Modalità  di effettuazione delle verifiche periodiche

Oggetto:” ”  D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità ”  di effettuazione delle verifiche”  periodiche”  di cui”  all'All.”  VII”  del decreto”  legislativo”  9 aprile”  2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma”  13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti.” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 

“° SCARICA Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 (formato .pdf” ” 2,94 Mb)

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011,”  tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. 11/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione”  di cui All'allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

l. Richiesta”  di verifica”  periodica”  successiva alla”  prima,”  per”  più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali

Fermo restando quanto previsto al punto l della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, allo scopo di semplificare”  le modalità ”  di richiesta”  di verifica periodica successiva”  alla prima per più attrezzature”  di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta”  cumulati va di verifica di più attrezzature,” ”  aventi”  scadenze”  diverse,”  indicando,”  per”  ognuna”  di”  esse, la”  data”  efJetti va”  di richiesta di verifica (p.es. indicando “la”  data effettiva di richiesta deve intendersi r[fèrita a 30 giorni prima della data di scadenza”), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta”  cumulativa”  ma ad essa successiva.”  In questo”  caso, i termini”  dei”  30 giorni”  saranno riferiti”  alle date effettive”  di”  richiesta”  di verifica;”  in assenza”  di data effettiva”  di”  richiesta di verifica”  delle”  singole”  attrezzature,”  vale”  per ognuna”  di esse”  la data”  d i”  comunicazione”  della richiesta”  cumulativa.”  L'ASL/ARPA dovrà ”  comunicare”  al”  datore di”  lavoro, entro”  30″  giorni dalla”  data”  della”  comunicazione” ”  della”  richiesta”  cumulativa”  con”  differimento” ”  dei”  term ini, l'impegno scritto”  a”  portare”  a”  compimento”  la”  verifica”  periodica,”  d irettamente”  o”  mediante l'intervento del”  Soggetto”  Abilitato”  indicato,”  nei 30″  giorni”  successi vi”  alla”  data”  effettiva”  di richiesta di verifica.
Resta”  ferma”  la”  possibilità ”  per”  il”  richiedente”  di”  indicare”  espressamente,” ”  anche”  nel”  caso”  di
comunicazione”  di”  richiesta” ”  di” ”  verifica” ”  periodica”  successiva” ”  alla” ”  prima”  di” ”  una”  singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore”  alla data riportata nella com unicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

2. Applicabilità  dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. con riferimento alle attività ”  di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le”  attività ”  di”  verifica”  periodica”  di”  attrezzature”  di”  lavoro”  svolte”  dai”  soggetti”  titolari”  della funzione”  e dai”  soggetti”  abilitati”  devono”  intendersi”  come “servizi”  di”  natura intellettuale” , e pertanto, in conformità  alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n.
81/2008″  e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre,”  che”  i”  soggetti”  individuati”  dalla”  legislazione”  vigente”  per”  l'effettuazione”  delle verifiche”  periodiche”  sono”  in”  possesso,”  ope”  legis,”  dei”  requisiti”  tecnico professionali”  di cui all'articolo 26, comma l , del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.
81 /2008 e s.m.i.,”  per le attrezzature”  cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse”  in uso, la richiesta”  di verifica”  periodica può essere inoltrata”  dal”  noleggiatore”  o dal concedente”  in uso, anche in considerazione”  della previsione di cui all'articolo 23, comma l, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

4. Generatori di”  calore”  alimentati da”  combustibile”  solido, liquido”  o gassoso per”  impianti centrali” ”  di”  riscaldamento”  utilizzanti” ”  acqua” ”  calda” ”  sotto” ”  pressione”  con”  temperatura dell'acqua”  non”  superiore alla”  temperatura”  di”  ebollizione”  alla” ”  pressione”  atmosferica, aventi potenzialità  globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs.”  n. 8112008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite ali'articolo 69, comma l, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono”  necessarie all'attuazione di un processo”  produttivo,”  non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto sì evidenzia che:

a)” ”  alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio
quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 1 1.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. O1.12.1975;
b)”  ai”  serbatoi” ”  di”  GPL” ”  non”  asserviti” ”  a”  processi” ”  produttivi,” ”  ad”  esempio” ”  quelli”  ad”  uso domestico, non”  si”  applicano”  le”  disposizioni”  del”  D.M.”  11.04.2011,” ”  ma”  continuano”  ad applicarsi”  il D.M. 01.12.2004,”  n. 329, il D.M. 29.02.1988,”  il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.O1.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro
Circolare n. 22 del 13 agosto 2012

