La società tra professionisti
La società tra professionisti
La Legge di Stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183), con l'art. 10, commi 3-11, ha aperto la possibilità di costituire società per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel nostro sistema ordinistico.
Già negli anni passati il legislatore aveva introdotto alcune forme societarie per l'esercizio di specifiche attività professionali (art. 2 DL 233/2006; D.Lgs 96/2001; L. 109/1994; art. 90 D.Lgs. 163/2006) al fine di promuovere soggetti che potessero prestare la propria opera con una pluralità di competenze e con adeguate capacità economiche e finanziare.
La volontà di creare soggetti professionali in forma societaria si è, però, sempre scontrata con la necessità di evitare la “spersonalizzazione” della prestazione che, seppur svolta in forma societaria, deve essere comunque riferibile ad un professionista incaricato, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile il quale prevede che il prestatore dell'opera debba eseguire “personalmente” l'incarico assunto.
L'art. 10, commi 3-11 della legge 183/2011 ed il decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, contenente il regolamento attuativo, hanno bilanciato le due istanze sopracitate; essi definiscono un quadro normativo che consente l'esercizio delle professioni in forma societaria e allo stesso tempo garantisce che le prestazioni siano eseguite esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e che sia sempre individuabile il professionista responsabile dello svolgimento della prestazione.
Viene, di conseguenza, definita una distinzione concettuale tra soggetto che esercita l'attività professionale ed esecutore della stessa. L'attività potrà essere esercitata dalla società tra professionisti, ma la sua esecuzione dovrà essere affidata esclusivamente a un professionista abilitato.