Campo di applicazione procedure standardizzate dvr

Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81 2008 e s.m. i.

Scopo

Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Campo di applicazione

La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)

La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischio”  sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.

Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell' art.28:

• aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere:

a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)

La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità , devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.

Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:
aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);
aziende in cui si svolgono attività  che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)

DVR standard Definizione del programma di miglioramento
programma di miglioramento Dvr standardizzato

” 
DVR standard Descrizione dell'azienda
Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo attività  e delle mansioni

” 
Compiti e responsabilità  DVR standard
Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata

” 
Campo di applicazione procedure standardizzate dvr
Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi

” 
DVR standard Individuazione dei pericoli presenti in azienda
Check List dei pericoli presenti in azienda

” 
Istruzioni operative DVR standard
DVR standard la valutazione dei rischi

” 
procedure standardizzate dvr
schema delle procedure standardizzate


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