DURC No alle autocertificazioni

La Direzione Generale per l'Attività  Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità  2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per la non autocertificabilità  del DURC.

Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis “stabilisce semplicemente le modalità  di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione”, confermando il precedente orientamento espresso in materia1.

Di conseguenza, l'inammissibilità  dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui “Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità , la dicitura: “«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”».”.

Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.

Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla “possibilità , da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità  previste per la verifica delle autocertificazioni”.

Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso “all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività “. In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità  dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento2.

D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore.4 Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.

Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:

” ” ”  appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
” ” ”  contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
” ” ”  agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni

dal 13 febbraio p.v. potrà  essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.

Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it 5, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.

IL D.C. RISCHI INAIL
F.to Ester Rotoli

IL D.C. ENTRATE INPS
F.to Antonello Crudo

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