reati ambientali nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01

E' stato pubblicato il decreto D.Lgs. 121/2011 che introduce i reati ambientali nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/01.

Il provvedimento contiene un'importante novità : la responsabilità  amministrativa delle imprese (prevista dal D.Lgs. 231/01) è estesa agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell'ambiente.

Il decreto, oltre a introdurre due nuove fattispecie di reato quale il danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto e l'uccisione o il possesso di specie vegetali o animali protette , inserisce una serie di reati ambientali che possono essere commessi in relazione alle attività  esercitate comunemente in diverse realtà  aziendali.

Gli altri reati ambientali introdotti nel D.Lgs. 231/01:

Scarichi idrici
– Scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione;
– Mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, o altre prescrizioni dell'autorità  competente;
– Superamento dei valori limite stabiliti per le acque reflue industriali;
Rifiuti
– Esercizio dell'attività  di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione/iscrizione;
– Realizzazione o gestione non autorizzata di una discarica di rifiuti;
– Violazione delle disposizioni relative al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
– Falsificazione di certificati di analisi riportanti indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
– Traffico illecito di rifiuti e attività  organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
– Trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza della SCHEDA SISTRI o certificati di analisi dei rifiuti, ove richiesti o con documentazione fraudolentemente falsificata o alterata;
Bonifica dei siti
– Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee con mancato intervento di bonifica;
Emissioni in atmosfera
– Superamento dei valori limite di qualità  dell'aria previsti dalla vigente normativa;
Gas lesivi dell'ozono atmosferico
– Violazione delle norme inerenti la produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive ed in particolare delle norme inerenti la progressiva eliminazione di tali sostanze, comprese le attività  di manutenzione e ricarica di apparecchi già  installati (es. impianti di refrigerazione e condizionamento).

Per i reati di cui sopra sono stabilite sanzioni pecuniarie particolarmente pesanti oltre che, nei casi considerati più gravi, l'applicazione di misure interdittive che possono andare sino al blocco delle attività  e alla sospensione delle licenze o autorizzazioni.

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