Rischio Radon: dal Governo due Fondi di finanziamento per le attività di misurazione. SCARICA DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69.

Rischio Radon finanziamento

Finanziamento per le attività di misurazione all’interno del DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69. Rischio Radon finanziamento.

Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea – Stralcio – Miglioramento della qualità dell’aria – Abbruciamento dei piccoli cumuli di residui vegetali – Radiazioni ionizzanti Disposizioni urgenti per risolvere alcune procedure di infrazione europee, l’articolo 7 e 8 istituiscono rispettivamente due Fondi presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria e negli ambienti chiusi, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I due Fondi erano previsti dall’art.11 del D.Lgs. 101/2020, il Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI.

Articolo 7

Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 . Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812

1. Al fine di assicurare l’individuazione delle aree prioritarie di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 26.

Articolo 8

Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell’aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812

1. Al fine di assicurare l’adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon indoor e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell’aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l’attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell’aria in ambienti chiusi.

2. Il Fondo è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell’individuazione delle aree prioritarie, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020 , con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 si provvede ai sensi dell’articolo 26.

SCARICA DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69

Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)

Rischio Radon finanziamento. Rischio Radon: dal Governo due Fondi di finanziamento per le attività di misurazione. SCARICA DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69.

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