Rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 7Schema di procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici a livello nazionale


Schema della procedura

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2013, disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione degli edifici.

In particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato provvedimento normativo stabilisce che i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti a livello nazionale da Università , organismi ed enti di ricerca e da consigli, ordini e collegi professionali, previa autorizzazione del MiSE, d'intesa con MATTM e MIT, ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi a livello regionale ed il rilascio della relativa autorizzazione ai soggetti formatori riconosciuti sulla base delle proprie procedure.

La norma non prevede ulteriori indicazioni in merito alla procedura da seguire per il rilascio dell'autorizzazione. Pertanto, si è ritenuto necessario, per esigenze di trasparenza e di uniformità  nella valutazione delle domande, condividere tra le Pubbliche Amministrazioni interessate uno schema procedurale e gli elementi da utilizzare nella valutazione delle richieste e nell'esercizio dei compiti amministrati vi attribuiti.

Della procedura stessa e dei relativi esiti sarà  data idonea notizia attraverso pubblicazione sul sito web delle Amministrazioni coinvolte.

Soggetti che possono inoltrare la richiesta

L'articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici ed i relativi esami finali; pertanto possono inoltrare la richiesta di autorizzazione i soggetti sotto elencati:

• Università 

• Organismi ed Enti di ricerca

• Consigli, ordini e collegi professionali

Nel caso di corsi somministrati in modalità  e-learning, sarà  valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta l'attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare l'effettiva frequenza al corso.

L'esito della valutazione è comunicato al richiedente a cura della Divisione VII della DGENRE del MiSE, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, per le richieste di autorizzazione pervenute al Mise prima dell'approvazione della presente procedura, dalla data di pubblicazione della procedura sul sito web del MiSE.

La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile del procedimento, degli eventuali motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, oltre alle prescrizioni di cui all'art 10 bis della legge 241/90.

L'autorizzazione ha durata triennale e permette, e ntro detto periodo di validità , di replicare il corso secondo le modalità  autorizzate.

L'elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB del Ministero dello Sviluppo Economico.

Al fine di assicurare all'utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del corso da parte dell'ente erogante, deve riportare la dicitura “corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell'art 2 comma 5 del DPR75/2013

Soggetti che possono inoltrare la richiesta   L'articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che  possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica  degli edifici ed i relativi esami finali; pertanto possono inoltrare la richiesta di  autorizzazione i soggetti sotto elencati:   • Università   • Organismi ed Enti di ricerca  • Consigli, ordini e collegi professionali   Nel caso di corsi somministrati in modalità  e-learning, sarà  valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta  l'attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare  l'effettiva frequenza al corso.   L'esito della valutazione è comunicato al richiedente a cura della Divisione VII della DGENRE del MiSE, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, per le richieste di autorizzazione pervenute al Mise prima dell'approvazione della presente procedura, dalla data di pubblicazione della proced ura sul sito web del MiSE.  La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile del procedimento, degli eventuali motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, oltre alle prescrizioni di cui all'art  10 bis della legge 241/90.   L'autorizzazione ha durata triennale e permette, e ntro detto periodo di validità , di replicare  il corso secondo le modalità  autorizzate.   L'elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB del Ministero dello Sviluppo  Economico.   Al fine di assicurare all'utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del  corso da parte dell'ente erogante, deve riportare la dicitura Schema della procedura

Soggetti che possono inoltrare la richiesta   L'articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che  possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica  degli edifici ed i relativi esami finali; pertanto possono inoltrare la richiesta di  autorizzazione i soggetti sotto elencati:   • Università   • Organismi ed Enti di ricerca  • Consigli, ordini e collegi professionali   Nel caso di corsi somministrati in modalità  e-learning, sarà  valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta  l'attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare  l'effettiva frequenza al corso.   L'esito della valutazione è comunicato al richiedente a cura della Divisione VII della DGENRE del MiSE, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, per le richieste di autorizzazione pervenute al Mise prima dell'approvazione della presente procedura, dalla data di pubblicazione della proced ura sul sito web del MiSE.  La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile del procedimento, degli eventuali motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, oltre alle prescrizioni di cui all'art  10 bis della legge 241/90.   L'autorizzazione ha durata triennale e permette, e ntro detto periodo di validità , di replicare  il corso secondo le modalità  autorizzate.   L'elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB del Ministero dello Sviluppo  Economico.   Al fine di assicurare all'utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del  corso da parte dell'ente erogante, deve riportare la dicitura Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75

Soggetti che possono inoltrare la richiesta   L'articolo 2 comma 5 del DPR 75/2013 fornisce un elenco esaustivo dei soggetti che  possono svolgere, a livello nazionale, i corsi di formazione per la certificazione energetica  degli edifici ed i relativi esami finali; pertanto possono inoltrare la richiesta di  autorizzazione i soggetti sotto elencati:   • Università   • Organismi ed Enti di ricerca  • Consigli, ordini e collegi professionali   Nel caso di corsi somministrati in modalità  e-learning, sarà  valutata inoltre la somministrazione delle lezioni attraverso una idonea piattaforma informatica che consenta  l'attiva partecipazione del discente e la presenza di strumentazione atta a controllare  l'effettiva frequenza al corso.   L'esito della valutazione è comunicato al richiedente a cura della Divisione VII della DGENRE del MiSE, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, per le richieste di autorizzazione pervenute al Mise prima dell'approvazione della presente procedura, dalla data di pubblicazione della proced ura sul sito web del MiSE.  La comunicazione contiene l'indicazione del responsabile del procedimento, degli eventuali motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, oltre alle prescrizioni di cui all'art  10 bis della legge 241/90.   L'autorizzazione ha durata triennale e permette, e ntro detto periodo di validità , di replicare  il corso secondo le modalità  autorizzate.   L'elenco dei corsi autorizzati viene pubblicato sul sito WEB del Ministero dello Sviluppo  Economico.   Al fine di assicurare all'utente una corretta informazione, qualsiasi pubblicizzazione del  corso da parte dell'ente erogante, deve riportare la dicitura D.M. 22 novembre 2012

regioneDELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE Lombardia, 10 gennaio 2014 – X 1216

DPR 16 Aprile 2013Documento di sintesi DPR 16 Aprile 2013

Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici

Durata minima 64 ore

I Modulo

La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.

Le procedure di certificazione.

La normativa tecnica.

Obblighi e responsabilita' del certificatore.

II Modulo

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.

Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Analisi di”  sensibilita'”  per”  le”  principali”  variabili”  che”  ne influenzano la determinazione.

III Modulo

Analisi tecnico economica degli investimenti.

Esercitazioni pratiche con particolare”  attenzione”  agli”  edifici esistenti.

IV Modulo

Involucro edilizio:

le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;

soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:

dei nuovi edifici;

del miglioramento degli edifici esistenti.

V Modulo

Impianti termici:

fondamenti” ”  e” ”  prestazione” ”  energetiche” ”  delle” ”  tecnologie tradizionali e innovative;

soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:

dei nuovi impianti;

della ristrutturazione degli impianti esistenti.

VI Modulo

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

VII Modulo

Comfort abitativo.

La ventilazione naturale e meccanica controllata.

L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio”  e”  degli impianti.

VIII Modulo

La diagnosi energetica degli edifici.

Esempi applicativi.

Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti”  informatici”  posti”  a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.

Sicurezza, Qualità, GDPR, HACCP, Medicina del lavoro, E-learning, Videoconferenza, Qualifica Fornitori, CRM...