Proroga dell’obbligo di redazione della valutazione dei rischi per le microimprese

La Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure per effettuare la valutazione dei rischi nelle microimprese fino a 10 dipendenti.

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DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2012, N. 57. PROROGA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE MICROIMPRESE . Valutazione dei rischi: ennesimo rinvio per il decreto 81 .

Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori è previsto dal comma 5 dell'articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1″° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L'avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla proroga prevista dal nuovo decreto legge.

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. (12G0079)

(GU n. 111 del 14-5-2012)

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, il Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012, con le “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.

Il Decreto entra in vigore il 14 maggio 2012.

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012 , n. 57
Disposizioni urgenti in”  materia”  di”  tutela”  della”  salute”  e”  della sicurezza nei luoghi di lavoro nel”  settore”  dei”  trasporti”  e”  delle microimprese. (12G0079)
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” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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”  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta”  la”  straordinaria”  necessita'”  ed”  urgenza” ”  di” ”  emanare disposizioni”  tese”  ad”  evitare” ”  il” ”  vuoto” ”  normativo” ”  scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei”  settori”  ferroviario,”  marittimo”  e”  portuale prevista dall'articolo”  3,”  comma”  3,”  ultimo”  periodo,”  del”  decreto legislativo”  9″  aprile”  2008,”  n.”  81,”  e”  dall'espressa” ”  esclusione dell'applicabilita' ai suddetti settori di alcuni titoli del”  decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui”  luoghi”  di”  lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto;
Ritenuta, altresi',”  la”  straordinaria”  necessita'”  ed”  urgenza”  di scongiurare il rischio di una sospensione delle”  attivita'”  operative nei”  settori” ”  ferroviario,” ”  marittimo” ”  e” ”  portuale,” ”  determinata dall'impossibilita' di applicare le”  disposizioni”  tecniche”  previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,”  incompatibili”  con”  gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;
Ritenuta,”  infine,”  la”  straordinaria”  necessita'”  ed”  urgenza” ”  di evitare, nelle more della definizione delle procedure”  standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che”  i”  datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori,”  i”  quali”  entro”  il”  30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a”  decorrere”  dal”  1″°”  luglio”  2012,”  ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,”  adottata”  nella riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del”  Presidente”  del”  Consiglio”  dei”  Ministri,”  del Ministro delle infrastrutture e dei”  trasporti”  e”  del”  Ministro”  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con”  i”  Ministri”  della giustizia e dell'economia e delle finanze;
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” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Emana
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” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  il seguente decreto-legge:

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 1
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”  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile”  2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
” ” ”  a) le parole: “Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all'emanazione dei”  decreti”  di cui al comma 2,”;
” ” ”  b) le parole da:” ; decorso” a : ” decreto” sono soppresse.
”  2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate”  di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma”  8,”  lettera”  f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29,”  comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.”  81,”  e successive”  modificazioni,”  le”  parole:”  “Fino”  alla” ”  scadenza” ”  del diciottesimo mese successivo alla”  data”  di”  entrata”  in”  vigore”  del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il”  30″  giugno”  2012″”  sono”  sostituite”  dalle seguenti: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data”  di entrata in vigore del decreto interministeriale di”  cui”  all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012″.

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  Art. 2
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”  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso”  della”  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della”  Repubblica”  italiana”  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
”  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella”  Raccolta”  ufficiale”  degli”  atti”  normativi”  della”  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

” ” ”  Dato a Roma, addi' 12 maggio 2012
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” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  NAPOLITANO

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Monti, Presidente”  del”  Consiglio”  dei Ministri”  e”  Ministro”  dell'economia”  e”  delle finanze
Passera, Ministro delle”  infrastrutture”  e dei trasporti
Fornero, Ministro del”  lavoro”  e”  delle politiche sociali
Severino, Ministro della giustizia
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Visto, il Guardasigilli: Severino

” Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

” Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese
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fonte: Gazzetta Ufficiale

Approvate le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori

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