Inail riconosce il diritto ai farmaci per gli infortunati

Nota_Inca_Prestazioni_faramaceuticheCircolare n. 56 19 novembre 2013

Prestazioni sanitarie necessarie al recupero dell'integrità  psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici.

Rimborso farmaci. Articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106.
Decorrenza.

L'Istituto dunque afferma che, fermo restando che la data di decorrenza del diritto in questione è il 13 novembre 2012

– data di pubblicazione della circolare n.62/2012
– possono essere presi in esame anche le richieste di rimborso di coloro che, indipendentemente dalla data dell'evento si trovino nello stato di inabilità  temporanea assoluta per infortunio e/o malattia professionale alla data del 13 novembre o in eventuale periodo di “ricaduta” in temporanea,relativi all'evento indennizzato.

La data della prescrizione medica del farmaco e dello scontrino fiscale (documenti necessari a comprovare la spese) devono ricadere, naturalmente, in epoca successiva al 13 novembre s.a.

Le richieste di rimborso dei farmaci ritenuti necessari per il recupero dell'integrità  psicofisica degli infortunati e tecnopatici vengono prese in esame dall'Inail se alla data del 13 novembre 2012 il lavoratore si trovi nello stato di inabilità  temporanea assoluta e se la prescrizione medica del farmaco e dello scontrino comprovante l'acquisto ricadano in tale periodo.

E' quanto stabilito dall'Istituto nella circolare 56 del 19 novembre 2013

Circolare_Inail.pdf

Nota_Inca_Prestazioni_faramaceutiche.pdf

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