Direttiva Ue 2022 salari minimi
Direttiva Ue del 2022 sui salari minimi
GU L 275/3 del 25.10.2022
Il 14 settembre 2022 il Parlamento dell’Unione Europea (Ue) ha approvato la proposta di Direttiva «COM(2020)682» sui salari minimi.
Saranno necessari i recepimenti e le attuazioni da parte dei singoli Stati membri, cui sono lasciati due anni di tempo dalla futura entrata in vigore (art. 17 della Direttiva). La legge d’attuazione dovrà imporre i salari minimi preferibilmente con la contrattazione collettiva e solo in mancanza mediante la legge stessa [art. 1 comma 4 lett. a)].
Nella maggior parte degli Stati membri, l’adeguatezza del salario minimo è insufficiente e/o vi sono lacune nella copertura della protezione del salario minimo, anche se la protezione del salario minimo esiste in tutti gli Stati membri dell’UE, sia mediante disposizioni legislative (“salario minimo legale” ) e/o da contratti collettivi.
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione, in particolare l’adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l’alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive, la presente direttiva istituisce un quadro per:
a) l’adeguatezza dei salari minimi legali al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose;
b) la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari;
c) il miglioramento dell’accesso effettivo dei lavoratori al diritto alla tutela garantita dal salario minimo ove previsto dal diritto nazionale e/o da contratti collettivi.
2. La presente direttiva fa salvo il pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali, nonché il loro diritto a negoziare e concludere contratti collettivi.
3. Conformemente all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, la presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri di fissare il livello dei salari minimi, nonché la scelta degli Stati membri di fissare salari minimi legali, di promuovere l’accesso alla tutela garantita dal salario minimo prevista nei contratti collettivi o entrambi.
4. L’applicazione della presente direttiva è pienamente conforme al diritto di contrattazione collettiva. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da imporre a qualsiasi Stato membro:
a) l’obbligo di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, o
b) l’obbligo di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile.
5. Gli atti con cui uno Stato membro attua le misure relative ai salari minimi dei marittimi stabilite periodicamente dalla commissione paritaria marittima o da un altro organismo autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro non sono soggetti al capo II della presente direttiva. Tali atti lasciano impregiudicato il diritto di contrattazione collettiva e la possibilità di adottare livelli salariali minimi più elevati.
Articolo 2 Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai lavoratori dell’Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.”
