Prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 37 del 20 giugno 2025, con la quale comunica la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relativa ai settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico. INAIL: prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale.
La rivalutazione decorre dal 1° gennaio 2025.
L’articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1985, la retribuzione media giornaliera di cui all’articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all’articolo 234 del medesimo Testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.
L’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha poi disposto che, con effetto dall’anno 2000, qualora non intervenga la suddetta variazione non inferiore al 10 per cento, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente1, con decorrenza dal 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.
In base a quanto previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.










