Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
a) del diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta;
b) del diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività d'impiantita, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) del titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo d'inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) dell'esperienza maturata con la prestazione lavorativa per un periodo non inferiore a tre anni e svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore.
E' stato confermato con modifiche l'obbligo per le Regioni e le Provincie autonome di dover, entro il 31 dicembre 2013, attivare un programma di formazione per gli installatori d'impianti a fonti rinnovabili FER o dover procedere al riconoscimento di specifici fornitori per l'effettuazione della citata formazione.
Art. 17. Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
“« 1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore. “».