Ministero Ambiente circolare n.59 12 gennaio 2018
requisiti del responsabile tecnico
Ministero Ambiente circolare n.59 12 gennaio 2018
Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
Pubblicata dal Ministero dell'ambiente il 12 gennaio 2018 la circolare n.59 che affronta cinque temi in merito ai requisiti del responsabile tecnico previsti dagli articoli 12 e 13 del Dm 120/2014 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e in precedenza affrontati dallo stesso Ministero – Albo nazionale gestori ambientali nella delibera n.6 del 30 maggio 2017.
Allegati alla circolare i modelli da destinare all'Albo per la domanda di dispensa delle verifiche di idoneità ai sensi dell'articolo 13 del Dm 2014; la dichiarazione sostitutiva di certificazione artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 da affiancare alla domanda in questione e infine il modello per l'attestazione di dispensa dalle verifiche.
Requisiti del responsabile tecnico
Affiancamento al responsabile tecnico
Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico
Dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico
Disposizioni transitorie
Ministero Ambiente circolare n.59 12 gennaio 2018