Violazione sostanze che riducono lo strato di ozono

Violazione”  sostanze che riducono lo strato di ozono, Decreto legislativo n. 108 del 13 settembre 2013

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozonoRicordiamo che Il Decreto legislativo n. 108 del 13 settembre 2013 che riporta la ” Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ” contiene alcuni importanti riferimenti anche per il settore dell'antincendio.

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni.

Il decreto si applica :

Alle Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate': persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto.

Ai contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate.

Ai contenitori non riutilizzabili, rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.

Ricordiamo l' art 5 del suddetto decreto :

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti
e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate :

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore ( 12 settembre 2014 ) del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozonoDecreto legislativo n. 108 del 13 settembre 2013

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