Accordo formazione 2024, realtà virtuale, cybersicurezza, Registro carico e scarico

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News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 22 del 19 Giugno 2024

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Interpello formazione realtà virtuale

Min.Lavoro: utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica dei percorsi formativi.  Interpello n. 3/2024. Ministero del Lavoro Interpello ai sensi dell’articolo 12 decreto legislativo 9 aprile …LEGGI TUTTO


Sonno, salute e sicurezza anche sul lavoro

Sonno, salute e sicurezza anche sul lavoro: giocare, sperimentare e imparare con Sleep-Ro@d. INAIL 2024. L’incidentalità stradale rappresenta un problema di sanità pubblica e di sicurezza e salute sul lavoro. …LEGGI TUTTO


Lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno

Aggiornamento della stima dei lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro in Italia. INAIL 2024 La polvere di legno duro è classificata, a livello comunitario europeo, quale agente cancerogeno …LEGGI TUTTO


Posta elettronica nel contesto lavorativo

Provvedimento del 6 giugno 2024 – Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati [10026277]. Garante Privacy Nell’ambito di …LEGGI TUTTO


Direttiva NIS2 cybersicurezza

Dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2024 il via libera del Governo al Decreto di recepimento della Direttiva “NIS2” direttiva (UE) 2022/2555, che dovrebbe assicurare un livello comune ed …LEGGI TUTTO


Accordo stato regioni 2024

Accordo Stato Regioni 2024 formazione sicurezza. bozza dell’accordo. Uscita possibile settembre 2024. Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire: …LEGGI TUTTO


La gestione del Registro cronologico di carico e scarico

Manuale per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico tramite il servizio di supporto. Rentri 2024 È disponibile il manuale con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente … LEGGI TUTTO


Garante Privacy per gli IRCCS

Cosa sono gli IRCCS? Come possono utilizzare i dati personali raccolti per la cura dei pazienti per finalità di ricerca? A quali adempimenti sono tenuti in base al Codice privacy? …LEGGI TUTTO


Bandi, Sovraccarico biomeccanico, PNRR Linee Guida, Decreto coesione

News sicurezza, ambiente, qualità,  E-learning, Formazione,  Competenze. Newsletter 21 del 12 Giugno 2024 Bandi, Sovraccarico biomeccanico, PNRR Linee Guida, Decreto coesione. In caso di difficoltà  nel recupero credenziali, non esiti …LEGGI TUTTO


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Accordo stato regioni 2024

Accordo Stato Regioni 2024 formazione sicurezza. bozza dell’accordo. Uscita possibile settembre 2024.

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))


MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:
• presenza fisica
• video conferenza sincrona
• e-learning
• modalità mista.

I corsi sono erogati con le modalità indicate nella parte IV.


INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso
seminari e convegni, sono:
1.1 i soggetti “istituzionali”;
1.2 i soggetti “accreditati”;
1.3 altri soggetti.

Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.

altri soggetti

fondi interprofessionali, Organismi Paritetici inseriti nel repertorio, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori con la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione;

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.

ATTESTAZIONI

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso – e contenente i seguenti elementi minimi:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.

Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.

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