Procedura d’infrazione n. 2013 – 4117 del 26 giugno 2013

Comunicata all'Italia una nuova procedura d'infrazione europea concernente la non corretta attuazione delle misure in materia di sicurezza e salute dei lavoratori .


La Commissione Europea con la procedura d'infrazione n. 2013/4117 del 26 giugno 2013 torna ad ammonire l'Italia per non corretto recepimento della direttiva 89/391/CEE”  “Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro“.

Come riportato nel resoconto della seduta parlamentare di mercoledì 3 luglio 2013, il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 2 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio di diverse procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La contestazione riguarda la designazione del responsabile e degli addetti del servizio prevenzione e protezione: il Testo Unico di Sicurezza (all'art. 31) permette al Datore di lavoro di optare per addetti e responsabili dei servizi interni o esterni.

Invece, la normativa europea prescrive (comma 3 articolo 7 della direttiva 89/391/CEE), che ” Se le competenze nell'impresa e/o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività  di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento “.

Quindi, mentre il Testo Unico lascia liberà  al datore di lavoro, di indicare collaboratori esterni, la normativa europea richiede che prima venga ricercata una professionalità  interna all'azienda e, solo se questa non è reperibile, diventa possibile cercarla esternamente all'azienda.

La procedura di infrazione

Ora l'Italia ha fino al 26 agosto 2013 dopodiché, a seguito della lettera di messa in mora, la Commissione emetterà  un parere motivato che imporrà  allo Stato inadempiente di conformarsi entro un dato termine. In caso di mancato adeguamento, la Commissione presenterà  ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia, aprendo di fatto il “contenzioso”.

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