Violazione sostanze che riducono lo strato di ozono
Ricordiamo che Il Decreto legislativo n. 108 del 13 settembre 2013 che riporta la ” Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ” contiene alcuni importanti riferimenti anche per il settore dell'antincendio.
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni.
Il decreto si applica :
Alle Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate': persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto.
Ai contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate.
Ai contenitori non riutilizzabili, rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.
Ricordiamo l' art 5 del suddetto decreto :
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti
e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate :
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore ( 12 settembre 2014 ) del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro.