RLS nella valutazione del rischio stress lavoro correlato

Regione Lombardia DDS 6298-2016 la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella Valutazione del rischio Stress Lavoro correlato

RLS nella valutazione del rischio stress lavoro correlato

Regione Lombardia DDS 6298-2016 la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella Valutazione del rischio Stress Lavoro correlatoLa Regione Lombardia ha approvato (DDS 6298/2016) il documento “La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella Valutazione del rischio Stress Lavoro correlato“. Il documento contiene una serie di indicazioni in riferimento alla valutazione del rischio, analizzando il ruolo del RLS.
L'attività  di consultazione è da intendersi quale risultato della collaborazione tra:
datore di lavoro, che deve prendere le decisioni RLS, che ha il compito di orientare ed aiutare Informazioni e consigli per una buona partecipazione al processo di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.
La presente Linea di Indirizzo su “a consultazione del RLS nella Valutazione e Gestione del rischio stress in ambiente di lavoro: come e perché – Informazioni e consigli per una buona partecipazione alla valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato” è stata promossa, redatta e condivisa dal Laboratorio Regionale “Stress lavoro-correlato”.
Questo documento orientato al miglioramento ed alla libera adozione di pratiche virtuose all'interno delle Aziende, va ad integrarsi in una logica di miglioramento progressivo con le indicazioni normative (Dlgs 81/08 art.28 bis, Accordo Europeo/Accordo Interconfederale, Indicazioni della Commissione Consultiva), che restano il riferimento ultimo in ordine al “livello minimo di attuazione dell'obbligo“.
Questo documento infine risulta ribadire alcune indicazioni di miglioramento date dal Documento pubblicato dalla Regione Lombardia con Decreto n”°10611 del 15/11/2011 “Valutazione del rischio Stress lavoro-correlato – Indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati” In particolare, sempre in una logica volontaria di miglioramento, come criteri per effettuare un “buon percorso” (good-practice) il documento richiama due criteri qualificanti che coinvolgono il Ruolo degli RLS/RLST:
– che il percorso sia imperniato sulla partecipazione effettiva dei lavoratori attraverso un processo di coinvolgimento dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, che devono essere consultati fin dalle fasi iniziali dell'intervento. Per le piccole imprese < 20 dipendenti, ove è ricorrente la figura del RLST tale coinvolgimento potrà  realizzarsi, oltre che in sede di riunione periodica secondo le modalità  previste dal DLgs 81/08, anche a conclusione della Valutazione Preliminare, condividendone i risultati, le azioni di miglioramento da intraprendere lungo tutto l'arco dei successivi step di monitoraggio;
– la necessità  di garantire sempre e comunque la centralità  degli attori interni della prevenzione (DL, RSPP, Medico competente, RLS) anche nel caso che il “metodo” venga importato dall'esterno.

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