DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55 PER CENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

Di seguito un'estrapolazione della circolare dell'Agenzia delle entrate riguardante la Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico:
(fonte agenzia delle entrate)

3. DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55 PER CENTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

3.1. Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo
D: Entro novanta giorni dalla data di fine lavori deve essere inviata all'ENEA la documentazione prevista dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni. Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate la data di fine lavori coincide con la data del “collaudo” ovvero dell'attestazione della funzionalità  dell'impianto. Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio della documentazione all'Enea, la data di fine lavori può essere autocertificata dal contribuente?

R: Con risoluzione 11 settembre 2007, n. 244, la scrivente ha precisato che la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Nell'ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, si ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

3.2. Sostituzione del portone di ingresso

D: È possibile fruire della detrazione d'imposta del 55 per cento, prevista dal comma 345 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, anche per la sostituzione dei portoni di ingresso?

R: L'art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 – legge finanziaria 2007 – include fra gli interventi di risparmio energetico, per i quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute, la sostituzione delle finestre comprensive di infissi. Per usufruire della detrazione in relazione a detta tipologia di interventi, il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, coordinato con il decreto 7 aprile 2008, richiede che attraverso la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, si realizzi il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e dei componenti vetrati esistenti e, inoltre, che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, individuati sulla base del decreto legislativo n. 192 del 2005.” 

Con risoluzione 9 dicembre 2008, n. 475, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'intervento di sostituzione dei portoni d'ingresso è riconducibile al regime agevolativo nella ipotesi in cui il serramento presenti “le medesime componenti costruttive richieste per le finestre”, quando, cioè, si tratti di porta finestra. Da ultimo, il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, ha di fatto equiparato le porte alle finestre e alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica.

In particolare, l'art. 4, comma 4, lett. c), del citato D.P.R. 59/2009 dispone che “Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 (E.8: edifici adibiti ad attività  industriali, artigianali e assimilabili, ndr), il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo (19 agosto 2005, n. 192)…”.

Alla luce delle disposizioni sopravvenute, il quadro normativo di riferimento deve ritenersi modificato e, conseguentemente, superata la posizione espressa dalla scrivente nella citata risoluzione n. 475 del 2008. Pertanto, i portoni di ingresso, anche se non risultano specificamente richiamati dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, semprechè si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

3.3. Applicazione della detrazione del 55 per cento in presenza di contributi comunitari, regionali o locali D: L'articolo 6, comma 3, del d. lgs. n. 115 del 2008 prevede che, dal 1″° gennaio 2009, e salve specifiche eccezioni, gli strumenti di incentivazione di ogni natura, attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Alla luce di detta disposizione è possibile usufruire della detrazione fiscale del 55 per cento per le spese finalizzate al risparmio energetico e non rimborsate dal contributo?

R: L'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ha previsto che “A decorrere dal 1″° gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità  di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”. Con risoluzione n. 3 del 26 gennaio 2010 la scrivente – sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla portata applicativa del disposizione richiamata – ha chiarito che la detrazione d'imposta del 55 per cento è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalla Comunità  Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l'espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali”, contenuta nel richiamato art. 6, comma 3, comprende le erogazioni, da parte della Comunità  Europea, delle Regioni o degli enti locali, di somme di ogni natura, in forma diretta o a copertura di una quota del capitale e/o degli interessi. A decorrere dal 1″° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55 per cento pur avendo richiesto per il medesimo intervento l'assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità  Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà  restituire la detrazione già  utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo. A tal fine, il contribuente dovrà  presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore secondo termini e modalità  di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998.

3.4. Realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo in parte

D: È possibile fruire dell'agevolazione fiscale del 55 per cento, prevista in materia di interventi finalizzati al risparmio energetico, per un intervento che prevede l'installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un fabbricato in cui solo tre appartamenti su sei, sono già  dotati di impianto di riscaldamento?

R: Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per i quali compete la detrazione del 55 per cento sono individuati dall'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007). Il comma 347 stabilisce che, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, è prevista una detrazione dall'imposta lorda pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione medesima di 30.000 euro. Con circolare 31 maggio 2007, n. 36, è stato precisato che tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico e tipizzati dalla richiamata normativa di riferimento, sono agevolabili solo se realizzati su edifici dotati di impianto di riscaldamento funzionante, presente anche negli ambienti interessati dall'intervento medesimo, eccezion fatta per la installazione dei pannelli solari. Nell'ipotesi prospettata, solo i tre appartamenti dotati di impianto di riscaldamento nei termini precisati soddisfano la condizione cui è subordinata l'applicazione del beneficio fiscale. La detrazione del 55 per cento, pertanto, non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità  prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità  nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, sarà  utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

3.5. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono per più periodi di imposta

D: L'art. 29, comma 6, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha previsto che per le spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, debbono inviare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo modalità  da definirsi tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. È possibile beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento?

R: Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 ha approvato il modello con il quale devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute. L'adempimento, previsto in relazione ai soli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta, è stato introdotto in attuazione dell'articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d'imposta del 55 per cento. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del predetto termine e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

3.6. Interventi di risparmio energetico realizzati mediante contratti di locazione finanziaria

D: L'agevolazione in materia di risparmio energetico compete anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, posto che la detrazione spetta al soggetto utilizzatore e si calcola non in relazione ai canoni di leasing, bensì sulla base del costo sostenuto dalla società  di leasing, si chiede di conoscere quali sono le modalità  di espletamento delle formalità  connesse alla fruizione del beneficio fiscale e il soggetto sul quale gravano tali adempimenti.

R: L'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, prevede che il beneficio fiscale compete anche nell'ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria; in tal caso la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società  concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore. Per quanto concerne le modalità  di fruizione del beneficio si ritiene che si rendano applicabili le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non sussista l'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Gli adempimenti documentali (obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d'imposta, invio della scheda informativa all'ENEA) richiesti per la fruizione della detrazione dovranno essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione, fermo restando che la società  di leasing, al fine di consentire la fruizione del beneficio dovrà  fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere effettuata la detrazione.

3.7. Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all'ENEA

D: È possibile rettificare, anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa che deve essere inoltrata all'ENEA, in via telematica, al fine di usufruire della detrazione del 55 per cento sugli interventi di risparmio energetico? Le ipotesi più ricorrenti riguardano:

– errori materiali nella indicazione dei dati anagrafici del contribuente, dei dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento, degli altri soggetti beneficiari della detrazione, delle spese conteggiate, etc…;

– importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva per sopravvenienza di sconti o abbuoni sul prezzo preventivato ovvero perché taluni costi hanno avuto manifestazione finanziaria successivamente all'invio della scheda.

R: Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007 prevede che la scheda informativa debba essere inviata all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Tuttavia, coerentemente con quanto già  affermato in relazione alla comunicazione di inizio attività  richiesta per la detrazione del 36 per cento relativa agli interventi di recupero edilizio (cfr circolare n. 34 del 4 aprile 2008), si ritiene che il contribuente possa correggere il contenuto della scheda informativa, anche oltre il previsto termine per l'invio. In particolare, la correzione potrà  avvenire mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Più precisamente, il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento. La comunicazione in rettifica della precedente dovrà , comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione, in modo da poter calcolare la detrazione sulle spese effettivamente sostenute nell'anno al quale la dichiarazione si riferisce. Resta inteso che in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all'invio della scheda informativa, la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute; pertanto, qualora vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già  fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. n-bis), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Si ritiene, peraltro, che non sia necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell'ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, secondo quanto chiarito con la circolare n. 34 del 2008, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

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