Pubblicata la circolare n. 22 del 13 agosto 2012 relativa alla trasmissione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'INAIL e alle ASL territorialmente competenti, della documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel Decreto Ministeriale del 4 marzo 1982 e nell'All. VII del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., ai fini delle verifiche periodiche da effettuare secondo le modalità  stabilite dal Decreto Interministeriale dell' 11 aprile 2011 concernente la disciplina delle modalità  di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Circolare n. 22 del 13 agosto 2012 (formato .pdf 1,01 Mb)

5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione”  e sospensione di allestimenti scenici, comunemente”  denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o piùfùni”, non rispondono alla definizione di”  apparecchio” ”  di”  sollevamento” ”  ai”  sensi”  della”  norma”  UNI”  ISO” ”  4306-1″  (“apparecchio”  a fùnzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello”  spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o”  altri”  organi”  di”  presa.”  Pertanto,”  tali”  attrezzature”  sono”  escluse”  dal” ”  campo”  di”  applicazione dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.8112008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate neli'Allegato VII del succitato decreto.
Resta tèrmo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi”  di cui all'articolo”  71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori”  per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro”  soggette agli obblighi di verifica”  periodica”  di”  cui”  ali'Allegato”  VII”  del”  D.Lgs.”  n.”  8112008″  e”  s.m.i.,”  in”  quanto”  non rispondenti”  alla definizione”  di apparecchi”  di sollevamento,”  ai sensi”  della”  succitata norma UNI ISO 4306-1.

7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente”  che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate”  nell'Allegato VII del”  D.Lgs.”  8112008 e”  s.m.i.”  sono”  le stesse”  già ”  soggette”  a”  precedenti” ”  norme”  in”  materia”  di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente”  estendere”  l'obbligo”  delle stesse attraverso”  il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature”  (ovvero”  ai carrelli semoventi”  a braccio telescopico,”  ascensori”  e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti”  su colonne).
Con rifèrimento ai carrelli commissionatori,”  gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature;”  vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione,”  pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature”  allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall' operatore.
Per quanto sopra i carrelli commissionatori”  non rientrano tra le attrezzat ure di cui all'Allegato
VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Non”  si”  configurano,”  infatti,”  come”  ponti”  mobili”  sviluppabili”  (“piattafòrme”  di lavoro”  mobili elevabili,”  destinate”  a”  spostare”  persone alle”  posizioni”  di”  lavoro”  da”  cui”  possano”  svolgere mansioni dalla piattafòrma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla”  piattaforma”  di”  lavoro”  attraverso”  una”  posizione”  di”  accesso”  defìnita.”,” ”  secondo” ”  la definizione”  di cui”  alla”  norma”  UNI”  EN”  280″  punto”  1.1),”  in quanto”  non”  destinati”  a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione,”  manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.
Resta inteso che, qualora il fabbricante”  del carrello preveda nel manuale d'uso”  la possibilità  di utilizzare” ”  l'attrezzatura”  per” ”  svolgere” ”  attività ” ”  in”  quota” ”  (quali” ”  ad”  esempio” ”  operazioni” ”  di costruzione,”  manutenzione,”  riparazione,”  ispezione, o altri lavori simili)”  il carrello rientra tra le attrezzature”  da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

8.”  Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività 

La periodicità  delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato li del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta”  da periodi di inattività ”  dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto”  allegato risultassero”  trascorsi”  all'atto”  dell a riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà  richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

9.” ”  Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni”  di spostamento”  dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011″  sono funzionali”  alla richiesta di verifica periodica”  all'INAIL”  o all'ASL anche” ”  per”  quanto” ”  disposto” ”  al”  punto”  5.2.1.”  dello”  stesso” ”  Allegato.” ”  Pertanto,”  nel”  caso”  di spostamento”  dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà  cura”  del datore di lavoro comunicarne”  lo spostamento”  al soggetto titolare della funzione presso”  il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto”  titolare della funzione competente”  per territorio”  ove si andrà ”  ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente”  allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente”  con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

10. Raccordo” ”  con”  la”  disciplina” ”  previgente” ”  al”  D.M.”  11.04.2011″  in” ”  materia” ”  di”  verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato”  VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive”  comunitarie di prodotto”  e marcate CE, si procederà  secondo le modalità ”  indicate di seguito.

l.In”  caso”  di”  attrezzature” ”  di”  lavoro”  di”  nuova”  introduzione”  nel”  regime”  delle”  verifiche periodiche ” ”  ” ” ”  (piattaforme” ” ”  autosollevanti” ” ”  su” ”  colonne,” ”  carrelli” ” ”  semoventi” ” ”  a” ”  braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già  in servizio”  alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011,”  il datore”  di lavoro, decorsi i termini”  previsti”  dall'Allegato VII del D.Lgs.”  n. 81/2008 e s.m.i.”  dalla”  data d i”  messa in servizio,”  deve”  richiedere”  la”  prima”  verifica”  periodica”  all 'INAIL,”  secondo”  la”  procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato Il del D.M. 11.04.201 1; ai sensi del punto citato, “la richiesta ” ”  ” di” ”  prima” ” ”  ver(fìca” ”  periodica” ” ” ”  costituisce” ” ”  adempimento” ” ” ”  dell'obbligo” ” ”  di comunicazione” ”  al! 'JNAJL”. L'INAIL” ”  provvederà ”  all'etlèttuazione della”  prima”  verifica periodica secondo i tempi e le modalità  previsti dal D.M. 11.04.2011.

