Il 12 gennaio 2017 scadono i termini per l’aggiornamento della formazione

Regole stabilite dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Il 12 gennaio 2017 scadono i termini per l'aggiornamento della formazione

formazione 81Il 12 gennaio 2017 scadono i termini per l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le regole stabilite dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
All'aggiornamento sono tenuti i datori di lavoro che ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 7 aprile 2008, n. 81 che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, nonché i dirigenti, i preposti ed i lavoratori.
L'aggiornamento, in relazione a quanto stabilito dal citato accordo, deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso che è stata fissata dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, avvenuta l'11 gennaio 2012.
Aggiornamento dei datori di lavoro
In relazione ai datori di Lavoro/RSPP, si prevede un aggiornamento quinquennale di durata e contenuti differenziati in base al livello di rischio dell'azienda:

  • 6 ore per il basso rischio
  • 10 ore per il medio rischio
  • 14 ore per l'alto rischio

L'aggiornamento può avvenire secondo le modalità  di apprendimento e-learning. I contenuti della formazione verteranno sui seguenti argomenti: approfondimenti”  tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti
Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Né è ricompresa la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. Anche in questo caso l'aggiornamento, che dovrà  riguardare approfondimenti giuridico-normativo, aggiornamenti tecnici sui rischi cui sono esposti i lavoratori, aggiornamento sulla gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio e relative misure di prevenzione, può essere organizzato e certificato dagli enti ai quali si è fatto riferimento per i datori di lavoro.

I lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che abbiano svolto i corsi di formazione successivamente alla pubblicazione dell'accordo, il termine iniziale per il calcolo dell'aggiornamento quinquennale, va a coincidere con la data di effettivo completamento del percorso formativo.

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