Valutazione della Idoneità  Tecnico Professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi

Quali sono le modalità  di valutazione della idoneità  tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione?

La disciplina giuridica relativa alla valutazione della idoneità  tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi risulta rinvenibile all'art.26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”, all'art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all'allegato XVII.

Ferma restando la disciplina per ultimo citata, va al riguardo rimarcato come la valutazione di cui all'art.26, comma 1, lettera a), è al momento effettuata attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione (art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008). Ciò fino a quando non verrà  emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del “testo unico”, il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l'altro, sia possibile “misurare” – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità  tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.

Infine, si coglie l'occasione per rimarcare come l'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'idoneità  allo svolgimento della attività  commissionata dell'impresa appaltatrice, anche a non voler considerare le disposizioni specificamente dirette a regolamentare i profili di salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità  fisica e la personalità  morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere “in sicurezza” attività  nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.

Pertanto, per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità  di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al datore di lavoro, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità  professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità  produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.

Disponibile nella sezione FAQ del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nella sezione Sicurezza Lavoro)

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