Delega di funzioni nel Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro

L'analisi dei requisiti della delega di funzioni nel Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, il Decreto legislativo n. 81 del 2008, deve necessariamente partire dal dato normativo degli articoli 16 e 17 del medesimo Testo Unico. Elementi indefettibili per la validità  della delega sono, infatti, i requisiti di carattere oggettivo e soggettivo, quali la forma scritta, la certezza della data, l'adeguata e tempestiva pubblicità  della delega, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità  ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità  da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate. Il Decreto correttivo del 2009 è intervenuto sul tema precisando il contenuto dell'obbligo di vigilanza a carico del datore di lavoro e fornendo una regolamentazione dell'istituto della subdelega.

Se la delega di funzioni consente di individuare un'autonoma posizione di garanzia, è importante “stabilire quali siano gli effetti della delega rispetto alla posizione ricoperta dal soggetto su cui gravano gli obblighi in base alla legge. Al riguardo, l'orientamento prevalente ritiene che l'obbligo gravante sul soggetto delegante qualificato non viene meno con la delega, ma si trasforma in un obbligo di vigilanza sul delegato, ossia nell'obbligo di controllare le modalità  di esecuzione dei compiti del delegato e di intervenire allorché si venga a conoscenza di qualsiasi violazione suscettibile di essere impedita”.
” 
Insomma una delega di funzioni “non libera interamente il delegante“: “l'obbligo originario si trasforma in obbligo di vigilanza e di controllo sull'adempimento dell'incarico da parte del delegato, obbligo della cui omissione il primo risponde in quanto con il proprio comportamento omissivo non abbia impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire”.

Un effetto della delega è quello di “costituire una nuova posizione di garanzia in capo al delegato, non potendosi ravvisare una sostituzione del soggetto responsabile, bensì un affiancamento di un nuovo responsabile a colui che lo era originariamente”

Datore di lavoro: (definizione di legge) è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività , ha la responsabilità  dell'organizzazione stessa o dell'unità  produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Questa figura ha una serie di compiti definiti NON DELEGABILI (per i quali non hanno effetto le procure, le deleghe di funzione o ogni altro istituto giuridico) e per i quali è l'unico e il solo responsabile. Il datore di lavoro ha inoltre una serie di altri obblighi (vedi per esempio art. 18 D.lgs 81/08) che possono essere delegati.

Individuazione del datore di lavoro: può accadere che in un'organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa. Ciò accade frequentemente nelle società  di persone, ma può accadere anche nelle SRL e SPA. In questi casi, le responsabilità  sono condivise: in caso di violazione di norme, ciascuno di questi soggetti è destinatario di una autonoma ed intera sanzione, come previsto per il reato commesso. Diventa quindi necessario INDIVIDUARE un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro. Si ricorre, in questi casi, all'individuazione del datore di lavoro: un soggetto viene investito di tutti i poteri decisionali e di spesa, a scapito degli altri soggetti che, pur rimanendo plenipotenziari per ogni altro aspetto, non hanno più alcun ruolo nelle decisioni e nell'organizzazione della sicurezza in azienda.

Dirigente: (definizione di legge) persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività  lavorativa e vigilando su di essa; Il dirigente esercita il suo mandato e assume le relative responsabilità  solo in virtù del suo inquadramento che lo qualifica come alter-ego del datore di lavoro.

RSPP: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione viene nominato dal Datore di lavoro con la funzione di coordinare l' insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività  di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. L'RSPP, in quanto”  tale, non riceve alcuna delega di funzione. E' certamente possibile che l'RSPP abbia delle funzioni delegate, ma è comunque necessario un atto diverso dalla sua nomina: la delega di funzioni.

Preposto: (definizione di legge) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività  lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Delega di funzione: è un atto del datore di lavoro ed e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  • ” ” ”  non può riguardare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi ne' la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (obblighi non delegabili).
  • ” ” ”  deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • ” ” ”  il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità  ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • ” ” ”  deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • ” ” ”  deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • ” ” ”  deve essere accettata dal delegato per iscritto;
  • ” ” ”  deve avere adeguata e tempestiva pubblicità .

Novità  introdotta dal D.Lgs 106/09: la delega di funzioni ammette oggi espressamente una subdelega. D'accordo con il delegante, anche il delegato principale può a sua volta subdelegare un altro soggetto, affidandogli una parte dei compiti che il datore di lavoro gli ha delegato in prima istanza.La subdelega deve avere gli stessi identici requisiti della delega principale, in più non l'assenso del delegante principale. Non è ammessa ulteriore sub-subdelega.

Delega semplice (non formale): la delega semplice (ovvero priva di uno degli elementi sopra descritti) è un atto con il quale il delegante chiede ad un altro soggetto di effettuare determinate attività . In materia di sicurezza del lavoro, questo è sicuramente possibile, tuttavia il delegante non si spoglia di alcuna responsabilità . In compenso, il delegato, può assumere su di se' alcune responsabilità  in modo solidale.

Esercizio di fatto:” ”  (previsto dall'art. 299 del d.lgs 81/08) L'esercizio di fatto di poteri direttivi comporta la piena responsabilità  di chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, al dirigente o al preposto.

