registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici proroga

DL 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto Decreto Milleproroghe 2016

registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici proroga

agenti-cancerogeni-biologiciLa sorveglianza sanitaria nel D.Lgs. 81/2008 e la tutela della salute individuale e collettiva. Gli strumenti del medico competente: i registri degli esposti e la relazione sanitaria periodica. Il DL 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto Decreto Milleproroghe 2016, contiene tra le altre una importante proroga ad una disposizione del Testo Unico di Sicurezza relativamente ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Registri degli esposti. Il Decreto legislativo 81/2008 prevede diversi tipi di Registri degli esposti: ad agenti cancerogeni (art. 243), ad amianto (art. 260) e ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 (art. 280).
In particolare nel caso dell'amianto “l'iscrizione nel registro degli esposti prevede che l'esposizione sia superiore al livello di 10 fibre/litro, per gli altri agenti non è previsto un livello minimo”. E “per quanto riguarda l'amianto l'iscrizione deve intendersi come temporanea, in quanto l'esposizione superiore a 10 fibre/litro, se tutte le norme vengono rispettate, può accadere solo in situazioni impreviste o di emergenza, nel qual caso vanno immediatamente ripristinate le condizioni di sicurezza e quindi va anche attuata la cancellazione dal registro dei soggetti esposti”.
Viene prolungato a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto SINP (in vigore dal 12 ottobre 2016) il tempo di vigenza delle disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici e di conseguenza la permanenza dei suddetti registri.
L'articolo 53 (Tenuta della documentazione) del Testo Unico si trova nel Capo III alla SEZIONE VIII (Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali ) e stabilisce che “Fino ai sei mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative […] ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.
La modifica introdotta
L'Art. 3 del Milleproroghe modifica l'articolo 53, comma 6, del D.lgs 9 aprile 2008,n. 81: le parole: “«Fino ai sei mesi”» sono sostituite dalle seguenti: “«Fino ai 12 mesi”». L'articolo 53 del Testo Unico (Tenuta della documentazione) stabilisce che “Fino ai sei mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative […] ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”. Il punto 4 dell'articolo 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) fa riferimento all'emanazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), avvenuta con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale n.226 del 27-9-2016- Suppl. Ordinario n. 42)

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