Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2012, assunto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (allegato 1) – pubblicato nella”  Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013 – ha confermato per l'anno 2012, nella misura dell'11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall'articolo 29 del decreto legge 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Al riguardo, va osservato che – dal 2012 – l'Istituto (1) ha”  introdotto nuove modalità  di presentazione della comunicazione finalizzata all'applicazione dello sgravio e nuove modalità  di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.

Successivamente”  sono stati, altresì, attivati i moduli telematici per le istanze e – in conformità  alla previsione contenuta nel rivisitato comma 5 dell'articolo 29, del citato decreto legge (2) – è stata confermata la misura della riduzione contributiva in vigore l'anno precedente, pari all'11,50% (3).

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l'istanza di riduzione nel 2012.

Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell'11,50 per cento –”  per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Le aliquote contributive da considerare sono quelle in vigore, per i diversi settori di attività  (industria e artigianato), dal 1″° gennaio 2012.

A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della legge 388/2000 e all'art. 1, commi 361 e 362, della legge 266/2005; la stessa deve essere, altresì, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (4).

Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività  edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” (5).

Si osserva, inoltre, che l'agevolazione:

  • ” ” ”  compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012;
  • ” ” ”  non trova applicazione sul contributo previsto dall'articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2012, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (6);
  • ” ” ”  è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità  ai sensi della l. 223/1991, contratti di inserimento, ecc.).
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già  fornite (7).

Va altresì osservato che il decreto legge 223/2006 – convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – ha introdotto, all'art. 36-bis, comma 8, ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell'agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

  • ” ” ”  devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità  contributiva anche da parte delle casse edili;
  • ” ” ”  non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Le citate disposizioni del decreto legge 223/2006, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale ultima norma, a decorrere dal 1″° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità  contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità  contributiva.

Si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità  della dichiarazione, le sedi periferiche dell'Istituto – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità  giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà  inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995.

download_10.pngCircolare 28 del 18 febbraio 2013

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