SCARICA DOCUMENTO ANCE I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni

Delega di funzioni e responsabilità  del datore” 

Con sentenza n. 25359/2012, la III Sezione penale della Cassazione ha affermato che l'accettazione documentabile da parte del delegato è un requisito indispensabile per la delega, a questàultimo, di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. La Suprema Corte ha specificato che il datore di lavoro non si può considerare esente da responsabilità  qualora non dimostri la presenza di questo elemento che renda valido il trasferimento di funzioni in capo al delegato. ” 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. (OMISSIS), del (OMISSIS);
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA
RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna per il delitto di cui all'articolo 590 c.p. e connessi reati contravvenzionali, proposta da (OMISSIS), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, inaudita attera parte, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione che, con sentenza del 16 gennaio 2009, e' stata annullata dalla Quarta Sezione penale di questa Corte.
Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale di Roma, ritenendo che dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito al fascicolo processuale unitamente alla documentazione prodotta dal difensore, non emergesse l'estraneita' dell'imputato ai reati contestati ed evidenziata, in particolare, la inefficacia delle deleghe di funzioni rilasciate dall'imputato ad altri soggetti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso, ai sensi dell'articolo 531 c.p.p., per prescrizione dei reati contestati.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta inefficacia delle deleghe di funzioni, richiamando i requisiti di validita' individuati dalla giurisprudenza ed osservando che, tra questi, non sarebbe compreso quello dell'accettazione da parte del soggetto delegato.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta, invece, l'omessa valutazione, ai sensi dell'articolo 192 c.p.p., della documentazione prodotta e, segnatamente, dell'organigramma della societa' di cui l'imputato era amministratore delegato all'epoca dei fatti, trattandosi di prove che, se adeguatamente considerate, avrebbero dimostrato l'assenza di responsabilita' per i fatti addebitatigli.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e' inammissibile.
Occorre in primo luogo rilevare come il giudice del merito abbia correttamente richiamato una pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n.35490, 15 settembre 2009) la quale, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale; ha tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, e' consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e a sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessita' di accertamento o di approfondimento ed appartenga, pertanto, piu' al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento”.
Precisano ulteriormente le Sezioni Unite che l'”evidenza” richiesta dal menzionato articolo 129 c.p.p., comma 2, “presuppone la manifestazione di una verita' processuale cosi' chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi cosi' addirittura in qualcosa di piu' di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia”.
A tale condivisibile principio si e' dunque adeguato il giudice del merito dopo aver rilevato, con accertamento in fatto, che, dall'esame dei contenuti del fascicolo del Pubblico Ministero, acquisito agli atti e della documentazione prodotta dalla difesa, non vi era spazio per una pronuncia assolutoria con formula piena.
5. La soluzione adottata appare dunque del tutto corretta, perche' conforme all'indirizzo interpretativo suggerito dal massimo organo nomofilattico.
Il giudice, oltre ad esprimere un giudizio complessivo sulla rilevanza dell'intero corredo probatorio, ha poi ritenuto di specificare come, in modo particolare, dall'esame degli atti risultasse dubbia l'efficacia delle deleghe rilasciate dall'imputato a terzi con riferimento alle funzioni concernenti i fatti oggetto di imputazione.
Viene cosi' stigmatizzata l'unilateralita' che contraddistingue detti atti e la mancanza di qualsivoglia forma d accettazione da parte dei soggetti delegati, rilevando che tale situazione impedisce di escludere la responsabilita' dell'imputato.
Tale assunto viene contestato in ricorso, ravvisando l'errore di diritto conseguente ad una errata considerazione dei requisiti richiesti per la validita' della delega di funzioni, ma non coglie nel segno.
6. Come e' noto, la particolarita' della delega di funzioni e' data dalla mancanza di una specifica previsione normativa e dalla rilevanza che essa assume con riferimento alle attivita' delle imprese, specie se di notevoli dimensioni.
Cio' ha determinato la necessita' di individuare la possibilita', per il titolare dell'impresa, di trasferire ad altri soggetti alcuni obblighi dall'inosservanza dei quali potrebbe derivare una responsabilita' penale ed ai quali egli potrebbe essere impossibilitato ad adempiere personalmente. A tale esigenza si contrappone, altresi', quella di evitare che, attraverso lo strumento della delega, anche il soggettoche possa soddisfare l'obbligo giuridico impostogli dalla legge abbia la possibilita' di non adempiervi, sfuggendo le conseguenti responsabilita' attraverso un indebito trasferimento delle sue funzioni a terzi.
La necessita' di impedire un improprio utilizzo della delega di funzioni ha indotto la giurisprudenza ad elaborare, nel tempo, un accurata ricognizione dei requisiti richiesti per la validita' della stessa e tra questi, contrariamente a quanto affermato in ricorso, vi e' senz'altro anche l'accettazione da parte del delegato.
Si e' infatti ripetutamente affermato, proprio con riferimento alla materia antinfortunistica, che l'atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (cosi' Sez. 4, n.38425, 22 novembre 2006. V. anche Sez. 4, n.37470, 2 ottobre 2003, citata anche in ricorso; Sez. 4, n.9343, 25 agosto 2000; Sez. 4, n. 12413, 30 ottobre 1999; Sez. 2, n.9994, 20 settembre 1994; Sez. 4, n.1760, 23 febbraio 1993; Sez. 4, n.104, 11 gennaio 1990).
7. La correttezza della decisione impugnata non viene intaccata neppure dalle argomentazioni svolte nel secondo motivo di ricorso.
Come si e' gia' detto, il giudice del merito, peraltro dando atto del fatto che l'imputato non ha comunque rinunciato alla prescrizione, ha operato una valutazione globale del compendio probatorio, comprensivo quindi anche della documentazione prodotta dalla difesa, espressamente menzionata.
Nell'ambito di tale apprezzamento, correttamente effettuato entro il contenuto ambito definito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, il giudice ha quindi dato sufficientemente atto di aver considerato il valore probatorio individuale di ciascun elemento offerto alla sua attenzione e non aveva alcun obbligo di addentrarsi in ulteriori verifiche in assenza di una prova evidente edincontrovertibile dell'innocenza dell'imputato che consentisse al proscioglimento nel merito di prevalere sulla causa di estinzione del reato.
8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilita' – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l'onere delle spese del procedimento, nonche' quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro1,000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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