Formazione del lavoratore senza variazione di mansioni

Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 20791/2013, con la quale ha fornito i chiarimenti per quanto attiene agli obblighi formativi (articolo 37, comma 4, lettera b), Decreto legislativo n. 81/2008) del datore in caso di trasferimento del lavoratore da un servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica.

Il trasferimento del lavoratore, senza variazione di mansioni, ad altro reparto o ufficio della medesima unità  produttiva, l'eventuale aggiornamento formativo del lavoratore deve essere valutato dal datore di lavoro in considerazione dei rischi e del luogo di svolgimento della prestazione lavorative .

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