Sicurezza impianti a fune
Decreto ministeriale 17 settembre 2014 n. 288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico
Il decreto fissa i requisiti e le modalità per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
Bl) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
Personale addetto all'esercizio di impianti a fune
Il personale deve garantire lo svolgimento” sicuro dell'esercizio. Detto personale normalmente” è costituito da:
1.” il capo servizio
2.” il macchinista
3.” l'agente” della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura
4.” un congruo” numero” di” ulteriori” agenti” in” relazione” alle” caratteristiche” ed” all'intensità di” traffico dell'impianto.
Nel Regolamento” di Esercizio” di ciascun” impianto è definita” la consistenza” del personale” che deve essere sempre presente .
Per” gli” impianti” di” categoria” D” la mansione” del” macchinista” normalmente” non” è” prevista qualora” fosse necessaria tale figura, deve essere” prevista dal Regolamento di Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.
Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento” automatico (di cui al capitolo” 12 del” Decreto R.D. 337″ del” 16/1112012 ” Decreto” Infrastrutture” “)” non è” richiesta” la presenza” del” relativo personale” presso l'impianto. Il Regolamento” di Esercizio deve contenere le relative condizioni.
Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni” vigenti, nonché adottando” le necessarie misure e le cautele atte ad evitare” sinistri.”
Quando” tuttavia” si” verifica” un” incidente,” il personale” è tenuto” a” prestare” tutti” i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze” dei danni occorsi e” per impedirne” altri.
Il personale” si adopera” con” perizia e diligenza” anche” in circostanze” eccezionali” non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.