cancellazione del SISTRI
Il decreto, con particolare sorpresa, prevede la cancellazione del SISTRI a distanza di pochi giorni dalla partenza dello stesso, prevista” a scaglioni dal prossimo 1″° settembre.
All'art. 6 comma 3 del decreto viene precisato che “resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonchè del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni”.
Dopo i numerosi decreti di modifica del DM 17 dicembre 2009 che aveva istituito il Sistri, non più una nuova proroga, bensì l'abolizione dell'intero sistema, che, nelle previsioni del legislatore, per il primo scaglione di soggetti obbligati di cui al Decreto 26 maggio 2011 (tra cui impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e grandi produttori di rifiuti) avrebbe dovuto essere pienamente operativo dal 2 settembre 2011.










