Regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/330

Regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

GU L 44/1 del 14.2.2023

Promozione, comunicazione e commercializzazione

1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:
a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell’Unione;
b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell’Unione e di determinati prodotti trasformati nell’Unione ed elevarne il profilo all’interno e all’esterno dell’Unione per i settori diversi da quello vitivinicolo;
c) sensibilizzare il pubblico sui regimi di qualità dell’Unione all’interno e all’esterno dell’Unione;
d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell’Unione e di determinati prodotti trasformati nell’Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
e) contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell’Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;
f) sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;
g) sensibilizzare i consumatori sui marchi di fabbrica o di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori o delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle loro filiali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento nel settore degli ortofrutticoli;
h) diversificare, aprire e consolidare i mercati dei vini dell’Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell’Unione su tali mercati. Un riferimento all’origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell’Unione nei paesi terzi;
i) informare i consumatori sul consumo responsabile di vino;
j) aumentare il consumo di ortofrutticoli freschi o trasformati sensibilizzando i consumatori sull’importanza di un’alimentazione sana, sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto, sulla sua qualità elevata e sulla sua sicurezza.

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