Assessorato alla Sanità;
  • i rappresentanti delle Direzioni provinciali del lavoro;
  • i rappresentanti dell’INPS e dell’INAIL;
  • i rappresentanti delle Associazioni dei Costruttori e dei Sindacati dei lavoratori del settore maggiormente rappresentativi.

Con successiva delibera la Giunta regionale disciplinerà l’organizzazione ed il funzionamento della Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri.

Tessera di riconoscimento per i lavoratori

Obbligo della tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori delle aziende di appalto e subappalto, munita di fotografia, nome del lavoratore e del datore di lavoro

La legge 123/2007, del 03/08/2007, ha portato non poche novità al mondo lavorativo.
All’articolo 6 troviamo un’importante nuovo obbligo per tutti coloro che sono impiegati in qualsiasi azienda appaltatrice o subappaltatrice.
Come già previsto l’anno scorso dalla legge 248/06 per i lavoratori occupati presso i cantieri edili, è fatto obbligo dal 01/09/2007 a tutte le aziende, di qualsiasi settore per tutti i lavori effettuati in appalto e subappalto di munire i propri lavoratori, operai o impiegati, dipendenti o collaboratori, del tesserino di riconoscimento da esporre in modo visibile.
Anche i lavoratori autonomi ne dovranno essere provvisti e vi dovranno provvedere autonomamente.
I dati da indicare sul tesserino sono: nome e cognome,  data di nascita, denominazione del datore di lavoro, il tutto corredato da una fotografia.
E come già previsto dalla normativa dell’anno scorso che ha interessato i cantieri edili, il tesserino può essere sostituito, per le aziende che occupano meno di 10 dipendenti, (tenuto conto di tutti i lavoratori impiegati e non solo dei subordinati) da un registro debitamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, che riporti giornalmente gli estremi del personale occupato da tenersi sul luogo di lavoro.
Il mancato rispetto della normativa comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro a dipendente coinvolto dall’inosservanza. Il tesserino posseduto ma non esposto, produrrà una sanzione da 50 a 300 Euro.
Poca chiarezza nella norma, che riportiamo integralmente.

Articolo 6:
Art. 6. (Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)
1. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita' lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di' riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle  predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

E’ importante inoltre rilevare un ulteriore dettato della legge del tre agosto 2007 che riguarda le norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Dal 25 agosto 2007 diventa obbligatorio allegare ai contratti di appalto il documento della valutazione dei rischi mentre i costi relativi alla sicurezza sul lavoro devono essere specificatamente indicati nella gara di appalto. Inoltre il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare tale documento di valutazione al rappresentante per la sicurezza che lo deve conservare unitamente al registro infortuni.

Precisazioni sulla nuova legge sulla sicurezza

 Legge 3 agosto 2007, n. 123
Misure in tema di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro

E' entrata in vigore lo scorso 25 agosto la nuova legge per la sicurezza sul lavoro, il Ministero del lavoro ha diffuso in merito una circolare.

Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” il governo è delegato all'emanazione, entro nove mesi, di appositi decreti legislativi per la riforma della normativa in materia.
La nuova legge contiene le prime indicazioni per il personale ispettivo e alcune misure sono immediatamente operative.

Tra le novità più importanti, precisate dalla circolare del Ministero, l'estensione della possibilità di decidere di sospendere i lavori anche da parte degli ispettori delle AA.SS.LL., oltre al personale ispettivo del Ministero del lavoro.
Sospensione dell'attività imprenditoriale per chi non rispetta i tempi di lavoro e riposo, per l'impiego superiore al 20 per cento di personale non risultante da scritture o altra documentazione obbligatoria.
Il blocco può essere predisposto anche nel caso di ripetute violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Cambiano le regole anche per i subappalti. La responsabilità della sicurezza, e quindi degli eventuali infortuni, è ricondotta anche all'azienda appaltante e non solo a quella sub appaltatrice.
Per le aziende virtuose, quelle che hanno ridotto attraverso regole ad hoc gli infortuni, saranno previste forme di incentivi e di promozione delle buone pratiche come, ad esempio, la priorità nell'assegnazione di appalti.
Una nota speciale è riservata ad alcune categorie di lavoratori, come i giovani, gli extracomunitari e coloro i quali sono assunti tramite le agenzie interinali; altre considerazioni specifiche per le lavorazioni pericolose e i cantieri edili.