Formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, il 19 dicembre scorso, la legge (ex progetto di legge – pdl n. 132) “Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Una legge emanata al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un’ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che reca, nel rispetto della normativa statale di riferimento, disposizioni relative ai corsi di formazione o di aggiornamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ambito di applicazione
La legge si applica ai corsi previsti dal decreto legislativo 81/2008.
Sono esclusi i corsi antincendio, quelli per generatori a vapore, la formazione sull’amianto e le attività già regolate solo da norme statali.
Elenco regionale dei soggetti formatori
Viene istituito un elenco regionale dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’elenco è suddiviso in tre sezioni:
soggetti formatori istituzionali
soggetti formatori accreditati
altri soggetti formatori
L’iscrizione è obbligatoria per poter erogare corsi in Lombardia. L’elenco sarà pubblico e consultabile sul sito regionale.
Requisiti per l’iscrizione
Per i soggetti accreditati e per gli altri formatori sono richiesti requisiti aggiuntivi
esperienza almeno triennale nella formazione su salute e sicurezza
assenza di gravi sanzioni negli ultimi due anni
regolarità sotto il profilo amministrativo e giuridico
I soggetti istituzionali sono iscritti di diritto.
Sono altri soggetti formatori quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell’accordo StatoRegioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/2008:
a) esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni;
b) non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
Piattaforma informatica regionale
La legge prevede la creazione di una piattaforma informatica unica.
Tutti i corsi di formazione e aggiornamento dovranno essere comunicati tramite questa piattaforma.
Dovranno essere inseriti:
avvio del corso
elenco partecipanti
calendario
chiusura del corso
La piattaforma servirà anche per il rilascio degli attestati validi. ATS e Ispettorato del lavoro avranno accesso ai dati per le attività di controllo.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato comitato, di cui all’articolo 7 del d.lgs. 81/2008, definisce le modalità d’iscrizione nell’elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso e le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.
Obblighi per datori di lavoro e formatori
Anche i datori di lavoro che formano direttamente i propri dipendenti dovranno usare la piattaforma.
Gli attestati rilasciati fuori dal sistema non saranno validi.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative rilevanti
da 5.000 a 30.000 euro per chi eroga corsi senza iscrizione all’elenco
da 500 a 3.000 euro per mancata comunicazione dei corsi
da 100 a 600 euro per ogni attestato non conforme
In alcuni casi è prevista anche la sospensione o la revoca dell’iscrizione.
Destinazione delle risorse
Gli introiti delle sanzioni saranno utilizzati per:
formazione e aggiornamento del personale
iniziative di sensibilizzazione
studi e ricerche su salute e sicurezza
gestione e continuità della piattaforma informatica











