Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici

A partire dal 1″° agosto 2013, i requisiti tecnico-professionali per esercitare la professione di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili mediante titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale si intendono rispettati a seguito dello svolgimento di un idoneo percorso formativo.

Tale previsione, contenuta nel D. Lgs. n. 28/2011 all'art. 15, comma 2, trova ora una prima attuazione con il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che disciplina gli elementi minimi dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale per la stessa categoria di soggetti.

Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili”, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza conseguito, ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, al termine di un percorso formativo, come stabilito al punto 4 dell'allegato 4 al D.lgs. 28/2011.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che lo conserva agli atti.

Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità  FAD, ed una pratica da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1).

fad formazioneScarica accordo stato regioni installatori

Art. 4. D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università  statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività  di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo d”  inserimento per le attività  di cui all'articolo 1,comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività  cui si riferisce la prestazione dell'opera io installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità  di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività  di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività  di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività  di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può e ssere inferiore a quattro anni.

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