Rifiuti sanitari sterilizzati
Rifiuti sanitari sterilizzati: i chiarimenti del Mase. Il dicastero ha risposto a un interpello ambientale della Regione Toscana. Sono assimilabili ai rifiuti urbani indifferenziati a prescindere dalle modalità di smaltimento successive.
I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente sottoposti a un procedimento di sterilizzazione, effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive.
I rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati presso le strutture sanitarie rientrano nel regime dei rifiuti urbani “senza alcun condizionamento nelle modalità di smaltimento successive”.
È questa la risposta del MinAmbiente al primo quesito contenuto in un interpello presentato da una Regione avente ad oggetto il rapporto tra il Dpr 254/2003, regolamento nazionale per la gestione dei rifiuti sanitari che condiziona l’assimilazione dei rifiuti sanitari infettivi post sterilizzazione allo smaltimento in impianti di incenerimento di rifiuti urbani, e l’articolo 30-bis del Dl 23/2020, disposizione transitoria introdotta durante l’emergenza Covid-19, poi resa permanente dal Legislatore, che invece non vincola l’assimilazione in questione alla destinazione dei rifiuti (risposta ad interpello 6 marzo 2024, n. 43348).
In risposta a un secondo quesito, il MinAmbiente chiarisce poi che i rifiuti in questione, una volta assimilati agli urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice Eer 200301) in quanto tale classificazione, prevista dal regolamento nazionale, si applica comunque considerato che il Dl 23/2020 “si inserisce – semplificando – in una disciplina già delineata dal richiamato Dpr n. 254 del 2003”.