2. In caso di attrezzature di lavoro, già  assoggettate”  ali'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione”  previgente”  al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,”  per le quali il datore di lavoro avesse”  già  provveduto a comunicare”  la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare”  i seguenti casi:
a)” ”  Se”  l'INAIL”  ex”  ISPESL”  ha già  provveduto”  alla data”  di entrata”  in”  vigore del D.M. 11.04.20 Il a redigere”  il libretto”  delle verifiche secondo”  le procedure”  stabilite”  dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà  sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze”  previste dal regime delle periodicità  stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. in assenza della scheda identificati va.
b)” ” ”  Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già  stata sottoposta”  a verifiche periodiche”  da parte delle”  ASL/ARPA”  in assenza del”  libretto”  delle”  verifiche”  secondo”  le”  procedure”  stabilite” ”  dalla”  citata”  Ci rcolare M.l.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà  ad essere sottoposta alle verifiche periodiche”  successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda” ”  identificativa.” ”  Qualora” ”  l'INAIL” ”  (ex” ”  ISPESL)” ”  non” ” ”  avesse” ”  assegnato” ”  o comunicato”  la matricola”  dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all 'ASL”  competente” ”  per”  territorio,”  l'INAIL” ”  provvederà ”  a trasmetterla” ”  ai”  suddetti soggetti”  nel più breve tempo possibile, al fine di consentire”  una com pleta redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.

3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già ” ”  assoggettate” ”  ali'obbligo”  delle” ”  verifiche” ”  periodiche” ”  ai” ”  sensi” ”  della” ”  legislazione previgente”  al”  D.Lgs.”  n.”  8112008 e”  s.m.i.,”  per”  le”  quali”  il”  datore”  di”  lavoro”  avesse”  già  provveduto”  a comunicare”  la messa in servizio”  al Ministero del”  Lavoro e delle”  Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
a)” ” ”  Se il Ministero”  del Lavoro”  e delle Politiche Sociali”  ha già ”  provved uto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo”  le procedure stabilite”  dalla Circolare”  MLPS n. 9 del
12.01.200 L”  l'attrezzatura”  di” ”  lavoro” ”  verrà ” ”  sottoposta” ”  alle” ”  verifiche” ”  period iche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità  stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
b)” ” ”  Se il Ministero del Lavoro”  e delle Politiche Sociali”  non ha provveduto”  alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto”  l'attrezzatura sarà  sottoposta”  alla prima delle”  verifiche”  periodiche secondo le modalità  previste dal D.M. 11.04.2011.

B) Per le attrezzature di lavoro,”  riportate nell'Allegato”  VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in”  assenza”  di”  disposizioni”  legislative”  e”  regolamentari di”  recepimento”  delle direttive”  comunitarie di”  prodotto e non”  marcate CE, si procederà  secondo le modalità  indicate”  di seguito.

Le attrezzature”  di cui al precedente”  punto 1 O.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche”  sostanziali” ”  tali”  da”  richiedere”  una”  nuova”  marcatura”  CE,”  rimangono” ”  soggette”  al previgente”  regime”  omologativo.”  Al termine dell'iter omologativo,”  ef1èttuato in via esclusiva dall 'INAIL” ”  (ex”  ISPESL),” ”  dette”  attrezzature” ”  saranno”  sottoposte”  al”  regi me”  delle”  verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature”  di cui al precedente”  punto”  l O.A.3 e non marcate CE, che non abbiano su bito modifiche”  sostanziali” ”  tali”  da”  richiedere”  una”  nuova”  marcatura”  CE,”  rimangono”  soggette”  al previgente”  regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M.”  04.03.1982, dette”  attrezzature”  saranno”  sottoposte”  al”  regime”  delle verifiche”  periodiche successive alla prima.

Le attrezzature”  di”  lavoro”  regolarmente”  messe”  in servizio”  secondo” ”  il”  regime”  previgente alla disciplina della marcatura CE e già  sottoposte”  a verifiche periodiche devono”  seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.” ” ” ” ” 

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