Accordo stato regioni 2024
Accordo Stato Regioni 2024 formazione sicurezza. bozza dell’accordo. Uscita possibile settembre 2024.
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:
• presenza fisica
• video conferenza sincrona
• e-learning
• modalità mista.
I corsi sono erogati con le modalità indicate nella parte IV.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso
seminari e convegni, sono:
1.1 i soggetti “istituzionali”;
1.2 i soggetti “accreditati”;
1.3 altri soggetti.
Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.
altri soggetti
fondi interprofessionali, Organismi Paritetici inseriti nel repertorio, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori con la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;
I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.
ATTESTAZIONI
Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso – e contenente i seguenti elementi minimi:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.
Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.
SCARICA Accordo Stato Regioni 2024 formazione sicurezza. bozza dell’accordo
