Modifiche al D lgs 81 TESTO UNICO SICUREZZA

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LEGGE 7″ luglio” 2009, n. 88 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  europee – Legge comunitaria 2008. (09G0100) (GU n. 161 del 14-7-2009 ” – Suppl. Ordinario n.110)
” Tale legge riporta all`articolo 39, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200, un'importante modifica al comma 11 dell'art. 90 del d. lgs. 81/08.
Quindi, in attesa del decreto correttivo che andrà  a modificare entro il 16 agosto il Testo unico sulla sicurezza, dal 29 luglio, data in cui entrerà  in vigore la LEGGE 7 luglio 2009, il comma 11 dell'art. 90 ” del D lgs 81/08 è modificato secondo quanto specificato dall'articolo 39 della suddetta legge:” ” 

Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione
n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11″ è sostituito dal seguente:“«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”»;

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b)” è aggiunta la seguente:“«b-bis) coordina l'applicazione delle disposizionidi cui all'articolo 90, comma 1″».

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