Strumenti di tutela a disposizione interessato
SCHEDA – Segnalazione e reclamo – Gli strumenti di tutela a disposizione dell’interessato
strumenti di tutela a disposizione dell’interessato.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una scheda informativa che illustra, in modo dettagliato, caratteristiche, differenze e modalità di impiego degli strumenti di tutela a disposizione dell’interessato previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali: la segnalazione e il reclamo.
L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto dell’Autorità, che punta ad offrire strumenti per comprendere facilmente quali diritti sono riconosciuti alle persone in materia di protezione dei dati personali e illustrano le modalità per un concreto esercizio di tali diritti.
COME PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE
Chiunque può scegliere di inviare al Garante una “segnalazione”, quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato, non disponendosi di sufficienti informazioni, oppure qualora si intenda effettuare una semplice “denuncia” che possa indurre il Garante ad effettuare un controllo sull’attività asseritamente illecita di un titolare o sull’eventuale violazione della normativa.
Per la segnalazione non sono previsti particolari vincoli di forma. Il segnalante potrà infatti limitarsi a fornire tutti gli elementi in suo possesso da cui possa evincersi la illegittimità o illiceità del trattamento richiedendo un controllo dell’Autorità.
È POSSIBILE INVIARE SEGNALAZIONI ANONIME?
Il comma 2 dell’art. 19 del Regolamento n. 1/2019 citato prevede che di regola la segnalazione sia presentata da un soggetto identificato, ma l’Autorità può utilizzare le notizie indicate in eventuali segnalazioni che provengono da un soggetto non identificato – ossia anonime – qualora ritenga di dover avviare controlli su casi nei quali ravvisa il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni di soggetti interessati dal trattamento, oppure ricorre comunque un caso di particolare gravità.
La presentazione della segnalazione è gratuita.
Non è invece possibile chiedere il risarcimento del danno in sede di contenzioso di fronte al Garante. Eventuali pretese risarcitorie possono essere fatte valere dinnanzi al giudice
competente.