Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici

ART 18 comma 8 Legge 9 agosto 2013, n. 98

Tra le misure per il rilancio delle infrastrutture, al Capo III della L.98/2013 di conversione del Decreto Legge “Del fare”, troviamo l'art. 18 che riguarda “Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni”.

Nel comma 8-bis si riporta “al fine di predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'art.2, c. 329, della L244/2007, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico”.


ART 18 comma 8 Legge 9 agosto 2013, n. 98

Per”  innalzare”  il”  livello”  di” ”  sicurezza” ”  degli” ”  edifici scolastici,”  l'Istituto”  nazionale”  per”  l'assicurazione”  contro”  gli infortuni”  sul”  lavoro”  (INAIL),” ”  nell'ambito” ”  degli” ”  investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei”  fondi”  disponibili”  di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e”  successive modificazioni, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno”  degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in”  sicurezza degli”  edifici”  scolastici”  e”  di”  costruzione” ”  di” ”  nuovi” ”  edifici scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,”  comma”  5, del”  decreto-legge”  9″  febbraio” ”  2012,” ”  n.” ”  5,” ”  convertito,” ”  con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione,” ”  dell'universita'” ”  e” ”  della” ”  ricerca” ”  e” ”  delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la”  Conferenza”  unificata”  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”  e successive modificazioni.

8-bis. Al fine di predisporre il”  piano”  di”  messa”  in”  sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 8, e' autorizzata la”  spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,”  in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'individuazione”  di”  un”  modello”  unico”  di”  rilevamento”  e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro”  per”  ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,”  si”  provvede”  mediante”  corrispondente riduzione”  delle”  proiezioni,”  per”  gli”  anni”  2014″  e”  2015,” ”  dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,”  ai”  fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma “«Fondi di riserva e speciali”» della missione “«Fondi da ripartire”»”  dello”  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per”  l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando”  l'accantonamento”  relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del”  mare.
Il”  Ministro”  dell'economia”  e”  delle”  finanze”  e'” ”  autorizzato” ”  ad apportare,”  con”  propri”  decreti,” ”  le” ”  occorrenti” ”  variazioni” ”  di bilancio.

8-ter.”  Al”  fine”  di”  attuare”  misure”  urgenti”  in” ”  materia” ”  di riqualificazione”  e”  di”  messa” ”  in” ”  sicurezza” ”  delle” ”  istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in”  cui”  e' stata censita”  la”  presenza”  di”  amianto,”  nonche'”  di”  garantire”  il regolare svolgimento”  del”  servizio”  scolastico,”  ferma”  restando”  la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a”  4-octies,”  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le altre risorse”  destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies del medesimo”  articolo”  11″  e nelle more della completa”  attuazione”  della”  stessa”  procedura,”  per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 150 milioni di”  euro.”  Per”  le suddette finalita', nonche' per quelle di cui al comma 8, fino al”  31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti”  delle”  province”  interessati operano in qualita' di commissari governativi, con poteri”  derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio”  dei”  ministri,”  su”  proposta”  del”  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e”  della”  ricerca”  e”  del”  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di”  concerto”  con”  il”  Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-sexies.

8-quater. Le risorse previste dal comma 8-ter”  sono”  ripartite”  a livello regionale per essere assegnate agli enti”  locali”  proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni”  presenti”  in”  ciascuna”  regione”  e della situazione del patrimonio edilizio scolastico”  ai”  sensi”  della tabella 1″  annessa”  al”  presente”  decreto.”  Le”  quote”  imputate”  alle province autonome di Trento e di Bolzano sono rese”  indisponibili”  in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre”  2009, n. 191. L'assegnazione agli enti locali e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca”  entro”  il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine,”  gli”  enti”  locali”  presentano alle”  regioni”  entro”  il”  15″  settembre” ”  2013″ ”  progetti” ”  esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione”  straordinaria”  degli”  edifici”  scolastici.”  La”  mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle”  regioni”  entro”  il”  15 ottobre” ”  2013″ ”  comporta” ”  la” ”  decadenza” ”  dall'assegnazione” ” ”  dei finanziamenti”  assegnabili.”  Le”  risorse”  resesi” ”  disponibili” ”  sono ripartite” ”  in” ”  misura” ”  proporzionale” ”  tra” ”  le” ”  altre” ”  regioni. L'assegnazione”  del”  finanziamento”  prevista”  dal”  medesimo” ”  decreto autorizza gli enti”  locali”  ad”  avviare”  le”  procedure”  di”  gara”  con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di”  affidamento”  dei lavori.”  Il”  Ministero”  dell'istruzione,”  dell'universita'”  e” ”  della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze”  l'elenco dei finanziamenti assegnati agli”  enti”  locali”  e”  semestralmente”  lo stato di attuazione degli interventi, che sono”  pubblicati”  nel”  sito internet dei due Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di”  cui”  al”  comma 8-quater”  entro”  il”  28″  febbraio”  2014″  comporta” ”  la” ”  revoca” ”  dei finanziamenti.”  Le”  eventuali”  economie”  di”  spesa”  che”  si” ”  rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti”  dalle”  revoche”  dei”  finanziamenti”  sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'”  e”  della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria.”  Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle”  risorse”  agli”  enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,”  secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-sexies. La somma di 150 milioni”  di”  euro”  giacente”  sul”  conto corrente”  bancario”  acceso”  presso”  la”  banca”  Intesa”  Sanpaolo”  Spa, relativo alla gestione stralcio del Fondo”  speciale”  per”  la”  ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25″  ottobre”  1968, n. 1089, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il”  31 gennaio 2014 per essere riassegnata al”  Fondo”  unico”  per”  l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del”  decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,”  dalla”  legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e”  delle”  finanze e' autorizzato”  ad”  apportare,”  con”  propri”  decreti,”  le”  occorrenti variazioni di bilancio.”  Le”  ulteriori”  somme”  disponibili”  all'esito della”  chiusura”  della”  gestione”  stralcio”  del”  FSRA”  sono” ”  versate all'entrata del”  bilancio”  dello”  Stato”  per”  essere”  successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali.

8-septies. All'articolo 1, comma 141,”  della”  legge”  24″  dicembre 2012, n. 228, dopo”  le”  parole:”  “«non”  possono”  effettuare”  spese”  di ammontare superiore al 20 per cento della spesa”  sostenuta”  in”  media negli anni 2010 e 2011 per”  l'acquisto”  di”  mobili”  e”  arredi,”»”  sono inserite le seguenti: “«se non”  destinati”  all'uso”  scolastico”  e”  dei servizi all'infanzia, “».

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