SULL’OBBLIGO DELLA NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA E DELLA REDAZIONE DEL PSC

Ma come è possibile che per demolire un muro che unisce due appartamenti poiché è prevista la presenza di più di 1 impresa (edile ed elettricista) si debba fare il PSC ? Si impiega più tempo, fatica, carta, persone e denaro nella sicurezza che nella esecuzione delle opere. Se si deve installare un citofono in un condominio e ci sono 2 imprese ci vuole il PSC ?

Mi pare di aver capito che in alcuni casi si può evitare di nominare il CSP ma poi deve fare comunque tutto il CSE. E' così ?

RISPOSTA

Lo sfogo del lettore è quello che viene ed è venuto a tanti altri che si sono trovati nelle stesse condizioni e tutto sommato è comprensibile.

La presenza di un coordinatore per la sicurezza”  nei cantieri edili nei quali si trovano ad operare più imprese è stata imposta dalla direttiva europea sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Lo Stato italiano, quale paese membro dell'Unione europea, si è dovuto attenere alla stessa ma in verità  lo ha fatto semplificando al massimo gli obblighi per quei cantieri che lo stesso Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha definito con la sua ultima circolare n. 30 del 29/10/2009, concernente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 90 comma 11 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, di non particolare complessità  e cioè per quei cantieri privati i cui lavori non superino l'entità  di 100.000 euro facendo riferimento altresì alla presenza delle sole imprese esecutrici tali definite quali quelle imprese che partecipano con i propri mezzi, le proprie attrezzature ed il proprio personale alla esecuzione delle opere.

Ing. Porreca

Nel caso di cantieri che si trovano in queste condizioni, infatti, il D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, ha concesso ai committenti, definiti tali coloro per i quali vengono realizzate le opere, l'esonero di nominare il coordinatore in fase di progettazione ma ha comunque conservato l'obbligo di garantire pur sempre la presenza di un coordinatore in fase di esecuzione il quale è tenuto a svolgere tutte le funzioni di programmazione della sicurezza che non sono state svolte dal coordinatore in fase di progettazione in quanto non è stato nominato. Comunque, come ha giustificato il Ministero del Lavoro nella circolare citata, trattandosi di piccoli lavori o meglio di lavori di non particolare complessità  più semplice dovrebbe risultare la programmazione della sicurezza e quindi più semplice la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), documento rimane comunque obbligatorio per ogni tipo di lavoro.

Il consiglio che viene da dare al committente che si viene a trovare in casi del genere per rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia, se non si è in grado di assolvere agli adempimenti personalmente, è quello di affidarsi ad un tecnico di fiducia che conosca le disposizioni di legge stesse al quale affidare la responsabilità  dei lavori e, se è in possesso dei requisiti necessari, di assegnargli le funzioni di coordinatore per la sicurezza e farlo quanto prima possibile imponendo il D. Lgs. n.81/2008 che ciò venga fatto già  della fase di progettazione dell'opera. Ciò che è importante ricordare è che i lavori edili, per loro propria natura, sono fra i più rischiosi da un punto di vista della sicurezza sul lavoro e cercare di non incorrere nell'errore di credere che ci sia una corrispondenza fra la rischiosità  di tali lavori e la loro durata o la loro modesta entità ”  In merito ai lavori di demolizione di strutture da fare contestualmente ai lavori di installazione di impianti elettrici analoghi a quelli di cui al caso prospettato nel quesito è possibile poi citare in particolare qualche sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a seguito di infortuni sul lavoro, anche mortali, con le quali pur in presenza lavori di modesta entità  i committenti sono stati condannati”  per non aver nominato nel cantiere un coordinatore per la sicurezza la cui presenza è stata ritenuto dagli organi giudicanti che avrebbe potuto evitare l'evento infortunistico.

Al responsabile dei lavori potranno essere affidati anche delle funzioni di controllo che le disposizioni legislative assegnano comunque al committente quali il controllo, tramite l'esibizione da parte delle ditte appaltatrici e subappaltatrici del DURC e di altra documentazione specificatamente richiesta dalla legge, della idoneità  tecnico professionale delle imprese, della loro regolarità  contributiva, e della loro organizzazione ai fini della sicurezza sul lavoro. E sulla convenienza di fare ciò si deve tenere presente che il committente se non è in grado di dimostrare di essersi attivato per effettuare il loro controllo delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è solidale con le stesse sia per quanto riguarda loro inadempienze nei confronti degli istituti assicurativi sia nel caso che malauguratamente dovesse verificarsi un infortunio sul lavoro ad uno dei lavoratori delle ditte medesime.

E' chiaro che il committente deve essere oculato e prudente nella scelta del tecnico al quale affidare la responsabilità  dei lavori, il coordinamento delle imprese ed il controllo del cantiere e deve essere sicuro della sua serietà  e professionalità  nell'effettuare gli incarichi che gli ha affidato. Abbia per norma che il coordinatore per la sicurezza non deve produrre carta o sfoggiare nel PSC la enciclopedia dei rischi del cantiere edile, così come ha avuto modo di mettere in evidenza anche la Corte di Cassazione in una delle sentenze di condanna a carico di una di tali figure professionali ma deve elaborare un PSC, come dice lo stesso D. Lgs. n. 81/2008, semplice breve e corrispondente alla natura del cantiere al quale si riferisce, un piano di sicurezza che sia soprattutto operativo e facilmente leggibile da parte di che dovrà  poi metterlo in atto e con un comportamento deontologico proporzionare la propria parcella alle difficoltà  ed alla natura effettiva dei lavori e non come spesso accade proporzionale al peso del documento di sicurezza che ha prodotto.

Comunque mi si creda in fondo l'”impresa vale la spesa“.” ” 

Ing. Porreca

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